La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può essere valutata soltanto attraverso il numero di ore frequentate o il rilascio dell’attestato. L’art. 37 del Dlgs 81/2008 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata, mentre l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, ha ridefinito durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi. L’Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, introduce inoltre indicazioni specifiche sulla verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Terminato il periodo transitorio di dodici mesi previsto per l’avvio dei corsi secondo i precedenti accordi, assume quindi particolare rilievo la capacità dell’impresa di verificare se le conoscenze e le competenze acquisite siano effettivamente applicate nell’attività quotidiana. Il completamento del corso e il superamento della verifica finale restano necessari, ma non esauriscono il processo di prevenzione.
Formazione e sicurezza: come verificare l’efficacia sul lavoro
La formazione deve produrre effetti concreti sulle modalità con cui il lavoratore affronta rischi, procedure e attività operative. Per questo l’Accordo Stato-Regioni prevede che la verifica dell’efficacia sia effettuata a posteriori, a una certa distanza di tempo dalla conclusione del corso e durante l’effettivo svolgimento della prestazione. L’obiettivo è accertare l’applicazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, oltre alla corretta adozione delle procedure e delle pratiche aziendali. Il datore di lavoro, eventualmente con il supporto del RSPP, può utilizzare diversi strumenti.
L’analisi dell’andamento degli infortuni e dei mancati infortuni può evidenziare eventuali criticità prima e dopo l’intervento formativo. I questionari possono invece aiutare a valutare la percezione dei pericoli e l’acquisizione di comportamenti sicuri. Le checklist di osservazione consentono infine di verificare direttamente elementi come l’utilizzo dei DPI, il corretto impiego delle attrezzature e il rispetto delle procedure di lavoro. La verifica permette così di comprendere se quanto appreso durante il corso sia stato realmente trasferito nell’attività operativa.
Dai risultati della formazione alle azioni correttive in azienda
Le imprese sono quindi chiamate a considerare la formazione come un processo che prosegue anche dopo la conclusione del corso. Se le verifiche mostrano difficoltà nell’applicazione delle procedure, utilizzi non corretti delle attrezzature o comportamenti non coerenti con le misure di prevenzione, è necessario valutare le cause e individuare gli interventi più appropriati.
Il problema potrebbe derivare da una carenza formativa, ma anche da procedure poco chiare, organizzazione del lavoro inadeguata, vigilanza insufficiente o condizioni operative che rendono difficile applicare quanto appreso. La verifica dell’efficacia non deve quindi trasformarsi in un semplice ulteriore adempimento documentale, ma diventare uno strumento per migliorare concretamente il sistema di prevenzione.
Anche le nuove metodologie didattiche e le tecnologie utilizzate nella formazione possono favorire il coinvolgimento e l’apprendimento, ma devono essere inserite in un’organizzazione capace di sostenere comportamenti sicuri nel tempo. Per il datore di lavoro diventa fondamentale collegare progettazione della formazione, rischi effettivi dell’attività e osservazione successiva delle modalità operative, intervenendo con aggiornamenti o misure correttive quando i risultati attesi non vengono raggiunti.


