Car Sharing

Car sharing: come risolvere il problema dell’infortunio in itinere?

Piano degli spostamenti casa-lavoro: c’è l’articolo 51 del Sostegni bis per il car sharing, ma non basta: urgono chiarimenti.

L’articolo 51 del Sostegni bis ha stanziato 50 milioni in favore delle imprese, delle Pa (e delle scuole) che ai sensi dell’articolo 229 del Dl n. 34/2020, entro il 31 agosto 2021, predispongano un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale. I contributi sono destinati a finanziare misure di mobilità sostenibile quali, ad esempio, car pooling, car sharing, bike pooling e bike sharing.

Per il car pooling, quale forma di trasporto condiviso e gratuito organizzato attraverso l’uso di un’apposita piattaforma informatica, nel 2018 furono presentate due proposte di legge Queste misure presentano profili di forte impatto sulla gestione del rapporto di lavoro, che vanno risolti per poter concretamente applicare i piani “sociali” di spostamento.

Il precedente del 2017 che fa ben sperare

L’uso condiviso di un veicolo privato (car sharing), che coinvolge altri lavoratori oltre al conducente impone di affrontare la questione della configurabilità o meno dell’infortunio in itinere con la relativa tutela Inail, per la quale nel 2017 era stata presentata una proposta di legge. Come nel 2016 attraverso una modifica del Testo unico Inail fu inserito il velocipede tra i cosiddetti mezzi di trasporto necessitato, anche per la tutela del car sharing sarà necessario un intervento normativo e/o un conseguente chiarimento dell’Istituto.


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Lavoro Agile

Lavoro agile: la legge 81/2017 esclude in modo assoluto vincoli di orario e luogo

C’è una normativa ben precisa che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro agile: è la legge 81/2017 secondo la quale l’assenza di questi vincoli fa parte della natura di questa forma di lavoro.

Secondo la normativa, in caso di lavoro agile il datore del tutto legittimamente può ignorare quale sia l’ambiente in cui il lavoratore sceglie di svolgere la prestazione, e quindi non gli è possibile né consentito alcun controllo sull’ambiente stesso. Discorso completamente diverso, quindi, dal telelavoro per il quale è prevista per il datore, le rappresentanze sindacali e le autorità competenti la possibilità di accesso al luogo di lavoro per verificare l’attuazione delle misure di sicurezza. Il luogo di lavoro deve essere fissato e che il datore deve assumersi la responsabilità della sua messa in sicurezza.

Cosa comporta la normativa?

In primo luogo, il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere la sua attività (articolo 18, comma 3, legge 81/2017).

Per questa modalità di lavoro, la tutela della salute e sicurezza è garantita soprattutto dalla consegna al lavoratore e al Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro fuori dai locali aziendali. Il lavoratore deve essere reso edotto di tutti i possibili rischi ai quali può andare incontro lavorando al di fuori dei locali aziendali, in ambienti indoor e outdoor, e delle precauzioni da adottare per eliminarli o ridurli.

Solo a fronte di una completa informativa e di una adeguata formazione, scatta l’obbligo del lavoratore di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi della prestazione all’esterno dei locali aziendali (articolo 22, legge 81/2017). Come sottolinea l’Inail (nota sul lavoro agile 2020), il lavoratore – adeguatamente informato e formato – è coinvolto sempre di più in una sorta di auto-responsabilità comportamentale.

Come si definisce il profilo assicurativo dei lavoratori secondo la legge 81/2017?

La legge 81/2017 ha esteso ai lavoratori agili l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, secondo i criteri generali validi per tutti gli altri lavoratori, con il solo limite del rischio elettivo. Ovviamente l’infortunio sarà indennizzabile dall’Inail se si è verificato in connessione con la prestazione lavorativa, che comprende anche le attività prodromiche e/o accessorie (purché strumentali) allo svolgimento delle mansioni.

Nel lavoro agile solo per l’infortunio in itinere si richiede, per l’indennizzabilità, che la scelta del luogo dove recarsi per svolgere l’attività risponda a esigenze connesse alla prestazione, a necessità di conciliazione vita-lavoro e a criteri di ragionevolezza. L’Inail dovrà verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’infortunio fosse o meno in stretto collegamento con quella lavorativa.


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Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: dall’INAIL i dati dei primi quattro mesi del 2021

Tra gennaio e aprile del corrente anno l’INAIL ha ricevuto 171.870 denunce di infortunio sul lavoro (306 con esito mortale). Crescono le patologie professionali.

Sono disponibili sul sito dell’INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di aprile. Si tratta, comunque, di dati provvisori che occorre confrontare con cautela a quelli relativi allo stesso periodo del 2020. I numeri degli infortuni comprendono anche le comunicazioni obbligatorie, ossia quelle considerate per i soli fini statistici o informativi (lavoratori assicurati con polizze private, infortuni che comportano almeno un giorno di assenza, ecc.). Anche il “fenomeno Coronavirus” rende molto frequente una denuncia dell’infortunio tardiva ma, comunque, rilevante soprattutto se si tiene in considerazione il lasso temporale prima citato. Provando a scindere in tre parti separate i numeri analizzati dall’INAIL si ottengono i seguenti risultati.

Numeri relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di aprile sono state 171.870, in diminuzione di 449 casi (-0,3%) rispetto alle 172.319 del primo quadrimestre del 2020. La diminuzione dello 0,3% dell’intero periodo è la sintesi di un calo delle denunce osservato nel primo bimestre gennaio-febbraio (-12%) e di un aumento nel secondo bimestre marzo-aprile (+17%), nel confronto tra i due anni. Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-13,5%), al contrario delle Isole (+8,4%), del Sud (+7,1%), del Centro (+6,5%) e del Nord-Est (+6,3%). Tra le regioni, i maggiori decrementi percentuali sono quelli di Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento, Piemonte e Lombardia, mentre gli incrementi percentuali più consistenti sono stati rilevati in Molise, Basilicata e Campania.

Denunce sul lavoro con esito mortale

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di aprile sono state 306, 26 in più rispetto alle 280 registrate nel primo quadrimestre del 2020 (+9,3%) e in linea con quelle del primo quadrimestre 2019 (303 eventi mortali). L’incremento rilevato nel confronto tra i primi quadrimestri del 2020 e del 2021 è legato sia alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 256 a 277, sia a quella femminile, passata da 24 a 29 casi.

Denunce di malattia professionale protocollate dall’INAIL

Infine,  le denunce di malattie professionali protocollate dall’Inail nel primo quadrimestre del 2021 sono state 18.629, 3.861 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (+26,1%), sintesi di un calo del 26% nel periodo gennaio-febbraio e di un aumento del 154% in quello di marzo-aprile, nel confronto tra i due anni. Le patologie denunciate tornano quindi ad aumentare, dopo un 2020 condizionato fortemente dalla pandemia, con denunce in costante decremento nel confronto con l’anno precedente.


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Normativa impianti

Normativa impianti: il punto del Ministero dopo l’incidente in funivia a Stresa del 23 maggio

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nella informativa in Aula alla Camera di oggi 27 maggio 2021 si è espresso sul tragico incidente verificatosi sulla funivia Stresa-Mottarone e sulla normativa impianti vigente.

I controlli periodici: svolgimento e periodicità

Spiega Giovannini nell’informativa che i controlli periodici più rilevanti sono effettuati alla presenza dell’USTIF, alcuni dei quali comportano, a scadenze predeterminate, il rilascio di un nulla osta per la prosecuzione dell’esercizio. In particolare, i controlli dei freni sulla portante devono essere effettuati sia giornalmente per quanto riguarda la loro funzionalità, sia annualmente per quanto riguarda la calibrazione. I controlli sulle funi e i loro attacchi sono effettuati sia mensilmente (controlli di tipo visivo), sia periodicamente (controlli di tipo strumentale).

La sostituzione delle funi

La sostituzione della fune è prevista quando dai controlli strumentali si evidenzi una riduzione della sezione resistente superiore a una certa soglia definita dalla normativa di settore, nazionale ed europea, peraltro in continuo aggiornamento: il manuale d’uso e di manutenzione, il regolamento di esercizio di cui è dotato ciascun impianto dettagliano azioni, procedure, controlli e criteri di gestione cui attenersi.

Le responsabilità del Direttore di esercizio

Nell’informativa Giovannini ricorda tutte le norme di riferimento in materia di controlli e attività manutentive riguardante la normativa impianti che prevedono tempistiche rigorose e attribuiscono specifiche responsabilità al Direttore di esercizio dell’impianto, nominato dal gestore e in possesso dei requisiti professionali accertati dall’USTIF.

  • decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2015 n. 203,
  • decreto direttoriale n.1 del 7 gennaio 2016,
  • decreto direttoriale 11 maggio 2017,
  • decreto dirigenziale n.144 del 18 maggio 2016,
  • decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14-ter del decreto-legge n.23 del 2020

Interruzioni di servizio causa Covid-19 e richiesta di specifici controlli

Giovannini, dopo la disamina della normativa impianti, a proposito che, in caso di interruzione per periodi superiori a un mese, qual è quella determinata dall’emergenza sanitaria in corso, prima della ripresa del servizio è necessaria l’effettuazione da parte del gestore di specifici controlli.

E aggiunge che in questi casi: “è necessaria l’effettuazione da parte del gestore di specifici controlli. Ricordo anche
che il Governo ha sempre escluso la possibilità di estendere tout court la durata della fine-vita tecnica degli impianti in ragione del fermo da Covid-19″.


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Amianto

Amianto: arriva dall’INAIL la guida al risarcimento danni (Legge n.244/2007)

Risarcimenti da amianto: attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Istituto, con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007), INAIL fornisce una tutela risarcitoria dei danni da amianto per i lavoratori.

Nello specifico la legge prevede che il risarcimento sia a carico:

  • per tre quarti, del bilancio dello Stato
  • e, per un quarto, delle imprese, attraverso una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto.

Con circolare n. 7 del 9 febbraio 2017 INAI ha dettato le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali.

Chi sono i destinatari del Fondo Vittime?

  • lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita.
  • familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

Quante risorse sono previste?

La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, con risorse pari a 27 milioni di euro all’anno a carico del bilancio dell’Inail, sospendendo contemporaneamente il finanziamento a carico delle imprese, alle quali per il triennio in questione non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori che hanno comportato l’esposizione.

La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti, non è soggetta a tassazione Irpef ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto per le rendite asbesto-correlate erogate nell’anno di riferimento.


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