Il rischio incendio nei luoghi di lavoro deve essere valutato dal datore di lavoro nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, secondo gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008. L’articolo 46 dello stesso decreto riconosce la prevenzione incendi come funzione di interesse pubblico e affida a specifici decreti ministeriali la definizione dei criteri per progettare, gestire e mantenere la sicurezza antincendio. Il quadro di riferimento è composto principalmente dai decreti del Ministero dell’interno del 1°, 2 e 3 settembre 2021.
Il primo disciplina il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di protezione; il secondo regola la gestione della sicurezza durante l’esercizio e in emergenza, oltre alla formazione degli addetti; il terzo individua i criteri di progettazione e le condizioni applicabili ai luoghi di lavoro a basso rischio. A queste disposizioni si aggiungono il Codice di prevenzione incendi e le regole tecniche riferite alle singole attività. La valutazione non può quindi ridursi alla presenza degli estintori, ma deve considerare sorgenti di innesco, materiali combustibili, caratteristiche degli ambienti, affollamento, persone con esigenze particolari e possibili conseguenze di un incendio.
Rischio incendio: valutazione, misure e gestione dell’emergenza
La valutazione del rischio incendio richiede un’analisi coordinata delle condizioni che possono favorire l’innesco, la propagazione delle fiamme e l’esposizione delle persone a fumo, calore e prodotti della combustione. Devono essere esaminati impianti elettrici e termici, lavorazioni a caldo, deposito di sostanze infiammabili, rifiuti combustibili, utilizzo di fiamme libere e interferenze generate da appalti o manutenzioni. Sulla base degli esiti occorre individuare misure tecniche e organizzative proporzionate, tra cui compartimentazioni, vie di esodo, sistemi di allarme, segnaletica, illuminazione di sicurezza, estintori e altri impianti di protezione.
Il decreto del 2 settembre 2021 impone inoltre di organizzare la gestione della sicurezza antincendio, assicurando informazione ai lavoratori, controlli periodici, procedure chiare e un numero adeguato di addetti rispetto a turni e assenze prevedibili. Nei casi stabiliti dalla normativa deve essere predisposto il piano di emergenza, da aggiornare quando cambiano spazi, attività, affollamento o misure di prevenzione. Le esercitazioni devono verificare la reale praticabilità delle procedure, evitando che il piano resti un documento formale non conosciuto dal personale.
Controlli, formazione e responsabilità operative in azienda
Le imprese devono mantenere nel tempo l’efficienza delle misure adottate, programmando sorveglianza, controlli e manutenzione dei presidi antincendio e registrando gli interventi effettuati. Il decreto del 1° settembre 2021 richiede che le attività siano svolte secondo le disposizioni applicabili e le norme tecniche pertinenti; dal 25 settembre 2026 entreranno in vigore anche le disposizioni sulla qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori antincendio. La scelta degli addetti deve tenere conto delle dimensioni aziendali, dei livelli di rischio, dell’organizzazione dei turni e della presenza di lavoratori o visitatori che potrebbero avere difficoltà nell’evacuazione.
Gli addetti devono ricevere una formazione coerente con il livello dell’attività e un aggiornamento almeno quinquennale, con esercitazioni pratiche sull’impiego delle attrezzature. I lavoratori, da parte loro, devono rispettare i divieti, mantenere libere le vie di esodo, segnalare anomalie e attenersi alle procedure di emergenza. Una prevenzione efficace dipende soprattutto dalla continuità dei controlli e dalla capacità di integrare sicurezza antincendio, organizzazione del lavoro e gestione dei cambiamenti.
Particolare attenzione va riservata alle attività temporanee, come saldature, lavori elettrici e manutenzioni, che possono introdurre sorgenti di innesco non presenti nelle condizioni ordinarie e richiedono autorizzazioni, delimitazioni e verifiche finali. Ogni modifica a impianti, layout, materiali, processi o numero di occupanti deve quindi determinare una verifica della valutazione e, quando necessario, l’aggiornamento del DVR e del piano di emergenza.


