Rischio incendio: criteri, valutazione e misure di sicurezza

Rischio incendio: criteri, valutazione e misure di sicurezza

Il rischio incendio nei luoghi di lavoro deve essere valutato nell’ambito del sistema generale di prevenzione previsto dal Dlgs 81/2008. L’articolo 46 stabilisce l’obbligo di adottare misure dirette a prevenire gli incendi e a tutelare l’incolumità dei lavoratori, mentre il DM 3 settembre 2021 definisce i criteri generali per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio. Il decreto, entrato in vigore il 29 ottobre 2022 e sostitutivo del precedente DM 10 marzo 1998 per gli aspetti di propria competenza, prevede che la valutazione del rischio incendio costituisca una parte specifica del DVR e sia coerente anche con la valutazione del rischio di esplosione, quando richiesta dal Titolo XI del Dlgs 81/2008. 

Il sistema individua tre percorsi principali. Quando per l’attività esiste una specifica regola tecnica di prevenzione incendi si applicano le relative disposizioni. Per i luoghi di lavoro che rispettano i requisiti di basso rischio possono invece essere utilizzati i criteri semplificati dell’Allegato I, comunemente definito mini codice. Negli altri casi trova applicazione il Codice di prevenzione incendi previsto dal DM 3 agosto 2015.

Il rischio incendio e i requisiti per applicare il mini codice

Il rischio incendio può essere gestito attraverso il mini codice soltanto quando ricorrono contemporaneamente le condizioni previste dall’Allegato I al DM 3 settembre 2021. Il luogo di lavoro deve innanzitutto essere inserito in un’attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011 e non deve essere disciplinato da una specifica regola tecnica verticale. Devono inoltre essere rispettati determinati requisiti relativi alle caratteristiche dell’attività. L’affollamento complessivo non deve superare 100 occupanti, la superficie lorda complessiva deve essere pari o inferiore a 1.000 metri quadrati e i piani devono essere collocati a quote comprese tra meno 5 e più 24 metri. Devono inoltre essere assenti quantità significative di materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose e lavorazioni considerate pericolose ai fini dell’incendio. 

La valutazione non può tuttavia limitarsi alla verifica di questi parametri. Deve individuare le possibili sorgenti di innesco, i materiali combustibili e infiammabili, le caratteristiche degli ambienti, il numero e la tipologia degli occupanti, i beni esposti e gli scenari di incendio ragionevolmente prevedibili. Sulla base di questi elementi devono essere definite le misure necessarie per ridurre la probabilità dell’evento e limitarne le conseguenze. Per le attività a basso rischio il mini codice individua quindi una strategia che comprende compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio e sicurezza degli impianti tecnologici.

Gli obblighi per il datore di lavoro e l’aggiornamento del DVR

Le imprese devono tradurre la valutazione del rischio in misure concrete e mantenute nel tempo. Il datore di lavoro è chiamato a verificare che il DVR descriva correttamente i pericoli di incendio, le caratteristiche dei locali, gli occupanti esposti, gli scenari prevedibili e le misure di prevenzione e protezione adottate. Devono essere considerate anche le vie di esodo, i sistemi di allarme, gli estintori, gli eventuali impianti di rivelazione o spegnimento, la manutenzione delle attrezzature e le procedure da seguire in emergenza. 

Particolare attenzione deve essere riservata alla presenza di persone che possono avere necessità specifiche durante l’evacuazione. La valutazione del rischio incendio non deve essere aggiornata automaticamente per il solo fatto dell’entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, ma deve essere riesaminata quando intervengono modifiche capaci di incidere sulle condizioni di sicurezza. Rientrano tra queste le variazioni del processo produttivo, le modifiche dei locali e del layout, l’introduzione di nuove lavorazioni o sostanze pericolose, l’aumento dei materiali combustibili, i cambiamenti delle vie di esodo, degli impianti o del numero e della distribuzione degli occupanti. 

Anche eventuali criticità emerse durante l’attività possono rendere necessaria una nuova valutazione. Per le imprese, quindi, la prevenzione incendi richiede un controllo periodico e sostanziale delle condizioni reali di lavoro, evitando che il DVR diventi un documento statico non più corrispondente all’organizzazione aziendale.

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