Distacco all’estero: nuove regole UE per imprese e lavoratori

Distacco all’estero: nuove regole UE per imprese e lavoratori

Il distacco all’estero è interessato dalla revisione delle regole europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004 e nel regolamento (CE) n. 987/2009. In particolare, la disciplina previdenziale dei lavoratori inviati temporaneamente in un altro stato membro è regolata dall’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 e dagli articoli 14 e 15 del relativo regolamento di applicazione. Il Parlamento europeo ha approvato il testo di riforma il 7 luglio 2026, dopo l’accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio dell’Unione europea il 22 aprile 2026. 

Le nuove disposizioni non sono però ancora operative. Sono necessari l’adozione formale da parte del Consiglio, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il decorso dei termini previsti per l’applicazione. Le principali modifiche sul distacco e sulle procedure relative al documento portatile A1 saranno applicabili dopo 24 mesi dall’entrata in vigore. Fino a quel momento continueranno a valere le disposizioni attuali. La revisione punta a stabilire con maggiore chiarezza quale legislazione previdenziale debba essere applicata, rafforzando la continuità della copertura sociale e il contrasto agli impieghi irregolari del distacco.

Distacco all’estero: durata, requisiti e comunicazioni

Il distacco continuerà a permettere al lavoratore di restare soggetto alla legislazione previdenziale dello stato di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, purché siano rispettate tutte le condizioni richieste. Una delle principali novità riguarda il periodo di precedente iscrizione al sistema di sicurezza sociale del paese di origine. Il lavoratore dovrà risultare assicurato in tale sistema per almeno tre mesi prima di essere inviato in un altro stato membro. Al termine di un periodo di distacco di 24 mesi sarà inoltre necessario rispettare un’interruzione minima di due mesi prima che lo stesso lavoratore possa essere nuovamente inviato nello stesso paese. 

La revisione rafforza anche gli adempimenti collegati al documento portatile A1, che certifica quale legislazione previdenziale risulta applicabile. La richiesta dovrà essere trasmessa all’istituzione competente prima dell’inizio dell’attività all’estero. Quando il documento non potrà essere rilasciato immediatamente, l’amministrazione dovrà fornire una ricevuta automatica della domanda. Sono previste eccezioni alla comunicazione preventiva per i viaggi d’affari e per alcune attività di durata non superiore a tre giorni consecutivi nell’arco di trenta giorni. L’esenzione non riguarderà però il settore delle costruzioni, nel quale la comunicazione resterà necessaria anche per gli incarichi di breve durata.

Le verifiche richieste alle imprese prima dell’invio

Le imprese che organizzano attività transnazionali dovranno programmare con maggiore anticipo gli invii all’estero, verificando la posizione previdenziale del lavoratore, la durata complessiva del distacco e gli eventuali periodi già svolti nello stato di destinazione. La gestione non potrà limitarsi alla richiesta del documento A1, ma dovrà comprendere il controllo coordinato dei requisiti contrattuali, previdenziali e amministrativi applicabili. 

Particolare attenzione sarà necessaria nei casi di sostituzione di un lavoratore distaccato, poiché la durata complessiva dell’attività svolta dalle persone impiegate nella medesima posizione dovrà rispettare il limite previsto. Le aziende dovranno inoltre distinguere correttamente il distacco dalle trasferte brevi e dai viaggi d’affari, evitando di applicare le esenzioni a situazioni che comportano una vera prestazione di servizi. Per i lavoratori, le nuove regole mirano a garantire maggiore certezza sulla legislazione applicabile, sulla continuità contributiva e sull’accesso alle prestazioni sociali. 

Una documentazione incompleta o trasmessa in ritardo potrà invece generare contestazioni tra le amministrazioni nazionali, ritardi nel riconoscimento della copertura e conseguenze economiche per l’impresa. In vista della futura applicazione della riforma, sarà quindi opportuno aggiornare le procedure interne, introdurre verifiche preventive e conservare ordinatamente la documentazione relativa a ogni missione internazionale.

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