La segnaletica di sicurezza costituisce uno degli strumenti previsti dal Dlgs 81/2008 per comunicare in modo immediato indicazioni, divieti, obblighi e situazioni di pericolo nei luoghi di lavoro. La disciplina è contenuta nel Titolo V del decreto e, in particolare, negli articoli da 161 a 164. L’articolo 162 definisce la segnaletica come l’insieme dei cartelli, dei colori, dei segnali luminosi o acustici, delle comunicazioni verbali e dei segnali gestuali utilizzati per fornire indicazioni o prescrizioni riguardanti la salute e la sicurezza.
L’articolo 163 stabilisce che il datore di lavoro deve ricorrervi quando, in seguito alla valutazione dei rischi, permangono pericoli che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti attraverso misure organizzative, mezzi tecnici o sistemi di protezione collettiva. La segnaletica non sostituisce quindi gli interventi necessari per eliminare o contenere i rischi, ma completa le misure di prevenzione adottate dall’impresa. Le prescrizioni operative sono contenute negli allegati da XXIV a XXXII del Dlgs 81/2008 e definiscono le caratteristiche che i diversi segnali devono rispettare.
La segnaletica di sicurezza e il significato di colori e forme
La segnaletica di sicurezza utilizza una combinazione codificata di colori, forme geometriche e simboli, studiata per rendere il messaggio riconoscibile anche in condizioni di emergenza o in presenza di lavoratori che parlano lingue diverse. Il rosso identifica generalmente i segnali di divieto, rappresentati da una forma circolare, e contraddistingue anche le attrezzature antincendio. Il giallo o il giallo-arancio, associato alla forma triangolare, indica invece un avvertimento e richiama l’attenzione sulla presenza di un rischio. L’azzurro, utilizzato nei segnali circolari, comunica una prescrizione o un comportamento obbligatorio, come l’impiego di un dispositivo di protezione individuale.
Il verde, inserito in cartelli quadrati o rettangolari, segnala le vie di esodo, le uscite di emergenza, i punti di raccolta e le attrezzature di primo soccorso. La forma e il colore non possono essere scelti liberamente, poiché devono rispettare criteri uniformi e garantire una lettura rapida e inequivocabile. La segnaletica può inoltre essere integrata da segnali luminosi, acustici, gestuali o verbali quando le caratteristiche dell’attività e del rischio lo rendono necessario.
Gli obblighi aziendali per installazione, controllo e formazione
Le imprese devono considerare la segnaletica come parte integrante del sistema di prevenzione e non come un semplice adempimento grafico. La sua installazione deve derivare dalla valutazione dei rischi e deve tenere conto della posizione, della visibilità, dell’illuminazione, delle distanze e degli eventuali ostacoli presenti. I cartelli devono essere collocati vicino al rischio o all’oggetto da segnalare, mantenuti leggibili e rimossi quando viene meno la situazione che ne aveva richiesto l’impiego.
Una quantità eccessiva di segnali, la sovrapposizione di indicazioni o l’utilizzo di simboli deteriorati possono ridurne l’efficacia e generare confusione. L’articolo 164 del Dlgs 81/2008 impone inoltre al datore di lavoro di assicurare ai lavoratori e ai loro rappresentanti un’adeguata informazione sul significato della segnaletica e una formazione specifica sui comportamenti da adottare. La corretta comprensione dei segnali deve essere verificata anche in presenza di personale straniero, nuovi assunti, lavoratori in somministrazione e imprese esterne.
Il controllo periodico della segnaletica, inserito nelle procedure aziendali e nei sopralluoghi di sicurezza, consente di individuare cartelli mancanti, deteriorati, non più conformi o poco visibili. Una comunicazione visiva chiara e correttamente gestita contribuisce così a prevenire comportamenti pericolosi e a rendere più tempestiva la risposta dei lavoratori durante le emergenze.


