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Credito d’imposta, formazione, burocrazia: le proposte dell’Italian Summit HSE riunito a ‘Ambiente Lavoro’

È accaduto ieri (24 novembre) a Bologna, con il feedback più che positivo alle proposte da parte del sottosegretario al Lavoro, sen. Claudio Durigon e dal presidente della XI commissione Lavoro della Camera, on. Walter Rizzetto. Consenso anche da Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e curatore del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

“Condivido le proposte – spiega il sottosegretario Durigon – soprattutto quando si parla di credito imposta per gli investimenti delle imprese in sicurezza perché significa creare circuito virtuoso che in questo momento storico è necessario. Quello presentato da Conflavoro PMI è un emendamento serio e importante che credo possiamo mettere in campo nel più breve tempo possibile. Per quanto concerne la semplificazione, parola spesso abusata, non dobbiamo permettere che sia la burocrazia a prevalere in materia e serve capire quali temi possiamo derubricarono e quali invece rendere più esaustivi. Formazione? Necessaria una cabina di regia per mettere in pratica azioni che cambino la cultura italiana, dunque un progetto prospettico che parta dalle scuole”.

Dello stesso avviso l’on. Rizzetto, che in particolar modo ha a cuore l’aspetto formativo: “Ho depositato una proposta di legge proprio in questo ambito – spiega – da membro della Camera e adesso farò il possibile anche come presidente della XI Commissione. Ritengo che nelle scuole secondarie di secondo grado l’istruzione debba occuparsi anche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A mio avviso, poi, è essenziale la formazione obbligatoria e continua a tutti i livelli, anche per quelle persone che si trovano in regime di Naspi, cassa integrazione o sono soggetti percettori del reddito di cittadinanza”.

L’Italian Summit HSE, vertice nazionale delle più importanti associazioni e fondazioni che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, organizzato e promosso da Conflavoro PMI, si è riunito a Bologna per la chiusura della tre giorni del 22° Salone Ambiente Lavoro. L’evento è stato moderato da Lorenzo Fantini, consulente tra i massimi esperti in materia. Sono membri del Summit: AIFOS, UNASF Conflavoro PMI, ATISL, Fondazione LHS, ANMIL, Ambiente e Lavoro, AIFES, Sistema HSE, AIESIL e UNPISI.

“Quello di oggi – spiegano le sigle – è stato un ulteriore step verso una costante ed efficace collaborazione tra le istituzioni politiche e le associazioni che, quotidianamente, si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e ben conoscono la realtà italiana, quindi gli strumenti necessari a combattere questo fenomeno tra i più negativi e costosi in Italia in termini di vite. Per farlo occorre sostenere le imprese e i lavoratori in modo concreto e fattivo, differente da come fatto finora. Non è però sufficiente la sola nostra volontà, e quindi ringraziamo il sottosegretario Durigon e il presidente Rizzetto per essersi fatti carico delle nostre istanze. Uniti dobbiamo fermare questa strage”.

circolare

Sicurezza Antincendio, una circolare chiarisce l’applicazione del dm 15 settembre 2022

Come già sappiamo, è cambiata la normativa antincendio. ll decreto ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

L’emanazione dei tre decreti, il Decreto Controlli (dm 1 settembre 2021), il Decreto GSA (dm 2 settembre 2021), e il Decreto Minicodice (dm 3 settembre 2021), ha condotto al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998 che ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Riguardo le nuove regole, alcuni dubbi sono però sorti riguardo all’applicazione del Dm 15 settembre 2022. Per questo decreto ministeriale, che modifica il DM 1 settembre 2021 prorogando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore dell’articolo 4, sulla qualificazione dei tecnici manutentori, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco –  ha emanato una circolare di chiarimento.

La circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81’”.

La circolare fornisce  i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.

La circolare per chiarire la corretta applicazione del Dm 15 settembre 2022

Si segnala, innanzitutto, che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 “dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del Dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Ed è invece confermata la vigenza (dal 25 settembre) delle altre disposizioni stabilite dal DM 1 settembre 2021. 

Pertanto – continua la circolare – dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”.

La circolare segnala poi che “possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del Dm 1° settembre 2021 (25 settembre 2022) siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022”.

Si ricorda, infine, che con successiva nota “saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame”.

E si comunica, in conclusione, che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”.

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Trabatelli, quali sono i rischi prevalenti? Una guida Inail

I trabatelli sono adoperati usualmente in attività di restauro e di ristrutturazione edilizia e anche nell’installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto. Per essere ‘sicuri’, essi devono essere conformi al decreto legislativo 81/2008.

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail hanno dedicato una guida tecnica. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione, oltre alla metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.

La guida fa una divisione fra trabattelli e piccoli trabattelli e attrezzature speciali movibili. I trabattelli, costituiti da una sola campata, sono formati da elementi prefabbricati, dispongono di una stabilità propria e hanno quattro piedini con ruote. I piccoli trabattelli invece hanno due piedini con due ruote, possono ospitare un solo lavoratore per volta e un carico massimo di 150 kg. Le attrezzature speciali sono quelle da realizzare e utilizzare sulla base di specifiche di prodotto redatte dal fabbricante.

Trabatelli, i rischi prevalenti

Il rischio prevalente è quello della caduta dall’alto, “che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività”.

Nei primi oltre alla citata caduta dall’alto, rientrano quelli di ribaltamento e di uso scorretto o quelli derivanti dalla presenza di linee elettriche aeree durante montaggio, smontaggio e spostamento.

Tra i rischi complementari ricadono quelli di lesioni riportate nelle fasi di montaggio e per caduta di oggetti. Fra i rischi da attività lavorativa occorre considerare il montaggio di parapetti provvisori e reti di sicurezza, gli interventi di impermeabilizzazione, efficientamento energetico e di manutenzione di tegole.

norma  ISO 45002:2023

Come scegliere il giusto DPI

Nel Testo Unico (Dlgs 81/08) i dispositivi di protezione sono indicati come attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro.

Chi sceglie i DPI?

I DPI sono scelti dai datori di lavoro, i dirigenti, i preposti

La scelta del giusto DPI

Si procede prima di tutto con un’analisi del rischio, valutando i rischi che non sono eliminabili collettivamente. Dopo la revisione delle legge in materia e delle regole da seguire, si arriva alla scelta del dispositivo di protezione. La scelta è seguita da una valutazione degli aspetti negativi e degli aspetti positivi dell’attrezzatura di protezione. Segue un’analisi di quello che è disponibile in commercio, magari ordinando dei campioni da far provare a chi li utilizzerà in futuro. 

Per tutto il periodo di utilizzo devono essere fatte eventuali modifiche in base ai cambiamenti delle condizioni sul lavoro sempre nell’ottica di garantire sicurezza.

Anche il lavoratore deve essere istruito su come utilizzare al meglio i dispositivi di protezione. La formazione deve essere sia teorica che pratica. 

Per DPI di emergenza è necessario scegliere un luogo di conservazione.

ponteggi

Ponteggi di facciata, l’analisi dei requisiti in un report Inail

Un documento Inail dal titolo I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), presenta le indicazioni relative ai ponteggi tratte dal Dlgs. 81/2008 o dal contenuto di alcuni suoi allegati (allegati V e XVIII).

L’autorizzazione ministeriale per ponteggi ha una validità di dieci anni

Tecnicamente, un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio, composto da tubi e giunti, oppure da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro. La costruzione e l’impiego trovano disciplina in Italia nelle norme presenti nel Dlgs. 81/2008.

Secondo la legge, per ogni tipo di ponteggio fisso, il fabbricante deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’autorizzazione per la realizzazione e il relativo utilizzo, corredando la domanda di richiesta con una serie di indicazioni specifiche su descrizione delle dimensioni del ponteggio, caratteristiche dei materiali e prove di carico.

Fino all’entrata in vigore del decreto 81, la validità dell’autorizzazione ministeriale era illimitata, mentre adesso va rinnovata ogni dieci anni, commisurandola all’evoluzione del progresso tecnico.

Dallo studio Inail un contributo all’allargamento delle conoscenze tecniche

Consultabile online sul sito dell’Istituto, il documento Inail mette a confronto e analizza le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En.

L’identificazione di queste differenze può aiutare a stabilire meglio cosa intendere per “evoluzione del progresso tecnico”. Un concetto che risulta, come sottolineano gli autori nell’introduzione, tutt’altro che “banale” e che “può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento delle qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi”.    

Valutazione delle differenze fra legislazione italiana e norme europee

Scorrendo le pagine della pubblicazione, al lettore vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti, presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di riferimento. Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti.

Al termine della ricerca, per i ricercatori Inail le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi “la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo” e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo settore risulta “datato”.

Da qui l’auspicio di altri studi in tema e la necessità di un aggiornamento e di un confronto con gli altri Paesi europei.  

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