Microplastiche: nuovi obblighi e rischi per imprese e lavoro

Microplastiche: nuovi obblighi e rischi per imprese e lavoro

Le microplastiche sono particelle solide di materiale polimerico di dimensioni ridotte, generalmente inferiori a cinque millimetri, presenti nell’ambiente per effetto della degradazione di prodotti più grandi oppure perché aggiunte intenzionalmente a miscele e processi produttivi. Il quadro europeo si è rafforzato con il Regolamento UE 2023/2055, che ha modificato l’allegato XVII del Regolamento REACH introducendo la voce 78 sulle microparticelle di polimeri sintetici. Dal 17 ottobre 2023 è vietata, salvo esclusioni, deroghe e periodi transitori, l’immissione sul mercato di tali particelle come sostanze o all’interno di miscele quando sono aggiunte per conferire una determinata caratteristica e raggiungono una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.

Dal 17 ottobre 2025 sono inoltre operative specifiche informazioni sull’uso e sullo smaltimento per alcune applicazioni escluse dal divieto. La prima scadenza annuale di comunicazione all’ECHA è intervenuta il 31 maggio 2026 per i produttori e gli utilizzatori industriali di granuli, scaglie e polveri impiegati come materie prime nella fabbricazione della plastica, con riferimento alle emissioni stimate nel 2025. A questo impianto si affianca il Regolamento UE 2025/2365, dedicato alla prevenzione delle perdite di granuli di plastica lungo la catena di fornitura.

Le microplastiche tra restrizioni REACH e perdite di granuli

Il Regolamento UE 2023/2055 non introduce un divieto uniforme e immediato per ogni prodotto, ma un sistema articolato che distingue tra impieghi vietati, utilizzi esclusi e applicazioni soggette a periodi transitori. Le imprese devono quindi verificare la composizione delle sostanze e delle miscele, la funzione svolta dalle particelle polimeriche, la concentrazione presente e la possibilità che vengano rilasciate durante l’uso o lo smaltimento. Per gli impieghi industriali ammessi assumono particolare rilievo le istruzioni dirette a prevenire le dispersioni e gli obblighi di registrazione delle emissioni. Dal 31 maggio 2027 la comunicazione annuale sarà estesa ad altre categorie di produttori, utilizzatori industriali e fornitori di prodotti contenenti microparticelle soggette a deroga.

Il Regolamento UE 2025/2365 interviene invece sui granuli utilizzati come materia prima per la produzione di oggetti in plastica. La disciplina richiede misure organizzative e tecniche basate su una precisa gerarchia: prevenire le fuoriuscite, contenere immediatamente quelle avvenute e procedere alla raccolta e alla pulizia. Sono inoltre previsti piani di gestione del rischio, formazione del personale, registrazione delle quantità movimentate e delle perdite stimate, controlli e specifici adempimenti di conformità. Gli obblighi principali diventeranno applicabili dal 17 dicembre 2027, con un calendario differenziato per alcune attività, compreso il trasporto marittimo.

Le misure aziendali per ridurre esposizione e dispersioni

Le imprese devono considerare le microplastiche sia come tema ambientale sia come possibile fattore di esposizione professionale. Le attività maggiormente interessate possono comprendere la produzione e la trasformazione delle materie plastiche, il riciclo, il trattamento dei rifiuti, la lavorazione di materiali sintetici e i processi che generano polveri, fibre o frammenti per taglio, abrasione e usura. L’esposizione può avvenire soprattutto attraverso l’inalazione e l’ingestione delle particelle depositate sulle superfici o trasferite alle mani, mentre la ricerca continua a valutare il possibile assorbimento attraverso altre vie.

Le evidenze disponibili indicano la necessità di adottare un approccio prudenziale, ma non consentono ancora di definire completamente il rapporto tra le diverse tipologie di particelle, i livelli di esposizione e gli effetti sulla salute. Il datore di lavoro deve comunque valutare tutti i rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 e, quando pertinente, applicare le disposizioni sugli agenti chimici previste dagli articoli 223 e 224.

La prevenzione richiede la mappatura delle fasi che possono produrre dispersioni, l’impiego di sistemi chiusi o di aspirazione localizzata, la corretta manutenzione, la pulizia con metodi che non risollevino le polveri e la definizione di procedure per sversamenti e rifiuti. I dispositivi di protezione individuale devono intervenire sul rischio residuo e non sostituire il contenimento alla fonte. Un approccio integrato permette di tutelare i lavoratori e l’ambiente e di preparare l’organizzazione ai nuovi obblighi europei.

Come possiamo aiutarti?