Bando Inail 2021

Bando Inail 2021: fondo perduto fino al 65% alle aziende virtuose

Il Bando Inail 2021 prevede contributi a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per le imprese che investono in progetti legati alla sicurezza.

A chi è diretto il Bando? Quali sono le scadenze?

Il Bando INAIL 2021 è diretto a tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Rientrano nelle agevolazioni anche gli interventi realizzati da Enti del Terzo settore.

La procedura informatica per la compilazione della domanda si conclude il 15 luglio 2021. L’agevolazione è concessa per investimenti futuri, la domanda va quindi inoltrata con i preventivi di spesa.

Prima di erogare le agevolazioni, l’ente effettua una verifica tecnico amministrativa per capire se il progetto è finanziabile. Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA.

Quali sono i progetti finanziabili?

I progetti finanziabili, coerentemente con gli obiettivi del bando inail 2021 di migliorare le condizioni dei lavoratori di vari ambiti dal punto di vista della salute e sicurezza, riguardano i seguenti ambiti di spesa.

  • Progetti di investimento.
  • Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC).
  • Interventi di bonifica da materiali contenenti amianto.
  • Progetti per micro e piccole imprese del settore pesca e settore fabbricazione di mobili.
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola.

La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Sostegni Bis

Sostegni Bis: nuove istruzioni Inps per richiedere l’indennità Covid-19

La circolare n.90 del 29 giugno 2021 ha riportato nuove informazioni sulla richiesta delle indennità Covid-19 previste dal Decreto Sostegni Bis, che seguono le prime pubblicate col messaggio 16 giugno 2021, n. 2309

Presentazione della domanda, finanziamenti e istruzioni contabili per le misure introdotte dal Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Ecco i punti della circolare nello specifico:

  • Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.
  • Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Presentazione della domanda.
  • Finanziamento e monitoraggio.
  • Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
  • Strumenti di tutela.
  • Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato.
  • Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi.
  • Istruzioni contabili e fiscali.

La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Covid-19 Malattia o infortunio?

Covid-19: i danni provocati sono considerati malattia e non infortunio

Dopo l’articolo 42 comma 2 del Dl 18/2020 (Cura Italia) sembrava che il Covid-19 potesse essere catalogato come infortunio, una recente ordinanza del Tribunale di Pesaro afferma il contrario.

Con la pandemia ci si è chiesti se i danni da Covid (mortali o da lesioni permanenti) fossero indennizzabili nell’ambito delle coperture assicurative sulla salute (almeno di quelle che non hanno esclusioni specifiche di garanzia). Il tema si è posto soprattutto sulle polizze private infortuni, dopo che l’articolo 42, comma 2 del Dl 18/2020 (Cura Italia) ha considerato il Covid, ai fini della tutela Inail dei lavoratori contagiati, come un infortunio.

Questa qualifica del Covid trae origine da un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato, ma datato, proprio sulle affezioni morbose di natura virulenta in ambito lavoristico. Mai in passato era stato chiaramente ritenuto che una polizza privata potesse equiparare una malattia virale, come l’influenza, a un infortunio.

Cosa afferma la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 5119/2002)?

L’assicurazione privata contro gli infortuni è un contratto socialmente tipico che copre «gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea». L’idea primitiva ed elementare correlata a questa definizione evoca dunque una matrice sostanzialmente traumatica ed improvvisa, a quasi immediata consumazione temporale. Quindi piuttosto distante dal concetto di malattia, cui si riconducono i casi di coronavirus.

Il Covid-19 e il mondo delle polizze private

Intuitivamente, dunque, nel mondo delle polizze private della salute, il Covid-19 dovrebbe esser più facilmente assimilato ad una malattia che non ad un infortunio. Il Cura Italia ha indotto molti assicurati a ritenere che l’equiparazione normativa del Covid ad un infortunio non sia limitata all’Inail ma esprima una regola generale, da applicare anche al settore delle polizze private. Ma è davvero così? La risposta sembra negativa.

L’ordinanza 11 giugno 2021 del Tribunale di Pesaro

E in questo senso si è espressa una recentissima pronuncia di merito (Tribunale di Pesaro, ordinanza 11 giugno 2021) molto chiara nell’evidenziare che «nel comune sentire sociale il Covid-19 è considerato una malattia e non invece un infortunio». Secondo l’ordinanza, poi, «l’articolo 42 del decreto Cura Italia, che ha previsto in ambito Inail l’equiparazione dell’infezione da Covid-19 all’infortunio, non potrà in alcun modo estendersi al comparto assicurativo privatistico trattandosi di norma pacificamente rivolta al solo ambito lavoristico e rispondente a specifiche finalità sociali e mutualistiche».

Nel caso di specie, peraltro, il Covid neppure era conosciuto all’epoca della stipula della polizza. Il che induce a ritenere che per le polizze infortuni di nuova generazione, e successive all’inizio della crisi pandemica, l’indagine interpretativa sul perimetro di applicazione della garanzia, in assenza di esplicite esclusioni, potrebbe dar luogo a esiti diversi, tenuto conto anche delle esigenze di copertura del rischio pandemico eventualmente dichiarate dall’assicurato in sede di stipula della polizza.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

norma  ISO 45002:2023

Salute e sicurezza sul lavoro: quadro strategico dell’UE 2021-2027

È stato adottato il 28 giugno dalla Commissione Europea  il programma che definisce cardini e obiettivi della prossima strategia europea sulla Ssl.

Quali sono le sfide primarie da vincere riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro?

COVID-19 e rischio pandemie, digitalizzazione e la transizione verde, da affrontare seguendo tre direttrici: cambiamento, ovvero aggiornamento delle direttive sui luoghi di lavoro, sul lavoro con videoterminali, sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto e al piombo, sulla salute mentale; prevenzione, impegno nell’obbiettivo vision zero, aggiornamento normative sostanze chimiche e pericolose; preparazione alle possibili minacce pandemiche, sviluppo di procedure di emergenza in collaborazione con le autorità sanitarie.

Queste le parole del Commissario Lavoro e Politiche sociali, Nicolas Schmit

“Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali conferisce ai lavoratori il diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro. Mentre ci rialziamo meglio dalla crisi, questo principio dovrebbe essere al centro della nostra azione. Dobbiamo impegnarci per un approccio di “visione zero” quando si tratta di decessi legati al lavoro nell’UE. Essere sani sul lavoro non riguarda solo il nostro stato fisico, ma riguarda anche la nostra salute mentale e il nostro benessere”.

Nonostante un calo del 70% degli infortuni in Europa dal 1994 al 2018, dai dati UE 2018 sono emersi 3,1 milioni di incidenti sul lavoro e 3.300 morti, circa 200mila persone muoiono ogni anno per patologie lavoro correlate.

Il Quadro 2021-2027 è stato segnalato da Eu-Osha che continuerà ad affiancare la Commissione nella diffusione di prassi, informazioni e dati per la prevenzione e la cultura dellasalute e sicurezza sul lavoro.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Decreto verifica congruità

Edilizia: decreto per verifica congruità manodopera appalti e subappalti

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato un decreto riguardante il settore dell’edilizia in attuazione di quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Con una nota del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro informa sulla sottoscrizione di un decreto che definisceun nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia, nel pubblico e nel privato.

Il decreto riguarda la congruità mostrata da imprese affidatarie in appalto e subappalto e lavoratori autonomi, per quanto concerne il pubblico in ogni attività dell’edilizia e affine direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori in applicazione della contrattazione collettiva; nel privato per lavori sopra i 70mila euro.

A cosa farà riferimento la congruità e quali sono le tempistiche?

La congruità sarà in riferimento alle informazioni che l’impresa principale invierà alla Cassa Edile/Edilcassa. Verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta al committente o impresa affidataria nel pubblico. All’ultimo stato di avanzamento lavori nel pubblico e prima del saldo nel privato. In caso di esito negativo regolarizzazione entro 15 giorni. Scostamento tollerato del 5%.

L’esito inciderà sul rilascio del Durc online. “Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.” Il sistema riguarderà i lavori con denuncia di inizio 1° novembre 2021.

Verrà definito entro dodici mesi il sistema di interscambio di informazioni che coinvolgerà Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inps, Inail e Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Come possiamo aiutarti?