Come funziona la verifica della messa a terra degli impianti elettrici

Come funziona la verifica della messa a terra degli impianti elettrici

Tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 81/2008, ovvero quelle con lavoratori subordinati, devono rispettare le disposizioni del DPR 462/01 per la verifica degli impianti elettrici. Questo decreto stabilisce le attività di verifica necessarie sugli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, fondamentali per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

Come omologare gli impianti elettrici

La prima fase prevede che l’impianto venga verificato dall’installatore, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alla normativa vigente. Questa dichiarazione è fondamentale per l’omologazione dell’impianto, che permette di garantirne la sicurezza e il corretto funzionamento.

Messa in esercizio dell’impianto elettrico

Una volta ottenuta la dichiarazione di conformità, si procede con la messa in esercizio dell’impianto, una fase in cui vengono verificati eventuali problemi di funzionamento e si assicurano le condizioni operative ottimali per l’impianto elettrico.

Comunicazione agli enti competenti

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro è obbligato a inviare la dichiarazione di conformità agli enti territoriali competenti, come ISPESL e le ASL o ARPA. Sebbene non sia necessario inviare tutti gli allegati obbligatori, come il progetto, la relazione sui materiali e gli schemi dell’impianto, questi documenti devono essere conservati in azienda per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Verifiche periodiche sugli impianti elettrici

Il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare verifiche periodiche sui suoi impianti, in particolare sull’impianto di messa a terra, come stabilito dal Dlgs 81/2008. Le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche devono essere effettuate ogni 2 o 5 anni, a seconda dell’attività aziendale.

Frequenza delle verifiche

Le verifiche vanno effettuate ogni 2 anni in caso di:

  • Cantieri
  • Locali ad uso medico (ospedali, cliniche, studi medici)
  • Strutture a rischio elevato di incendio (come attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi)

In tutti gli altri casi, la verifica sarà biennale, mentre in alcuni casi il datore di lavoro può richiedere verifiche straordinarie se ritiene necessario approfondire determinate parti dell’impianto.

Chi può eseguire le verifiche

Le verifiche sugli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche devono essere effettuate da soggetti abilitati come l’ASL, l’ARPA o altri organismi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive.

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