Bonifica dei suoli: i confini della procedura semplificata

Bonifica dei suoli: i confini della procedura semplificata

La bonifica dei suoli attraverso la procedura semplificata prevista dall’articolo 242-bis del Dlgs 152/2006 consente all’operatore interessato di intervenire a proprie spese per ridurre la contaminazione fino a valori uguali o inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione, CSC, previste per la specifica destinazione d’uso. A differenza della procedura ordinaria disciplinata dall’articolo 242, la caratterizzazione e il progetto di bonifica non sono sottoposti alla preventiva approvazione ordinaria, ma vengono successivamente verificati attraverso il piano di caratterizzazione e il collaudo finale. 

Con il parere n. 185005 dell’8 settembre 2026, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiarito alcuni aspetti applicativi della norma. In particolare, è stato precisato che anche il soggetto responsabile della contaminazione può utilizzare la procedura semplificata per la matrice suolo. La norma, infatti, non limita questa possibilità ai soli proprietari o operatori non responsabili dell’inquinamento. Resta comunque fermo l’obbligo, per il responsabile, di provvedere alla bonifica e di gestire eventuali contaminazioni che interessino anche altre matrici ambientali.

Bonifica e controlli sulla falda nella procedura semplificata

La bonifica prevista dall’articolo 242-bis riguarda principalmente la matrice suolo, ma questo non significa che le acque sotterranee possano essere automaticamente escluse dalle verifiche. Il chiarimento ministeriale stabilisce che non esiste un obbligo generalizzato di eseguire in ogni caso indagini dirette sulla falda. La necessità deve essere valutata in relazione alle caratteristiche specifiche del sito, sulla base di un modello concettuale che ricostruisca le sorgenti di contaminazione, i possibili percorsi di migrazione e le matrici ambientali potenzialmente interessate. Le indagini sulle acque sotterranee diventano quindi necessarie quando non sia possibile escludere tecnicamente il coinvolgimento della falda. 

Particolare attenzione deve essere riservata, ad esempio, ai siti caratterizzati da falde superficiali o dalla presenza di sostanze con elevata mobilità, come alcuni solventi o idrocarburi leggeri. La procedura semplificata non può infatti essere utilizzata per ignorare un’eventuale contaminazione delle acque. L’articolo 242-bis, comma 5, mantiene espressamente l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica della falda secondo le procedure ordinarie previste dagli articoli 242 o 252.

Le imprese devono valutare correttamente l’entità della contaminazione

Le imprese che scelgono la procedura semplificata devono prestare particolare attenzione alla qualità delle indagini preliminari e alla corretta definizione dello stato di contaminazione. Se il collaudo finale evidenzia superamenti delle CSC limitati, circoscritti e risolvibili con piccoli ampliamenti dello scavo, è possibile proseguire nell’ambito dell’articolo 242-bis, purché tali interventi siano già compatibili con il piano predisposto e concordati con l’organo di controllo competente. 

Se invece emerge una contaminazione più estesa del previsto, vengono individuate nuove sorgenti inquinanti o risultano coinvolte ulteriori matrici ambientali, il percorso semplificato deve essere interrotto e il procedimento deve proseguire secondo la procedura ordinaria dell’articolo 242 o, nei siti di interesse nazionale, dell’articolo 252. In questo caso possono rendersi necessari ulteriori approfondimenti, una nuova caratterizzazione, l’analisi di rischio sito-specifica e la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio, CSR. 

Un ulteriore chiarimento riguarda il soggetto non responsabile della contaminazione che abbia volontariamente avviato la bonifica. In determinate condizioni, l’amministrazione può richiedere la prosecuzione degli interventi già intrapresi fino all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e temporaneità. Per le imprese diventa quindi essenziale valutare attentamente, prima di scegliere l’iter semplificato, l’estensione reale della contaminazione, le matrici coinvolte e la sostenibilità tecnica ed economica dell’intervento.

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