Sicurezza nel lavoro isolato: prevenzione e allarmi efficaci

Sicurezza nel lavoro isolato: prevenzione e allarmi efficaci

La sicurezza nel lavoro isolato richiede una valutazione specifica, perché l’assenza di colleghi o di altre persone in grado di intervenire può trasformare un malore, una caduta o un incidente inizialmente contenuto in un’emergenza grave. Il Dlgs 81/2008 non introduce una definizione autonoma di lavoratore isolato, ma impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi e di adottare misure coerenti con le caratteristiche dell’attività. Gli articoli 17 e 28 affidano al datore di lavoro la valutazione complessiva dei rischi e la redazione del DVR, mentre l’articolo 15 richiede l’eliminazione dei pericoli o, quando ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo.

Gli articoli 43 e 45 disciplinano inoltre l’organizzazione delle emergenze e del primo soccorso. Per chi svolge la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale, il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 prevede la disponibilità di un pacchetto di medicazione e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente i soccorsi. Il punto centrale non è quindi stabilire soltanto se il lavoratore sia fisicamente solo, ma verificare se possa comunicare, essere localizzato e ricevere assistenza in tempi compatibili con i rischi presenti.

Sicurezza nel lavoro isolato: individuare le emergenze

La condizione di isolamento può riguardare manutentori, tecnici in trasferta, addetti alla vigilanza, personale delle pulizie, lavoratori notturni, operatori nei magazzini, addetti in aree esterne o persone che svolgono temporaneamente una mansione in reparti non presidiati. I pericoli non sono limitati agli infortuni tradizionali. Un evento sanitario improvviso, un’aggressione, un incendio, un’esposizione a sostanze pericolose, un guasto, una caduta o l’intrappolamento in un ambiente possono avere conseguenze più gravi proprio per il ritardo con cui l’emergenza viene rilevata. 

Il DVR deve quindi considerare la distanza dai soccorsi, la copertura telefonica, gli orari, l’accessibilità del luogo, la durata dell’attività, le attrezzature utilizzate e la possibilità che il lavoratore perda conoscenza o non riesca ad attivare manualmente l’allarme. La valutazione deve comprendere anche stress, percezione di insicurezza e affaticamento, soprattutto nei turni notturni o prolungati, perché possono ridurre l’attenzione e la capacità decisionale. La sola consegna di un telefono non è sempre sufficiente. Occorre stabilire chi riceve la segnalazione, entro quanto tempo deve intervenire, come viene verificata una mancata risposta e quali azioni devono essere avviate quando il contatto non è possibile.

Procedure, dispositivi e tempi di intervento

Le imprese devono costruire una catena di emergenza semplice, verificabile e proporzionata al rischio. Le misure possono comprendere contatti periodici, procedure di ingresso e uscita, sistemi di allarme manuale, dispositivi uomo a terra, rilevazione dell’immobilità, localizzazione e messaggi automatici verso le persone incaricate. La tecnologia, tuttavia, è efficace solo se inserita in un’organizzazione chiara. I dispositivi devono essere scelti in base all’ambiente, mantenuti efficienti, testati con regolarità e accompagnati da istruzioni comprensibili. 

È necessario prevedere soluzioni alternative in caso di assenza di segnale, batteria scarica o malfunzionamento. La formazione deve preparare il lavoratore a riconoscere i segnali di pericolo, interrompere l’attività, attivare l’allarme e fornire indicazioni utili ai soccorritori. Anche chi riceve la segnalazione deve conoscere le azioni da compiere, evitando ritardi e improvvisazioni. 

Per le attività nelle quali l’intervento immediato di una seconda persona è indispensabile, la misura più efficace può essere evitare che il lavoro venga svolto in solitudine. Le procedure devono essere riesaminate dopo incidenti, quasi incidenti, cambiamenti organizzativi o modifiche dei luoghi e delle modalità operative. Una gestione corretta riduce i tempi di risposta, tutela la persona e consente all’impresa di dimostrare che il rischio è stato affrontato con misure realmente applicabili.

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