La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza rappresenta uno degli elementi centrali del sistema di prevenzione previsto dal Dlgs 81/2008. L’articolo 2, comma 1, lettera b), individua nel datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, colui che esercita i poteri decisionali e di spesa sull’organizzazione o sull’unità produttiva. Il quadro normativo non si esaurisce nel Testo unico. Gli articoli 32, 35 e 38 della
Costituzione tutelano la salute e il lavoro, mentre l’articolo 2087 del Codice civile impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a proteggere l’integrità fisica e la dignità dei lavoratori. A questi principi si affiancano le disposizioni del Codice penale in materia di omissione delle cautele contro infortuni e disastri. La posizione del datore di lavoro assume quindi una funzione di garanzia che richiede una gestione concreta, aggiornata e documentata dei rischi presenti nell’attività aziendale, evitando che la sicurezza resti limitata a un semplice adempimento formale.
Le responsabilità indelegabili nella gestione dei rischi
Le responsabilità del datore di lavoro comprendono obblighi che non possono essere trasferiti ad altri soggetti. L’articolo 17 del Dlgs 81/2008 individua due adempimenti fondamentali: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP. La valutazione deve riguardare i pericoli effettivamente presenti nell’organizzazione e deve essere aggiornata quando intervengono modifiche rilevanti nei processi, nelle attrezzature o nelle condizioni di lavoro. La presenza del RSPP non determina un trasferimento automatico della responsabilità.
Il professionista svolge una funzione tecnica di supporto, ma il datore di lavoro resta tenuto a verificare, secondo le proprie competenze e l’ordinaria diligenza, l’adeguatezza delle misure individuate. Gli altri compiti possono essere delegati nei limiti previsti dalla legge, purché la delega sia formalizzata, accettata da un soggetto competente e accompagnata dai poteri organizzativi e dall’autonomia di spesa necessari. L’articolo 18 disciplina inoltre gli obblighi relativi alla nomina delle figure della sicurezza, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, ai DPI e alla gestione delle emergenze. Lo stesso articolo prevede anche un dovere di vigilanza sul corretto adempimento dei compiti attribuiti ai diversi soggetti della prevenzione.
Gli obblighi operativi per imprese, dirigenti e lavoratori
Il sistema di sicurezza richiede alle imprese un controllo continuo e non soltanto adempimenti formali. Gli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008 impongono informazione e formazione adeguate, mentre l’articolo 43 disciplina l’organizzazione delle emergenze, comprese le misure antincendio e di evacuazione. Il datore di lavoro deve inoltre fornire DPI idonei, assicurare la sorveglianza sanitaria quando prevista e aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e all’evoluzione delle tecniche di prevenzione.
Anche il lavoratore, ai sensi dell’articolo 20, deve contribuire alla sicurezza utilizzando correttamente attrezzature e dispositivi, rispettando le istruzioni e segnalando eventuali situazioni di pericolo. Tuttavia, una condotta imprudente del dipendente non esclude automaticamente la responsabilità datoriale quando il sistema di prevenzione risulta carente o quando non siano state adottate misure adeguate. L’esonero può assumere rilievo soltanto in presenza di comportamenti eccezionali, volontari e del tutto estranei all’attività lavorativa. Sul piano civile, l’articolo 2087 del Codice civile impone una tutela commisurata alla natura dell’attività, all’esperienza e alla tecnica disponibile.
Sul piano penale, gli articoli 437 e 451 del Codice penale intervengono nei casi di omissione o rimozione delle cautele contro infortuni e disastri. Per le imprese diventa quindi essenziale costruire un sistema di prevenzione effettivo, nel quale DVR, formazione, vigilanza, manutenzione, procedure e organizzazione siano coerenti tra loro. La mancata applicazione delle misure può determinare conseguenze civili e penali e, nei casi previsti, anche responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Dlgs 231/2001.


