L’AI Act ha raggiunto il 2 agosto 2026 una delle principali tappe del proprio percorso di applicazione. Il regolamento UE 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024, introduce una disciplina comune per lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea. Il modello normativo è fondato sul livello di rischio: maggiori sono le possibili conseguenze per la sicurezza, la salute e i diritti fondamentali, più rigorosi diventano gli obblighi per chi sviluppa o utilizza il sistema.
Alcune disposizioni erano già applicabili. Dal 2 febbraio 2025 sono operative le regole sulle pratiche vietate e sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, mentre dal 2 agosto 2025 sono entrati in applicazione gli obblighi relativi ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali. Dal 2 agosto 2026 si applica la maggior parte delle disposizioni previste dal regolamento, comprese le regole di trasparenza contenute nell’articolo 50. Dalla stessa data è iniziata anche una fase più concreta di vigilanza e applicazione delle norme da parte delle autorità competenti nazionali ed europee.
L’AI Act rende riconoscibili sistemi e contenuti artificiali
L’AI Act impone nuovi obblighi per rendere più chiaro quando una persona interagisce con un sistema automatizzato o si trova davanti a un contenuto generato artificialmente. I fornitori devono progettare i sistemi interattivi in modo che gli utenti siano informati di stare comunicando con un’intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente dalle circostanze. La disposizione interessa, ad esempio, chatbot, assistenti virtuali e altri strumenti utilizzati per fornire informazioni, assistenza o servizi al pubblico. I contenuti audio, video, immagini e testi generati o manipolati artificialmente devono inoltre essere riconoscibili attraverso sistemi di marcatura leggibili dalle macchine.
Per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è previsto, in determinati casi, un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026. Specifici doveri riguardano anche chi utilizza strumenti di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, poiché le persone esposte devono ricevere un’informazione adeguata. Anche i deepfake devono essere chiaramente segnalati come contenuti generati o modificati mediante intelligenza artificiale. Un obbligo analogo riguarda i testi diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale, quando siano prodotti artificialmente senza un controllo umano o una responsabilità editoriale. Le regole mirano a contrastare manipolazioni, frodi e disinformazione, consentendo agli utenti di valutare consapevolmente l’affidabilità dei contenuti.
Le imprese devono distinguere gli obblighi attivi dai rinvii
Le imprese devono innanzitutto censire i sistemi di intelligenza artificiale già utilizzati nei rapporti con clienti, lavoratori e utenti. È necessario verificare la presenza di chatbot, strumenti generativi, sistemi biometrici, applicazioni per la selezione del personale o soluzioni che producono contenuti destinati al pubblico. Per ciascun sistema occorre individuare il ruolo dell’organizzazione, distinguendo tra chi sviluppa o commercializza la tecnologia e chi la utilizza nella propria attività. Le informative devono essere comprensibili, facilmente accessibili e fornite al più tardi al momento della prima interazione o esposizione.
Non tutti gli obblighi inizialmente attesi per il 2026 sono però diventati operativi. Le disposizioni sui sistemi ad alto rischio utilizzati in ambiti come occupazione, istruzione, infrastrutture critiche, servizi essenziali, biometria e migrazione sono state rinviate al 2 dicembre 2027. Le regole riguardanti i sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti disciplinati dalla normativa europea, come macchinari e dispositivi soggetti a specifici requisiti di sicurezza, si applicheranno invece dal 2 agosto 2028. Il rinvio non deve essere interpretato come una sospensione di ogni attività.
Le aziende possono utilizzare questo periodo per classificare i sistemi, definire responsabilità interne, aggiornare procedure e contratti, formare il personale e predisporre la documentazione necessaria. Una preparazione anticipata riduce il rischio di interventi tardivi e favorisce un uso dell’intelligenza artificiale più trasparente, controllabile e coerente con la tutela delle persone.


