La sicurezza sul lavoro entra nel 2026 con un quadro normativo profondamente rafforzato. La Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro per il 2025, trasmessa alle Camere il 30 aprile 2026, attua l’articolo 14-bis del Dlgs 81/2008, introdotto dalla legge 203/2024, che impone al Ministero del lavoro di riferire ogni anno sull’andamento della prevenzione, della vigilanza e degli interventi programmati. Il documento individua nel decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, il principale asse delle misure destinate a incidere sul sistema prevenzionistico.
Il quadro è completato dal decreto-legge 95/2025, convertito dalla legge 118/2025, e dal decreto-legge 90/2025, convertito dalla legge 109/2025. Le disposizioni intervengono sul Dlgs 81/2008 e su altre norme collegate, con l’obiettivo di premiare le imprese virtuose, rendere più efficace il controllo delle filiere produttive, migliorare la qualità della formazione e ampliare le tutele assicurative. La relazione non si limita a ricostruire l’anno precedente, ma definisce anche le priorità per il 2026, richiamando la Strategia nazionale 2026-2030 e il coordinamento tra amministrazioni, organi di controllo e parti sociali.
Sicurezza sul lavoro: premi, controlli e formazione
La sicurezza sul lavoro viene rafforzata attraverso misure che uniscono incentivi, tracciabilità e vigilanza. Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL può rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, escludendo dal beneficio le aziende che abbiano riportato, nei due anni precedenti, condanne definitive per gravi violazioni. Nel settore agricolo, l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità viene collegato anche al rispetto della normativa prevenzionistica. Negli appalti e nei subappalti aumentano i controlli, mentre il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione consente una più efficace identificazione dei lavoratori e una maggiore tracciabilità delle presenze.
Il rafforzamento della vigilanza comprende l’assunzione di 300 ispettori nel triennio 2026-2028 e l’incremento di 100 unità del contingente dedicato alla tutela del lavoro. Sul piano della prevenzione, assumono rilievo l’accesso gratuito alle norme tecniche in materia di salute e sicurezza, la diffusione di dispositivi di protezione tecnologicamente avanzati e il tracciamento dei near miss. La formazione dovrà essere affidata a soggetti qualificati, mentre le competenze acquisite saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Gli effetti operativi per imprese, lavoratori e studenti
Le imprese sono chiamate a tradurre il nuovo quadro in procedure concrete, aggiornando i sistemi di gestione, i controlli sui subappaltatori, la formazione e la documentazione aziendale. Nei cantieri diventa centrale verificare la corretta identificazione degli addetti, la validità della patente a crediti e la regolarità delle imprese coinvolte. La raccolta dei mancati infortuni deve essere utilizzata per correggere tempestivamente criticità organizzative, attrezzature inadeguate e comportamenti pericolosi, evitando che un’anomalia si trasformi in un evento lesivo.
Il decreto-legge 95/2025, all’articolo 6-quater, chiarisce l’interpretazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 81/2008, escludendo che i volontari e i coordinatori comunali della protezione civile possano essere equiparati automaticamente al datore di lavoro o al dirigente ai fini degli obblighi previsti dall’articolo 18. Il decreto-legge 90/2025, con l’articolo 2-ter, ha invece reso strutturale la tutela assicurativa per gli studenti e il personale impegnati nelle attività di insegnamento e apprendimento. A questa protezione si aggiunge l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 159/2025, che estende la copertura anche agli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
Per i datori di lavoro ciò significa passare da una gestione formale degli adempimenti a un modello fondato sulla verifica continua dell’efficacia delle misure adottate, sulla qualità della formazione e sulla capacità di documentare controlli, interventi correttivi e risultati. Per l’edilizia, l’agricoltura e la logistica, settori considerati prioritari, l’effetto complessivo è un sistema più selettivo, digitale e orientato alla prevenzione effettiva.


