Le trasferte all’estero richiedono una valutazione dei rischi che non può limitarsi alla verifica generale delle condizioni di sicurezza del Paese di destinazione. Il Dlgs 81/2008 stabilisce, all’art. 28, che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto delle condizioni concrete nelle quali viene svolta l’attività. A questo principio si affianca l’art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Quando la prestazione viene svolta temporaneamente all’estero, occorre quindi considerare anche i rischi collegati alla specifica missione. Le informazioni istituzionali sulla situazione politica, sanitaria e di sicurezza del Paese rappresentano un importante punto di partenza, ma devono essere integrate con una valutazione riferita al luogo effettivo della trasferta, alle attività da svolgere, agli spostamenti previsti e alle caratteristiche della permanenza. Una classificazione generale del Paese, da sola, non permette infatti di individuare tutte le condizioni che possono incidere concretamente sulla sicurezza del lavoratore.
Trasferte all’estero: quali rischi devono essere valutati
Le trasferte possono comportare condizioni molto diverse anche quando la destinazione nazionale è la stessa. La valutazione deve quindi essere costruita sulla missione concreta, considerando la città o l’area nella quale il lavoratore sarà presente, gli itinerari e i mezzi utilizzati per gli spostamenti, la durata della permanenza e le attività che dovranno essere svolte. Un sopralluogo presso un impianto produttivo situato in un’area periferica, ad esempio, può presentare condizioni differenti rispetto a una riunione svolta in una zona centrale e facilmente raggiungibile. Devono inoltre essere considerate eventuali criticità sanitarie, difficoltà nei trasporti, instabilità politica, problemi di ordine pubblico, eventi naturali o altre situazioni in grado di incidere sulla missione.
Prima della partenza è opportuno definire anche le modalità di comunicazione con l’azienda, i riferimenti da contattare in caso di emergenza e le procedure da seguire qualora si verifichi un imprevisto. Il lavoratore deve essere informato non soltanto sui comportamenti da evitare, ma anche sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza. Le informazioni disponibili attraverso i servizi istituzionali dedicati ai viaggi all’estero possono supportare questa attività, ma devono essere inserite all’interno di una procedura aziendale coerente con i rischi effettivamente individuati.
La sicurezza deve essere gestita per tutta la durata della missione
La gestione della sicurezza non termina con la partenza del lavoratore. Le condizioni di un Paese o di una determinata area possono cambiare rapidamente a causa di emergenze sanitarie, tensioni sociali, eventi politici, calamità naturali o interruzioni dei servizi. Per questo motivo l’azienda deve prevedere un sistema che consenta di aggiornare le informazioni durante la permanenza e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti.
È utile stabilire in anticipo chi deve essere contattato, quali canali alternativi utilizzare se quelli ordinari non sono disponibili e quali procedure attivare qualora sia necessario modificare gli spostamenti o anticipare il rientro. Anche la registrazione dell’itinerario attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle autorità competenti può facilitare i contatti e l’assistenza nelle situazioni di grave emergenza.
Per le imprese, l’obiettivo è passare da una gestione basata sul semplice controllo della destinazione a un sistema strutturato di prevenzione. Una corretta valutazione deve quindi accompagnare tutte le fasi della trasferta: preparazione, permanenza e gestione degli eventuali imprevisti. In questo modo la tutela del lavoratore diventa parte integrante dell’organizzazione della missione e non un adempimento limitato ai giorni precedenti alla partenza.


