Il rischio ROA riguarda l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali generate da sorgenti presenti in numerose attività produttive e professionali. Rientrano in questa categoria le radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse emesse, ad esempio, durante le operazioni di saldatura, la lavorazione dei metalli, l’utilizzo di laser, lampade germicide, sistemi LED, forni e corpi incandescenti. La disciplina di riferimento è contenuta nel capo V del titolo VIII del Dlgs 81/2008, dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi alle radiazioni ottiche artificiali.
In particolare, l’articolo 216 stabilisce che il datore di lavoro debba valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli di radiazione ai quali possono essere esposti i lavoratori. L’articolo 181 prevede che la valutazione degli agenti fisici sia programmata ed effettuata da personale qualificato almeno ogni quattro anni e aggiornata quando intervengono cambiamenti significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Il documento di valutazione dei rischi deve quindi considerare le sorgenti presenti, le modalità reali di utilizzo, la durata dell’esposizione e le caratteristiche dei lavoratori coinvolti.
Il rischio ROA tra sorgenti, danni e valori di esposizione
Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali si distinguono in coerenti, come i laser, e non coerenti, come lampade UV, sistemi di illuminazione, saldature, forni e apparecchiature per trattamenti sanitari, estetici o industriali. Gli effetti sulla salute dipendono dalla lunghezza d’onda, dall’intensità della radiazione, dal tempo di esposizione e dalla sensibilità individuale. Le radiazioni ultraviolette possono provocare effetti fotochimici sulla pelle e sugli occhi, mentre quelle infrarosse sono associate soprattutto a effetti termici. Tra i possibili danni rientrano ustioni, irritazioni cutanee, fotosensibilità, lesioni della cornea, cataratta e danni alla retina.
Devono inoltre essere considerati i rischi indiretti, come disturbi visivi temporanei, incendi, esplosioni o pericoli elettrici. La valutazione inizia con il censimento delle sorgenti e con la raccolta dei dati forniti dai fabbricanti, delle informazioni contenute nei manuali tecnici e delle indicazioni provenienti dalle fonti istituzionali. Quando natura ed entità del rischio consentono di escludere esposizioni pericolose, la valutazione può concludersi attraverso la cosiddetta giustificazione, senza ricorrere a misurazioni strumentali. Quando invece non è possibile dimostrare con dati attendibili che il rischio sia assente o trascurabile, il datore di lavoro deve procedere alla misurazione o al calcolo dei livelli di esposizione e confrontarli con i valori limite previsti dall’allegato XXXVII del Dlgs 81/2008.
Le misure aziendali per ridurre l’esposizione dei lavoratori
Le imprese devono privilegiare l’eliminazione o la riduzione del rischio attraverso misure tecniche e organizzative, senza affidare la protezione esclusivamente ai dispositivi individuali. Tra gli interventi possibili rientrano la sostituzione delle attrezzature con soluzioni a minore emissione, la schermatura delle sorgenti, la delimitazione delle aree pericolose, la manutenzione periodica degli impianti e la riduzione della durata dell’esposizione. In presenza di laser di classe elevata devono essere valutati anche il fascio diretto, le riflessioni, le attività di manutenzione e l’accesso alle zone controllate.
Quando permane un rischio residuo, è necessario fornire DPI adeguati per occhi, viso e pelle, scelti in funzione della sorgente, dell’intensità e delle condizioni operative. I lavoratori devono ricevere un’informazione e una formazione specifiche sugli effetti delle radiazioni, sui valori limite, sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei DPI e sulla gestione delle emergenze.
L’articolo 218 del Dlgs 81/2008 disciplina inoltre la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, da organizzare sulla base degli esiti della valutazione. Una particolare attenzione deve essere riservata alle persone maggiormente sensibili, comprese le lavoratrici in gravidanza, i soggetti con patologie oculari o cutanee e coloro che assumono sostanze fotosensibilizzanti. Se vengono superati i valori limite, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente, individuare le cause del superamento e aggiornare le misure di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.


