La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata ridefinita dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio n. 59/CSR, adottato in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del Dlgs 81/2008. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore nella stessa data, riunisce in un quadro unitario durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e criteri di verifica dei percorsi obbligatori. La disciplina riguarda lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, coordinatori per la sicurezza e operatori addetti a specifiche attrezzature.
Il nuovo impianto supera una gestione fondata sul semplice svolgimento delle ore previste e richiede che la formazione sia collegata ai rischi realmente presenti, alle mansioni esercitate e all’organizzazione aziendale. Il periodo transitorio per l’avvio dei corsi secondo la disciplina precedente si è concluso il 24 maggio 2026, mentre i datori di lavoro devono completare il nuovo percorso obbligatorio entro il 24 maggio 2027. I chiarimenti istituzionali pubblicati successivamente aiutano a interpretare i punti applicativi, ma devono essere letti insieme al testo dell’Accordo, che resta il riferimento normativo principale.
La formazione diventa un processo progettato e verificabile
Il nuovo Accordo attribuisce un ruolo centrale al progetto formativo, che non coincide con il solo programma delle lezioni. Il documento deve descrivere il percorso nel suo complesso, individuando fabbisogni, obiettivi, contenuti, metodologie, docenti, modalità di erogazione, strumenti didattici e criteri per le verifiche finali. La progettazione deve partire dalla valutazione dei rischi e deve risultare coerente con le attività effettivamente svolte dai partecipanti. Per questa ragione, nei corsi interaziendali non è sufficiente raggruppare i lavoratori in base al codice ATECO: occorre verificare che le mansioni e le esposizioni siano realmente comparabili. Anche la gestione documentale assume maggiore rilievo.
Per ogni corso, il soggetto formatore deve predisporre e conservare per almeno dieci anni il fascicolo contenente progetto formativo, programma, dati dei partecipanti, registro delle presenze, nominativi dei docenti, verifiche e attestati. Le informazioni minime dell’attestato non comprendono necessariamente il codice ATECO, che può comunque essere aggiunto quando utile. L’Accordo richiede inoltre la verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, secondo modalità coerenti con il tipo di corso, come test, colloqui o prove pratiche.
Le imprese devono misurare l’efficacia sul lavoro
Le imprese non devono limitarsi a controllare la frequenza e il superamento della prova conclusiva. Il datore di lavoro è chiamato a verificare, durante la prestazione lavorativa e a distanza dal corso, se le conoscenze acquisite abbiano prodotto comportamenti più sicuri e una migliore capacità di applicare procedure e misure di prevenzione. L’Accordo non stabilisce un’unica scadenza né un metodo obbligatorio, lasciando all’organizzazione la scelta di strumenti adeguati ai rischi e agli obiettivi formativi.
La verifica può essere effettuata attraverso osservazioni sul campo, checklist compilate dai preposti, prove operative, colloqui, analisi degli infortuni e dei mancati infortuni. È però necessario pianificarla, documentarla e utilizzare i risultati per correggere eventuali carenze e programmare gli aggiornamenti. Gli RSPP devono poter dimostrare almeno 40 ore di aggiornamento nell’ultimo quinquennio, mentre convegni e seminari possono concorrere al monte ore quando rispettano le condizioni previste, compresa la verifica finale.
Per i preposti sono riconosciuti i percorsi svolti secondo la disciplina precedente, fermo restando che l’aggiornamento dei soggetti formati da oltre due anni al 24 maggio 2025 doveva essere completato entro il 24 maggio 2026. Le imprese devono quindi ricostruire la posizione formativa di ogni figura, verificare attestati e contenuti, aggiornare il piano aziendale e assicurare una corrispondenza concreta tra DVR, corsi erogati e attività lavorative.


