Le attrezzature di lavoro indicate nell’Allegato VII del Dlgs 81/2008 devono essere sottoposte a verifiche periodiche finalizzate ad accertarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza. L’obbligo è previsto dall’articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008, che pone in capo al datore di lavoro la responsabilità di attivare le verifiche secondo le periodicità stabilite dalla normativa. Con il Decreto direttoriale n. 109 del 3 agosto 2026 è stato adottato il 74° elenco dei soggetti abilitati a svolgere tali controlli.
Il provvedimento aggiorna il quadro degli operatori autorizzati e riguarda le verifiche delle attrezzature appartenenti ai gruppi SC, relativo al sollevamento di cose, SP, relativo al sollevamento di persone, e GVR, che comprende le attrezzature destinate a gas, vapore e riscaldamento. L’elenco costituisce quindi un riferimento essenziale per individuare i soggetti che possono legittimamente intervenire nell’ambito delle verifiche periodiche previste dalla disciplina sulla sicurezza sul lavoro.
Attrezzature: cosa contiene il nuovo elenco dei verificatori
Il 74° elenco tiene conto delle variazioni intervenute tra i soggetti autorizzati e specifica, per ciascun operatore, le abilitazioni riconosciute, il territorio nel quale può svolgere le verifiche, i gruppi di attrezzature interessati e la scadenza dell’iscrizione. Il decreto è articolato in cinque parti dedicate alla variazione della denominazione sociale di alcuni soggetti, al rinnovo delle iscrizioni, alle modifiche delle abilitazioni, all’adozione del nuovo elenco e agli obblighi che devono essere rispettati dagli operatori autorizzati. Questi ultimi sono tenuti, tra l’altro, a registrare in modalità informatizzata i verbali e le informazioni relative alle verifiche effettuate, trasmettendo periodicamente i dati al soggetto titolare della funzione.
La documentazione delle verifiche deve inoltre essere conservata per almeno dieci anni. I soggetti abilitati devono comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro eventuali variazioni che incidano sui requisiti posseduti e, nell’ambito delle iscrizioni territoriali, rendere disponibili le informazioni relative alla propria struttura organizzativa e al personale incaricato delle verifiche. Il sistema è finalizzato a garantire che gli operatori mantengano nel tempo i requisiti tecnici e organizzativi necessari per svolgere correttamente l’attività.
Le imprese devono verificare abilitazione e scadenze dei controlli
Le imprese che utilizzano attrezzature comprese nell’Allegato VII devono verificare innanzitutto quali macchine e impianti aziendali siano soggetti al regime delle verifiche periodiche e rispettare le relative scadenze. La prima verifica è affidata all’INAIL, mentre per quelle successive il datore di lavoro può rivolgersi alle ASL, alle ARPA nei casi previsti dalla normativa regionale oppure ai soggetti pubblici o privati abilitati. Quando viene scelto un operatore privato, è opportuno controllare che questo sia presente nell’elenco vigente, che disponga dell’abilitazione relativa alla specifica tipologia di attrezzatura e che possa operare nel territorio interessato.
Il datore di lavoro deve inoltre conservare i verbali delle verifiche e mantenerli a disposizione degli organi di vigilanza. È importante ricordare che le verifiche periodiche non sostituiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.
I due adempimenti hanno infatti finalità differenti: la verifica periodica accerta lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza, mentre la manutenzione deve essere eseguita secondo le indicazioni del fabbricante e del manuale di uso e manutenzione. Per le imprese, una corretta gestione richiede quindi di programmare entrambi gli interventi, controllare le scadenze e affidarsi esclusivamente a soggetti autorizzati quando la normativa richiede una verifica periodica.


