La sicurezza negli spettacoli e negli eventi temporanei richiede l’applicazione coordinata del Dlgs 81/2008 e delle disposizioni specifiche previste per il settore. L’articolo 88, comma 2-bis, stabilisce che le regole del titolo IV si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze delle attività. Il decreto interministeriale 22 luglio 2014 disciplina, in particolare, il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee, compresi l’allestimento e il disallestimento degli impianti audio, luci e scenotecnici.
La circolare ministeriale n. 35 del 24 dicembre 2014 ha poi fornito indicazioni operative per l’organizzazione di queste lavorazioni. Il quadro è richiamato anche dalle linee di indirizzo approvate con la deliberazione della Regione Lombardia n. XII/3679 del 20 dicembre 2024, che dedicano uno specifico approfondimento ai cantieri per spettacoli e manifestazioni fieristiche. Le attività di montaggio, smontaggio, movimentazione delle attrezzature e gestione tecnica dell’evento restano sempre comprese nel campo di applicazione del Dlgs 81/2008. La disciplina concretamente applicabile deve però essere individuata considerando le dimensioni delle opere, le modalità di esecuzione, il numero delle imprese coinvolte e le interferenze presenti nel luogo di lavoro.
La sicurezza negli spettacoli tra soglie e responsabilità
Le regole cambiano in base alle caratteristiche delle opere temporanee e alle lavorazioni da svolgere. Il decreto del 22 luglio 2014 esclude dall’applicazione delle disposizioni speciali del capo I del titolo IV alcune attività di minore complessità, tra cui il montaggio di pedane alte fino a due metri, determinate strutture sospese entro i limiti previsti e alcune opere prefabbricate con altezza complessiva non superiore a sette metri. Quando tali soglie vengono superate, trovano applicazione gli obblighi previsti per i cantieri temporanei o mobili, secondo gli adattamenti stabiliti dal decreto.
Il committente deve essere individuato nel soggetto che possiede ed esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa per le attività di montaggio, smontaggio ed equipaggiamento scenotecnico. Non conta quindi soltanto chi promuove o ospita lo spettacolo, ma chi governa l’organizzazione dei lavori. In presenza di più imprese, il flusso delle informazioni deve essere definito prima dell’avvio delle attività. Il gestore del luogo, il committente, le imprese esecutrici e gli eventuali coordinatori devono condividere dati sui rischi presenti, sugli accessi, sulla viabilità interna, sugli impianti, sulle aree interdette e sulle procedure di emergenza. Il capo II del titolo IV, relativo alla prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota, resta comunque applicabile quando pertinente.
Il coordinamento operativo riduce i rischi durante gli eventi
Le imprese devono trasformare questo quadro in una gestione preventiva adeguata ai tempi rapidi e alla complessità tipica degli eventi. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale degli operatori, definire con precisione incarichi e responsabilità e assicurare il coordinamento tra le attività contemporanee o successive. Quando ricorrono le condizioni previste dal titolo IV devono essere predisposti il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza, con contenuti coerenti con le lavorazioni effettive.
Nei casi esclusi dalla disciplina dei cantieri temporanei restano applicabili gli obblighi generali del Dlgs 81/2008 e, in particolare, l’articolo 26 sulla cooperazione, sul coordinamento e sulla valutazione dei rischi interferenziali. Il DUVRI deve descrivere anche le interferenze temporali e spaziali, i rischi introdotti dalle imprese e quelli già presenti nel sito. Particolare attenzione deve essere riservata ai lavori in quota, al sollevamento dei carichi, alla sicurezza elettrica, alla stabilità delle strutture, alle condizioni meteorologiche e alla formazione degli addetti.
Le linee di indirizzo suggeriscono inoltre, nei contesti più complessi, la presenza assidua di un incaricato del datore di lavoro committente per controllare il rispetto delle procedure definite. Una pianificazione tempestiva riduce improvvisazioni, sovrapposizioni e accessi non autorizzati, proteggendo lavoratori, tecnici e continuità dell’evento.


