I DPI sono al centro di un nuovo aggiornamento europeo che interessa i riferimenti tecnici utilizzati per dimostrare la conformità dei dispositivi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 settembre ed entrata in vigore nello stesso giorno, la Commissione ha modificato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 relativa alle norme armonizzate elaborate a sostegno del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento, i DPI conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE beneficiano della presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali previsti dall’Allegato II. Le norme armonizzate costituiscono quindi un riferimento tecnico rilevante per dimostrare che il dispositivo risponde ai requisiti europei applicabili. L’aggiornamento nasce dall’esigenza di adeguare questi riferimenti all’evoluzione tecnica e scientifica, mantenendo aggiornati i criteri di progettazione, prova e valutazione dei dispositivi destinati alla protezione dei lavoratori.
DPI: nuove norme per guanti, indumenti, occhi e viso
Le principali novità riguardano specifiche categorie di DPI utilizzate in diversi contesti professionali. Viene inserita la norma EN ISO 374-6:2025, dedicata ai guanti di protezione per parrucchieri contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi. Per gli indumenti di protezione contro la pioggia entra nell’elenco la EN ISO 24232:2025, destinata a sostituire la precedente EN 343:2019. Per la protezione degli occhi e del viso vengono inoltre recepite le modifiche EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, relative ai requisiti generali per uso professionale, ed EN ISO 16321-3:2022/A1:2026, dedicate ai requisiti aggiuntivi delle protezioni a maglia.
Parallelamente vengono ritirati alcuni riferimenti ormai obsoleti relativi ai raccordi delle valvole per bombole per gas e alle filettature per facciali. Un intervento specifico riguarda infine gli elettrorespiratori a filtro: per le norme EN 12941:1998 ed EN 12942:1998 la data di ritiro viene spostata dall’8 ottobre 2026 all’8 ottobre 2027. La proroga concede al mercato un ulteriore periodo di adeguamento alle nuove procedure di prova previste dalle versioni più recenti, evitando una transizione troppo rapida nella gestione della conformità di questi dispositivi.
Le verifiche per le imprese nella scelta e gestione dei DPI
Le imprese devono considerare questo aggiornamento soprattutto nella scelta, nell’acquisto e nella verifica dei DPI destinati ai lavoratori. Gli articoli 75, 76 e 77 del Dlgs 81/2008 stabiliscono che i dispositivi devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, protezioni collettive o interventi organizzativi e che il datore di lavoro deve individuarne le caratteristiche in funzione dei rischi presenti, delle condizioni di lavoro e delle esigenze dell’utilizzatore.
Le nuove norme armonizzate riguardano direttamente fabbricanti e soggetti coinvolti nella valutazione della conformità, ma rappresentano anche un riferimento importante per le aziende che acquistano e gestiscono i DPI. In occasione di nuovi acquisti o della revisione delle dotazioni, è quindi opportuno verificare la marcatura prevista, le informazioni fornite dal fabbricante, la compatibilità del dispositivo con il rischio individuato e l’eventuale presenza di norme tecniche aggiornate.
L’entrata in vigore dei nuovi riferimenti non comporta, da sola, la sostituzione automatica di ogni DPI già in uso. Resta però necessario assicurare che i dispositivi siano conformi, adeguati ai rischi, mantenuti in efficienza e coerenti con la valutazione aziendale. Per le imprese, seguire l’evoluzione delle norme tecniche significa quindi rafforzare la qualità delle scelte di prevenzione e ridurre il rischio di utilizzare protezioni non adeguate alle esigenze operative.


