F-gas: deroga UE 2027 per gli essiccatori ad aria compressa

F-gas: deroga UE 2027 per gli essiccatori ad aria compressa

Gli F-gas utilizzati in alcune apparecchiature per l’essiccazione dell’aria compressa potranno beneficiare di una deroga temporanea ai nuovi divieti europei. La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 dell’8 settembre 2026, collegato al Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra. Quest’ultimo prevede, a partire dal 1° gennaio 2027, specifici divieti di immissione sul mercato per apparecchiature contenenti o dipendenti da F-gas con potenziale di riscaldamento globale, GWP, pari o superiore a 150. 

La deroga è stata introdotta ai sensi dell’art. 11, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/573 e interessa esclusivamente determinate apparecchiature utilizzate come essiccatori d’aria a refrigerazione. Il nuovo provvedimento sarà applicabile dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030, creando quindi un periodo transitorio di quattro anni durante il quale resterà possibile immettere sul mercato alcuni sistemi che altrimenti sarebbero interessati dai nuovi divieti.

F-gas: quali essiccatori rientrano nella deroga europea

La deroga riguarda tre specifiche categorie di apparecchiature previste dall’art. 1 del Regolamento di esecuzione. La prima comprende i refrigeratori fissi, o chillers, con capacità nominale fino a 12 kW inclusi, utilizzati per l’essiccazione dell’aria compressa e contenenti F-gas con GWP pari o superiore a 150. La seconda riguarda le apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria con capacità nominale fino a 12 kW inclusi, quando utilizzate con la stessa funzione. La terza comprende invece le apparecchiature fisse autonome con capacità nominale superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW. 

La deroga non elimina tutti gli obblighi previsti dalla disciplina europea: le apparecchiature interessate dovranno infatti rispettare le prescrizioni di etichettatura stabilite dall’art. 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/573. La misura è stata prevista perché, per tutte le applicazioni industriali interessate, non risultano ancora disponibili soluzioni alternative con GWP inferiore a 150 tecnicamente praticabili e in grado di garantire adeguate condizioni di prestazione, sicurezza e affidabilità. L’applicazione immediata dei divieti avrebbe inoltre potuto determinare difficoltà operative e costi sproporzionati per alcune attività produttive.

La deroga garantisce continuità ma prepara il passaggio a nuove soluzioni

Le imprese che utilizzano sistemi ad aria compressa devono considerare la deroga come una misura temporanea e non come un superamento definitivo delle restrizioni previste dal Regolamento F-gas. Gli essiccatori d’aria a refrigerazione svolgono infatti una funzione importante in numerosi processi industriali, eliminando l’umidità dall’aria compressa e contribuendo al corretto funzionamento degli impianti. Il periodo fino al 31 dicembre 2030 consentirà quindi di mantenere disponibili determinate apparecchiature mentre vengono sviluppate, validate e diffuse soluzioni alternative conformi ai nuovi requisiti ambientali. 

Per le imprese sarà opportuno verificare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature acquistate o installate, il valore GWP dei gas utilizzati, la capacità nominale e il rispetto degli obblighi di etichettatura. Allo stesso tempo, il periodo transitorio rappresenta un’occasione per programmare gradualmente il rinnovo degli impianti e valutare tecnologie caratterizzate da un minore impatto climatico. Dal 1° gennaio 2031, salvo ulteriori modifiche normative, la deroga cesserà infatti di produrre effetti e torneranno pienamente applicabili i divieti stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/573.

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