La sicurezza sul lavoro non può essere affidata integralmente a un sistema di intelligenza artificiale, anche quando l’algoritmo è in grado di analizzare grandi quantità di dati, rilevare anomalie e suggerire misure di prevenzione. Il quadro nazionale continua infatti ad attribuire gli obblighi fondamentali a soggetti individuati dall’organizzazione aziendale. L’articolo 17 del Dlgs 81/2008 stabilisce che la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi costituiscono obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Gli articoli 18, 19 e 33 definiscono inoltre compiti e responsabilità di dirigenti, preposti e servizio di prevenzione e protezione. A questo sistema si affianca il regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, che disciplina l’impiego dei sistemi di IA secondo un approccio basato sul rischio. Per i sistemi classificati ad alto rischio sono previsti, tra gli altri, gestione dei rischi, tracciabilità, trasparenza, accuratezza e supervisione umana. La tecnologia può quindi supportare la prevenzione, ma non assume una posizione di garanzia e non sostituisce i soggetti chiamati dalla legge a decidere, controllare e intervenire.
La sicurezza richiede supervisione umana sulle decisioni dell’IA
Il caso studio richiamato dalla notizia pone una domanda sempre più concreta: che cosa accade quando un sistema intelligente segnala un pericolo, attribuisce una priorità a un intervento o suggerisce di proseguire una lavorazione? L’IA può elaborare dati provenienti da sensori, telecamere, manutenzioni, quasi infortuni e controlli ambientali, individuando correlazioni difficili da rilevare manualmente. Può inoltre generare avvisi in tempo reale, prevedere guasti o supportare l’aggiornamento delle procedure. Il risultato prodotto dall’algoritmo resta però una valutazione tecnica da verificare.
I dati possono essere incompleti, non aggiornati o poco rappresentativi del contesto reale. Il sistema può inoltre commettere errori, sottovalutare circostanze eccezionali o riprodurre distorsioni presenti nelle informazioni utilizzate. La supervisione umana prevista dall’AI Act deve quindi essere effettiva e non meramente formale. La persona incaricata deve possedere competenze adeguate, comprendere i limiti dello strumento, poter contestare il risultato e avere l’autorità per sospendere o modificare la decisione proposta. Affidarsi automaticamente all’algoritmo, senza una valutazione critica, rischia di trasformare uno strumento di supporto in un nuovo fattore di pericolo.
Le imprese devono governare l’IA prima di utilizzarla
Le imprese che introducono strumenti di intelligenza artificiale nella gestione della salute e sicurezza devono inserirli all’interno del proprio sistema di prevenzione. Il primo passaggio consiste nel definire con chiarezza finalità, dati utilizzati, attività interessate e limiti decisionali del sistema. Occorre poi valutare i rischi derivanti dall’impiego della tecnologia, considerando errori algoritmici, falsi allarmi, mancati avvisi, vulnerabilità informatiche, indisponibilità del sistema e possibili effetti sull’organizzazione del lavoro.
Quando l’introduzione dell’IA modifica processi, attrezzature, procedure o modalità di controllo, deve essere verificata la necessità di aggiornare il DVR ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs 81/2008. È inoltre essenziale attribuire responsabilità precise: il datore di lavoro conserva gli obblighi non delegabili, mentre dirigenti, preposti, RSPP e altri soggetti continuano a operare secondo competenze e poteri effettivi.
Le decisioni rilevanti devono essere documentate, ricostruibili e sottoposte a controlli periodici. I lavoratori devono conoscere il funzionamento degli strumenti che incidono sulle loro attività, sapere come segnalare errori e poter ricevere indicazioni da una persona fisica. L’intelligenza artificiale può rendere la prevenzione più tempestiva e basata sui dati, ma la responsabilità resta umana: l’algoritmo propone, mentre l’organizzazione valuta, decide e risponde delle conseguenze.


