La formazione efficace in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può più essere considerata soltanto un adempimento formale, da concludere con una verifica finale di apprendimento. Il quadro normativo delineato dal Dlgs 81/2008, in particolare dall’articolo 37 sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, è stato rafforzato dalla Legge 215/2021, che ha previsto l’individuazione di modalità specifiche per verificare non solo l’apprendimento, ma anche l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha dato attuazione a questa impostazione, introducendo nella Parte IV, punto 7, un passaggio decisivo: il datore di lavoro deve verificare se la formazione ricevuta dal lavoratore produce effetti concreti nei comportamenti, nelle competenze applicate e nella gestione dei rischi specifici. La valutazione dell’efficacia diventa quindi parte integrante del processo formativo e deve essere collegata al Documento di valutazione dei rischi, che resta il punto di partenza per individuare fabbisogni, misure preventive e obiettivi di miglioramento.
Formazione efficace e verifica durante il lavoro
Il nuovo approccio sposta l’attenzione dal solo momento conclusivo del corso alla fase successiva, cioè a ciò che accade realmente nell’organizzazione dopo l’attività formativa. Non basta più accertare che il lavoratore abbia superato un test o seguito un percorso obbligatorio: occorre comprendere se le conoscenze acquisite vengono interiorizzate e applicate nello svolgimento delle mansioni. Per questo la progettazione della formazione deve partire da obiettivi chiari, misurabili e coerenti con i rischi aziendali.
L’analisi dei bisogni, la progettazione, l’erogazione e la valutazione dell’efficacia diventano fasi collegate di un unico processo. Gli strumenti indicati per verificare le ricadute possono comprendere l’analisi degli infortuni aziendali, i questionari rivolti al personale e le check list di valutazione. Queste ultime, se costruite in modo corretto, permettono di osservare nel tempo l’utilizzo conforme di attrezzature, impianti, sostanze, DPI, dispositivi di protezione collettiva e procedure operative. L’intelligenza artificiale può inserirsi in questa fase come supporto all’elaborazione dei dati raccolti, soprattutto nelle realtà più strutturate, dove le informazioni da analizzare sono numerose e devono essere confrontate con indicatori definiti già in fase di progettazione.
Le ricadute pratiche per imprese e lavoratori
Le imprese sono chiamate a organizzare la formazione come un processo continuo di miglioramento, non come un’attività isolata. Questo comporta una maggiore attenzione alla qualità della progettazione, alla scelta degli indicatori, alla coerenza con il DVR e alla capacità di misurare nel medio-lungo periodo l’impatto dei percorsi svolti. L’uso di sistemi di AI può rappresentare un’opportunità, perché consente di leggere dati complessi, individuare scostamenti, rilevare criticità ricorrenti e orientare interventi correttivi.
Tuttavia, questi strumenti devono essere utilizzati con trasparenza, spiegando ai lavoratori quali dati vengono raccolti, con quali finalità e in che modo vengono impiegati. Il coinvolgimento dei lavoratori resta essenziale per evitare che la valutazione sia percepita come controllo individuale anziché come strumento di prevenzione.
Per i lavoratori, una formazione realmente efficace significa maggiore consapevolezza dei rischi, migliore applicazione delle procedure e partecipazione più attiva alla sicurezza aziendale. Per i datori di lavoro, invece, significa disporre di elementi oggettivi per verificare se le misure formative producono risultati concreti e se l’organizzazione è davvero in grado di prevenire comportamenti pericolosi, carenze operative e situazioni di rischio.


