Gli inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione sono al centro delle nuove indicazioni approvate con il decreto dipartimentale 2 luglio 2026, n. 139. Il provvedimento adotta una relazione tecnica destinata alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni end of waste caso per caso, con l’obiettivo di rendere più uniforme l’applicazione della disciplina sul territorio nazionale. Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, che stabilisce le condizioni necessarie affinché un rifiuto cessi di essere tale e possa tornare a essere utilizzato come prodotto.
Restano inoltre centrali le disposizioni del decreto 28 giugno 2024, n. 127, dedicato agli aggregati recuperati ottenuti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altri materiali di origine minerale. Le nuove linee guida riguardano, in particolare, i rifiuti contraddistinti da codici EER non inclusi nella tabella 1 dell’allegato 1 del decreto 127/2024, quando gli aggregati prodotti siano destinati agli impieghi già previsti dall’allegato 2. L’autorizzazione caso per caso non amplia automaticamente l’elenco dei rifiuti ammessi, ma richiede una valutazione tecnica approfondita sul materiale, sul processo di recupero e sugli utilizzi finali.
Inerti non disciplinati: verifiche chimiche e ambientali
Le linee guida definiscono un percorso di controllo articolato, che parte dalla corretta identificazione dei rifiuti in ingresso e dalla verifica della loro compatibilità con il processo di trattamento. Il proponente deve documentare l’origine dei materiali, le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, i contaminanti potenzialmente presenti, il comportamento alla lisciviazione e gli impieghi previsti per l’aggregato recuperato. Non è sufficiente verificare soltanto i parametri già indicati dal decreto 127/2024: devono essere ricercate anche le sostanze pertinenti in relazione alla provenienza del rifiuto e alla destinazione finale. La procedura comprende il controllo della documentazione, l’esame visivo dei carichi, la pesatura, la registrazione dei dati e, quando necessario, ulteriori verifiche analitiche.
I materiali non conformi devono essere separati e gestiti in aree dedicate, evitando miscelazioni o contaminazioni accidentali. La valutazione prosegue attraverso l’analisi della matrice solida, i test sull’eluato e, nei casi che presentano potenziali criticità, una valutazione integrata del rischio sanitario e ambientale. Gli scenari di utilizzo devono essere esaminati adottando inizialmente condizioni cautelative, soprattutto per gli impieghi non legati, come rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento.
Le responsabilità operative per impianti e imprese
Le imprese che intendono produrre aggregati recuperati da flussi non espressamente compresi nel decreto 127/2024 devono predisporre una documentazione tecnica completa e coerente con il processo autorizzato. La tracciabilità dei materiali, la formazione del personale addetto ai controlli e la gestione delle non conformità diventano elementi essenziali per dimostrare la qualità dell’aggregato e l’assenza di effetti negativi sulla salute e sull’ambiente.
Le autorizzazioni caso per caso richiedono inoltre il parere vincolante dell’ente tecnico competente, secondo quanto previsto dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006. L’aggregato può ottenere la qualifica end of waste soltanto quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste: utilizzo per scopi specifici, esistenza di un mercato o di una domanda, rispetto dei requisiti tecnici e assenza di impatti complessivi negativi.
In caso di esito sfavorevole delle verifiche, il materiale conserva la qualifica di rifiuto e deve essere gestito secondo la relativa disciplina. Le nuove indicazioni possono favorire una maggiore omogeneità nelle autorizzazioni, ridurre le incertezze interpretative e sostenere il recupero di risorse minerali. Per le imprese, tuttavia, il vantaggio ambientale ed economico dipende dalla capacità di organizzare controlli affidabili, procedure documentate e verifiche coerenti con gli impieghi effettivi degli aggregati.


