La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un obbligo fondamentale per ogni impresa che impieghi almeno un lavoratore. Gli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008 impongono al datore di lavoro di garantire un’informazione adeguata sui rischi presenti e una preparazione coerente con le mansioni effettivamente svolte. Il quadro è stato riordinato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, che ha sostituito i precedenti accordi e definito in modo unitario durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifiche dei corsi.
La formazione deve essere svolta durante l’orario di lavoro, senza costi per il lavoratore e con contenuti comprensibili, tenendo conto anche delle competenze linguistiche dei partecipanti. Deve essere garantita all’avvio del rapporto, in caso di trasferimento o cambiamento di mansione e quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Il datore di lavoro deve inoltre ripeterla quando cambiano i rischi o quando le verifiche effettuate sul campo mostrano che le conoscenze acquisite non sono più sufficienti.
La formazione cambia per datori di lavoro, preposti e lavoratori
La formazione prevista dal nuovo Accordo interessa tutte le principali figure del sistema aziendale di prevenzione. Per i datori di lavoro viene introdotto un corso obbligatorio di 16 ore, articolato in contenuti giuridici e organizzativi, al quale si aggiunge un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri. Il percorso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I preposti devono invece frequentare un modulo aggiuntivo di 12 ore, oltre alla formazione prevista per i lavoratori, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per questa figura non è consentita la modalità e-learning, perché il percorso deve favorire il confronto diretto e l’acquisizione di competenze pratiche legate alla vigilanza.
Per i dirigenti è previsto un corso di 12 ore, integrato da un modulo cantieri di 6 ore quando necessario. La formazione dei lavoratori mantiene una parte generale di 4 ore e una parte specifica di 4, 8 o 12 ore, in funzione del rischio effettivamente connesso alla mansione. L’aggiornamento deve essere svolto almeno ogni cinque anni, per una durata minima di 6 ore, oppure prima quando intervengono modifiche significative nell’organizzazione o nella valutazione dei rischi. L’Accordo introduce anche percorsi specifici per gli ambienti confinati e per l’utilizzo di nuove attrezzature, tra cui carriponte, caricatori per materiali e macchine agricole raccoglifrutta.
Le imprese devono verificare corsi, attestati e apprendimento
Le imprese devono organizzare la formazione attraverso soggetti qualificati e assicurarsi che ogni corso sia costruito sulla base di un progetto formativo coerente con i rischi aziendali. Il numero massimo è fissato in 30 partecipanti, salvo i percorsi in e-learning, mentre nelle esercitazioni pratiche deve essere rispettato il rapporto massimo di un docente ogni 6 partecipanti. Per accedere alla verifica finale è necessaria una frequenza pari almeno al 90% delle ore previste.
Il rilascio dell’attestato è subordinato sia alla partecipazione sia al superamento della prova di apprendimento e il documento deve indicare il soggetto formatore, i dati del partecipante, la tipologia e la durata del corso, la modalità di erogazione, la data e il luogo. Il datore di lavoro non può quindi limitarsi a raccogliere gli attestati, ma deve controllare la validità del percorso, la coerenza dei contenuti e l’effettiva acquisizione delle competenze. L’Accordo richiede inoltre verifiche sull’efficacia della formazione durante lo svolgimento delle attività lavorative.
Quando emergono comportamenti non corretti o difficoltà operative, devono essere adottate misure correttive, che possono comprendere nuovi interventi formativi, addestramento pratico o aggiornamento delle procedure. La mancata formazione espone l’impresa a sanzioni e può aggravare le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. Una gestione ordinata delle scadenze e della documentazione diventa quindi essenziale per tutelare i lavoratori e dimostrare il corretto adempimento degli obblighi.


