L’infortunio da scala a pioli rappresenta una casistica ricorrente nei contesti lavorativi e trova una disciplina specifica all’interno del Dlgs 81/2008, in particolare nell’articolo 113 dedicato all’uso delle scale. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23684/2025 ribadisce che le attività in quota, anche se occasionali, devono essere gestite come lavorazioni strutturate e non come situazioni eccezionali.
Il riferimento generale all’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità dei lavoratori, viene affiancato da obblighi tecnici puntuali che richiedono l’adozione concreta di misure di prevenzione. Il quadro normativo impone quindi una valutazione preventiva del rischio e l’individuazione delle modalità più sicure per accedere e operare in quota.
L’infortunio scala a pioli: violazione delle regole tecniche e responsabilità
L’infortunio scala a pioli analizzato dalla Cassazione riguarda un lavoratore che, utilizzando una scala metallica per accedere a un soppalco, è caduto a causa dello spostamento della stessa, non adeguatamente stabilizzata e posizionata su una superficie scivolosa. La Corte individua nella violazione dell’articolo 113 del Dlgs 81/2008 il fondamento della responsabilità, evidenziando come l’uso della scala in assenza di adeguati accorgimenti integri una condotta non conforme alle norme di sicurezza.
Non è sufficiente attribuire l’evento a un comportamento imprudente o a una dinamica accidentale, ma è necessario verificare se l’attività sia stata organizzata secondo criteri di sicurezza. In particolare, diventa determinante accertare che la scala fosse trattenuta o stabilizzata, che il piano di appoggio fosse idoneo e che fossero state valutate soluzioni alternative più sicure, come ponteggi o piattaforme elevabili. La decisione chiarisce inoltre che la qualificazione giuridica dei fatti può essere ricondotta a diverse norme senza modificare la sostanza della responsabilità, purché non vengano introdotti elementi nuovi.
Le implicazioni per le imprese tra organizzazione del lavoro e responsabilità del datore
Le imprese sono chiamate a gestire ogni accesso in quota con un approccio strutturato, evitando di considerarlo come un’attività marginale. Il datore di lavoro, in quanto garante della sicurezza, deve assicurare non solo la predisposizione delle misure, ma anche la loro effettiva applicazione nelle condizioni operative reali. La pronuncia evidenzia inoltre la possibilità di configurare una responsabilità diretta del legale rappresentante, superando l’idea che l’obbligo ricada esclusivamente sulla società.
Questo aspetto rafforza la necessità di una vigilanza costante sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Dal punto di vista operativo, è fondamentale aggiornare il DVR, definire procedure chiare per l’uso delle scale e garantire formazione adeguata ai lavoratori. Una gestione corretta consente di ridurre il rischio di infortuni e di limitare le conseguenze sotto il profilo civile e risarcitorio, mentre eventuali carenze organizzative possono determinare responsabilità significative.


