Mansioni diverse e infortunio: responsabilità aziendale

Mansioni diverse e infortunio: responsabilità aziendale

Le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore rappresentano un elemento centrale nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione aziendale. Lo conferma la Cassazione, con la sentenza n. 14500/2026, intervenendo su un caso di infortunio mortale avvenuto durante lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal ruolo contrattuale. Il lavoratore, assunto come magazziniere, era stato incaricato di smontare un montacarichi in quota senza formazione specifica, senza attrezzature idonee e senza dispositivi di protezione adeguati. 

Durante l’intervento, eseguito su una tavola improvvisata e instabile, è caduto da circa quattro metri di altezza. Il quadro normativo di riferimento è il Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro obblighi precisi in materia di organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e tutela dei lavoratori. In particolare, l’articolo 18 disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, l’articolo 28 riguarda la valutazione di tutti i rischi, l’articolo 37 impone una formazione sufficiente e adeguata, mentre gli articoli 71 e 77 richiamano rispettivamente l’uso sicuro delle attrezzature di lavoro e la corretta gestione dei DPI.

Mansioni diverse e ampliamento dell’area di rischio

La decisione della Corte richiama un principio molto importante: quando il lavoratore viene impiegato in attività diverse da quelle originariamente previste, il datore di lavoro deve valutare i rischi concreti collegati a quelle attività e non può limitarsi alla qualifica formale indicata nel contratto. Nel caso esaminato, l’attività richiesta non era riconducibile alle ordinarie mansioni di magazziniere, ma riguardava un intervento in quota con caratteristiche tipiche del lavoro edile e manutentivo. Questo mutamento operativo ha ampliato l’area di rischio posta sotto il controllo del datore di lavoro. 

La responsabilità datoriale, secondo la Cassazione, deriva proprio dalla scelta organizzativa di assegnare il lavoratore a un’attività pericolosa senza predisporre condizioni minime di sicurezza. La mancanza di formazione specifica, l’assenza di attrezzature adeguate e l’utilizzo di una soluzione improvvisata hanno evidenziato una grave carenza nella gestione della prevenzione. La formazione, infatti, non può essere generica, ma deve essere coerente con i rischi reali dell’attività svolta, soprattutto quando si tratta di lavoro in quota, uso di attrezzature e possibili cadute dall’alto.

Formazione e DPI come condizioni essenziali di sicurezza

Le implicazioni pratiche della sentenza sono rilevanti per tutte le imprese. Ogni volta che un lavoratore viene destinato a compiti diversi da quelli abituali, il datore di lavoro deve verificare se la nuova attività comporti rischi ulteriori, se il DVR sia coerente con l’organizzazione effettiva del lavoro, se siano state erogate formazione e addestramento adeguati e se siano disponibili attrezzature e DPI idonei

La Corte esclude che, in una situazione di questo tipo, la condotta del lavoratore possa essere considerata abnorme. Il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale solo quando è del tutto imprevedibile, estraneo al processo lavorativo e fuori dall’area di rischio governata dal datore di lavoro. Nel caso concreto, invece, il rischio di caduta dall’alto era pienamente prevedibile e direttamente collegato all’attività assegnata. 

Per le aziende, il messaggio è chiaro: la sicurezza deve seguire il lavoro reale, non solo quello formalmente dichiarato. L’assegnazione di mansioni diverse richiede quindi una gestione preventiva attenta, documentata e coerente, perché la colpa del lavoratore non può essere utilizzata per escludere la responsabilità datoriale quando mancano formazione, attrezzature e misure di protezione adeguate.

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