Il colpo di calore in cantiere rientra tra i rischi che il datore di lavoro deve valutare e prevenire con misure concrete, soprattutto nelle attività svolte all’aperto e in presenza di alte temperature. La Cassazione, con la sentenza n. 14578/2026, richiama l’art. 96, comma 1, lettera d), del Dlgs 81/2008, che impone nei cantieri temporanei e mobili la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche capaci di compromettere sicurezza e salute.
A questa previsione si collega l’art. 2087 del codice civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori. Il rischio caldo, quindi, non può essere trattato come evento esterno, generico o imprevedibile, ma deve essere inserito nella valutazione dei rischi, nel POS e, quando necessario, coordinato con il PSC.
Colpo di calore e nesso causale lungo il percorso sanitario
Il colpo di calore non viene considerato dalla Corte come un episodio isolato, ma come l’inizio di una possibile catena causale che può svilupparsi anche dopo l’evento verificatosi in cantiere. Nel caso esaminato, il malore iniziale ha determinato il ricovero del lavoratore, successive complicazioni cliniche, infezioni ospedaliere e infine il decesso sopraggiunto a distanza di tempo.
Secondo la Cassazione, le complicazioni sanitarie successive, comprese le infezioni contratte durante la degenza, non interrompono automaticamente il nesso causale con l’infortunio originario. Ciò che rileva è la continuità del processo patologico avviato dalle condizioni di lavoro. Se il peggioramento della salute è conseguenza dell’evento iniziale, la responsabilità resta collegata alla mancata prevenzione del rischio che ha generato l’infortunio.
Organizzazione del lavoro e misure contro il caldo
Le imprese devono tradurre la valutazione del rischio caldo in scelte operative verificabili. Non basta indicare genericamente il pericolo nel DVR o nel POS: occorre programmare orari adeguati, pause, turnazioni, zone d’ombra, disponibilità di acqua, riduzione degli sforzi nelle fasce più critiche, informazione dei lavoratori e procedure per riconoscere tempestivamente i sintomi del colpo di calore.
La sentenza conferma che il datore di lavoro non può controllare il clima, ma può e deve controllare l’organizzazione del lavoro. Per i cantieri, questo significa considerare il caldo come un rischio tecnico e gestionale, non come una semplice condizione stagionale. Una prevenzione carente può esporre l’impresa a responsabilità anche quando le conseguenze dell’infortunio si manifestano nel tempo e attraversano l’intera catena sanitaria.


