La certificazione dei DPI intelligenti rappresenta un passaggio essenziale per integrare sensori, tag e sistemi connessi senza compromettere la funzione protettiva del dispositivo. Il quadro di riferimento è definito dal Regolamento UE 2016/425, che disciplina la progettazione, la fabbricazione e l’immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale. In particolare, ogni DPI deve rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati nell’allegato II, mentre il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica prevista dall’allegato III, effettuare la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.
Sul piano dell’utilizzo nei luoghi di lavoro, gli articoli 74 e 76 del Dlgs 81/2008 stabiliscono che i DPI devono proteggere il lavoratore dai rischi individuati e devono essere conformi alla normativa europea, adeguati alle condizioni operative, alle esigenze ergonomiche e allo stato di salute dell’utilizzatore. L’aggiunta di componenti elettronici non può quindi trasformare il dispositivo in un semplice indumento connesso, né alterarne le prestazioni certificate. Il rapporto tecnico UNI TR 11858:2022 fornisce indicazioni operative per integrare le tecnologie IoT nei DPI, affrontando anche responsabilità, gestione dei dati, informazione, formazione e addestramento.
La certificazione dei DPI intelligenti nelle tre modalità
La disciplina tecnica distingue tre modalità di integrazione dei tag: inclusione, compatibilità e personalizzazione. Nell’inclusione, il sensore o il tag viene applicato direttamente dal fabbricante durante la progettazione e la produzione. La valutazione di conformità riguarda pertanto il DPI già completo del componente tecnologico e il datore di lavoro deve utilizzarlo senza modificarlo, attenendosi alle istruzioni relative anche a pulizia, manutenzione e disinfezione. Nella modalità di compatibilità, invece, il fabbricante predispone appositi alloggiamenti e indica le caratteristiche che il tag deve possedere per non modificare il livello di protezione.
L’impresa che inserisce il componente deve rispettare tali indicazioni e acquisire la dichiarazione di conformità del tag. La personalizzazione richiede maggiore attenzione, poiché è il datore di lavoro ad aggiungere una tecnologia scelta in base alle proprie esigenze. In questo caso occorre sviluppare un progetto, verificare materiali e caratteristiche operative del tag e acquisire dal fabbricante del DPI indicazioni sull’assenza di effetti negativi sulla protezione. Chi effettua l’integrazione deve poter dimostrare che il dispositivo conserva la propria efficacia e che il nuovo componente non introduce rischi ulteriori. Quando la modifica può incidere sulla certificazione, deve essere valutata anche la necessità di un riesame da parte di un organismo notificato.
Gli obblighi per le imprese prima dell’adozione degli smart DPI
Le imprese possono utilizzare i DPI intelligenti per controllare il corretto impiego delle protezioni, segnalare situazioni di pericolo, gestire gli accessi alle aree a rischio e raccogliere informazioni utili alla manutenzione. Queste funzionalità, tuttavia, non sostituiscono la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le protezioni collettive e l’organizzazione della sicurezza.
Prima dell’introduzione è necessario verificare che il dispositivo risponda ai rischi presenti nel DVR, che non generi nuovi pericoli e che resti efficace durante tutte le fasi di utilizzo. Devono essere valutati anche l’affidabilità dei sensori, la durata delle batterie, le interferenze elettromagnetiche, la continuità delle comunicazioni e le procedure da attivare in caso di guasto o mancato allarme.
Un ulteriore profilo riguarda i dati raccolti: l’azienda deve definire finalità, tempi di conservazione, soggetti autorizzati e misure di sicurezza, evitando forme di controllo non giustificate. Informazione, formazione e addestramento devono comprendere sia l’uso del DPI sia il funzionamento della componente smart. L’innovazione può rafforzare la prevenzione soltanto quando viene inserita in un sistema organizzato, documentato e coerente con gli obblighi di tutela dei lavoratori.


