DVR e interferenze: attrezzature conformi non bastano

DVR e interferenze: attrezzature conformi non bastano

Il DVR deve fotografare in modo concreto le condizioni reali in cui si svolge il lavoro, non limitarsi a richiamare rischi generici o istruzioni tecniche del costruttore. È questo il principio che emerge dalla Cassazione n. 16217/2026, relativa a un grave infortunio avvenuto durante operazioni di movimentazione e marcatura di lamiere metalliche mediante elettromagnete installato su carroponte. Il riferimento normativo centrale è l’articolo 28 del Dlgs 81/2008, secondo cui la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati alle modalità effettive di esecuzione delle mansioni. 

Accanto a questo obbligo, assume rilievo anche l’articolo 71, comma 4, del Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro di adottare misure idonee affinché le attrezzature siano utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e in condizioni di sicurezza. La conformità dell’attrezzatura al manuale del fabbricante, quindi, non esaurisce l’obbligo prevenzionistico, perché il datore deve valutare anche come quella macchina viene inserita nel ciclo produttivo e come interagisce con le attività dei lavoratori.

DVR e rischio operativo tra mansione e attrezzatura

Il caso esaminato riguarda un lavoratore che, durante la movimentazione di lamiere mediante elettromagnete, ha subito lo schiacciamento della mano a seguito del distacco improvviso del materiale sollevato. La questione non è stata ricondotta soltanto al generale divieto di sostare sotto carichi sospesi, ma alla mancata analisi di un rischio più specifico: l’interferenza continua tra l’attività di marcatura delle lamiere e il funzionamento del carroponte. La mansione assegnata richiedeva infatti che l’operatore si avvicinasse al materiale per leggere, controllare o marcare gli elementi movimentati.

In questo contesto, il pericolo non derivava solo dall’attrezzatura in sé, ma dalla combinazione tra sollevamento, possibile movimentazione di più lamiere, necessità operativa di avvicinamento e presenza delle mani del lavoratore nella zona di azione del carico. La Corte ha quindi ribadito che il DVR deve considerare il lavoro reale, comprese prassi, interferenze, sequenze operative e modalità abituali di svolgimento dell’attività. Una procedura formulata in termini deboli, come il semplice invito a “cercare” di movimentare una lamiera per volta, non è sufficiente quando quella misura rappresenta una condizione essenziale per prevenire l’infortunio.

Le conseguenze organizzative per le imprese

Le imprese devono trarre da questa decisione un’indicazione molto chiara: la sicurezza non può essere affidata alla sola conformità tecnica dell’attrezzatura o alla presenza di un manuale d’uso. Le istruzioni del costruttore devono essere tradotte in procedure aziendali vincolanti, comprensibili, conosciute dai lavoratori e oggetto di controllo effettivo. 

Quando l’attrezzatura viene utilizzata in un processo produttivo nel quale altri operatori devono avvicinarsi, verificare, segnare o manipolare materiali nella sua area di azione, nasce un rischio autonomo che deve essere valutato e governato. Questo comporta una revisione attenta del DVR, della formazione, delle istruzioni operative e della vigilanza. Per i lavoratori, una procedura chiara riduce l’incertezza e rende più riconoscibili i comportamenti sicuri. 

Per il datore di lavoro, invece, la corretta procedimentalizzazione consente di dimostrare che il rischio è stato individuato, analizzato e gestito con misure effettive. La prevedibilità del comportamento del lavoratore resta un punto decisivo: se l’azione rientra nel normale ciclo lavorativo, non può essere considerata estranea o abnorme, ma deve essere prevenuta attraverso un’organizzazione adeguata.

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