Rischio interferenziale: il DUVRI oltre la procedura formale

Rischio interferenziale: il DUVRI oltre la procedura formale

Il DUVRI rappresenta uno degli strumenti centrali per la gestione del rischio interferenziale, ma la sua efficacia dipende dalla capacità di descrivere e governare le attività realmente svolte. La sentenza della Corte di Cassazione n. 20150/2026, relativa a un infortunio mortale avvenuto nel piazzale di uno stabilimento per il trattamento di rifiuti plastici, richiama gli obblighi previsti dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 in materia di cooperazione, coordinamento e valutazione delle interferenze tra imprese. 

Durante alcune operazioni di carico, un autista sceso dal proprio camion veniva colpito da un’ecoballa caduta da un carrello elevatore impegnato in una diversa movimentazione. Nello stesso spazio erano presenti mezzi aziendali, lavoratori interni, personale esterno e autisti, senza una separazione adeguata dei percorsi. La Cassazione ha confermato le responsabilità per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, evidenziando che la viabilità interna, la pavimentazione, la segnaletica e l’organizzazione delle aree operative devono essere progettate considerando le concrete modalità di lavoro e non soltanto le procedure teoricamente previste.

Il DUVRI deve considerare tutte le fasi operative reali

Il DUVRI esaminato prendeva in considerazione alcune interferenze presenti nello stabilimento, ma non individuava misure sufficienti per proteggere gli autisti e i pedoni delle imprese di trasporto. La procedura prevedeva che gli autisti rimanessero nella cabina durante il carico, ma imponeva loro di scendere al termine delle operazioni per chiudere i portelloni, applicare il sigillo e preparare il veicolo alla partenza. La presenza dell’autista a piedi nel piazzale era quindi prevedibile e direttamente collegata al ciclo operativo. Il rischio interferenziale non riguardava soltanto la fase centrale del carico, ma anche i momenti di attesa, controllo, chiusura, manovra e uscita dall’area. 

Proprio durante queste fasi di passaggio, il lavoratore può trovarsi esposto al movimento di muletti e carrelli elevatori senza la protezione offerta dalla cabina del mezzo. La Corte ha inoltre escluso che il comportamento della vittima potesse essere considerato abnorme o estraneo alle attività lavorative. Anche la condotta imprudente del carrellista non ha interrotto il nesso causale, poiché le misure di prevenzione avrebbero dovuto impedire proprio che una prassi operativa scorretta generasse conseguenze mortali. La ripetizione abituale di comportamenti difformi dalle procedure costituisce, infatti, un segnale che deve essere individuato e corretto attraverso la vigilanza aziendale.

La separazione dei flussi protegge lavoratori e autisti

Le imprese devono valutare il rischio interferenziale partendo dal layout effettivo dei piazzali, dai percorsi seguiti dai mezzi e dalle attività svolte contemporaneamente. La sola presenza di segnaletica generica o di regole inserite nei documenti non è sufficiente quando persone e veicoli continuano a condividere spazi senza protezioni concrete. I percorsi pedonali devono essere individuati, resi riconoscibili e, quando possibile, fisicamente separati dalle aree percorse dai mezzi. 

Devono inoltre essere previste zone sicure per l’attesa degli autisti, procedure specifiche per le fasi successive al carico e regole che impediscano movimentazioni contemporanee nelle aree interessate dalla presenza di pedoni. Il controllo deve riguardare anche la stabilità dei carichi, il corretto impiego dei carrelli elevatori e il rispetto delle modalità operative definite. 

Gli obblighi di cooperazione non interessano esclusivamente il committente, ma coinvolgono appaltatori, subappaltatori, trasportatori e tutti i soggetti che partecipano all’attività. Il DVR, il DUVRI e le procedure devono quindi essere coordinati tra loro, aggiornati in caso di variazioni organizzative e verificati direttamente sul luogo di lavoro. La sentenza chiarisce che la prevenzione deve seguire il lavoro reale: quando le procedure non corrispondono alle prassi quotidiane, il rischio resta privo di un’effettiva gestione.

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