L’Ecodesign entra in una fase sempre più operativa con il Regolamento (UE) 2024/1781, entrato in vigore il 18 luglio 2024 e destinato a sostituire progressivamente la precedente direttiva 2009/125/CE. La disciplina istituisce un quadro europeo per definire requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a un numero crescente di prodotti immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione europea. In base agli articoli 4 e 5, la Commissione europea adotterà specifici atti delegati per stabilire, in relazione alle singole categorie merceologiche, requisiti prestazionali e informativi coerenti con l’intero ciclo di vita.
L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale, migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’energia e delle materie prime e favorire la diffusione di prodotti più durevoli, affidabili, riparabili, riutilizzabili e riciclabili. Il nuovo impianto amplia quindi la disciplina precedente, tradizionalmente concentrata sui prodotti connessi all’energia, e potrà interessare progressivamente comparti come tessile, arredamento, acciaio, alluminio, pneumatici, elettronica, prodotti chimici e materiali da costruzione. I requisiti effettivamente applicabili saranno definiti attraverso successivi provvedimenti europei, con tempistiche differenziate in base ai prodotti coinvolti.
Ecodesign e passaporto digitale per la tracciabilità
L’Ecodesign introduce requisiti che potranno riguardare la durata attesa dei prodotti, la disponibilità dei ricambi, la facilità di manutenzione e smontaggio, il contenuto di materiale riciclato, la presenza di sostanze rilevanti e le prestazioni ambientali complessive. Un elemento centrale è il passaporto digitale del prodotto, disciplinato dagli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento. Lo strumento renderà accessibili informazioni standardizzate utili a produttori, importatori, distributori, autorità di controllo, riparatori, riciclatori e consumatori, nel rispetto dei diversi diritti di consultazione stabiliti dalla normativa.
I dati potranno riguardare la composizione, l’origine dei materiali, la manutenzione, la riparabilità, la riciclabilità e altri elementi necessari a valutare la sostenibilità del prodotto. L’articolo 13 ha inoltre previsto l’istituzione del registro europeo dei passaporti digitali, divenuto operativo nel luglio 2026. Il registro funziona come infrastruttura centrale per conservare gli identificativi univoci, i dati di registrazione e i principali metadati, mentre le informazioni complete restano gestite secondo un sistema decentralizzato. L’attivazione del registro non determina un obbligo immediato per tutti i prodotti. L’effettiva introduzione del passaporto dipenderà dagli atti delegati relativi alle diverse categorie merceologiche, che specificheranno dati richiesti, modalità di accesso, responsabilità e scadenze.
Prodotti invenduti: divieti e responsabilità aziendali
Le prime misure operative riguardano anche la gestione dei prodotti rimasti invenduti. L’articolo 25 e l’allegato VII vietano dal 19 luglio 2026 alle grandi imprese di distruggere determinati capi di abbigliamento, accessori e calzature, salvo le deroghe previste dal Regolamento delegato (UE) 2026/296 per situazioni giustificate, come motivi di sicurezza, danneggiamento o impossibilità di riutilizzo. Per le medie imprese l’applicazione del divieto è prevista dal 19 luglio 2030, mentre le micro e piccole imprese restano generalmente escluse, fatta salva l’introduzione di misure volte a impedire comportamenti elusivi.
L’articolo 24 prevede inoltre obblighi di trasparenza relativi al numero e al peso dei prodotti scartati, alle ragioni dello smaltimento, alla loro destinazione e alle iniziative adottate per prevenirne la distruzione. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 ha definito un formato uniforme per la comunicazione di tali informazioni. Per le imprese, il nuovo quadro richiede una revisione dei processi di progettazione, approvvigionamento, gestione delle scorte e fine vita dei beni.
Sarà necessario coordinare dati tecnici, informazioni ambientali e documentazione dei fornitori, assicurando che le dichiarazioni di sostenibilità siano precise, verificabili e aggiornate. Una preparazione anticipata può ridurre il rischio di non conformità e trasformare gli obblighi in opportunità di innovazione, recupero dei materiali, riduzione degli sprechi e maggiore trasparenza verso il mercato.


