Fotovoltaico e rischio incendio: prevenzione e sicurezza

Fotovoltaico e rischio incendio: prevenzione e sicurezza

Il fotovoltaico richiede una valutazione specifica del rischio incendio quando viene installato all’interno o a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il riferimento è la Nota n. 14030 del 1° settembre 2025 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ha aggiornato le precedenti indicazioni del 2012 sulla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici. Le linee guida si applicano agli impianti con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1.500 V presenti nelle attività disciplinate dal DPR 151/2011 e comprendono anche gli impianti integrati nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali o rurali, oltre a pergole, tettoie e pensiline collegate. 

L’impianto fotovoltaico, di per sé, non costituisce automaticamente un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco. Tuttavia, la sua installazione in un’attività già soggetta è generalmente considerata una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del DPR 151/2011. Le linee guida costituiscono inoltre un riferimento utile anche per impianti collocati in attività non soggette, pur restando fuori dal loro campo di applicazione alcune tipologie, tra cui gli impianti a terra e quelli di potenza inferiore a 800 W.

Fotovoltaico e prevenzione incendi: le misure da applicare

Le linee guida individuano misure tecniche finalizzate a ridurre la probabilità di innesco, limitare la propagazione dell’incendio e tutelare occupanti e soccorritori. Particolare attenzione deve essere riservata alla corretta installazione di pannelli, cavi, connettori, quadri e inverter, evitando condizioni che possano favorire surriscaldamenti, archi elettrici, guasti di isolamento o sovratensioni. Gli inverter e gli altri componenti maggiormente soggetti a riscaldamento devono essere collocati in modo da garantire un’adeguata dispersione del calore e non devono interferire con le vie di esodo o con i sistemi di evacuazione di fumo e calore. L’impianto deve inoltre consentire l’accesso in sicurezza per le attività di ispezione, manutenzione e soccorso

Assume particolare rilievo anche il sezionamento di emergenza, che deve essere collocato in una posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. In presenza di sistemi di accumulo elettrochimico deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio di incendio ed esplosione. La progettazione deve quindi considerare l’impianto nel suo insieme e le possibili interferenze con le caratteristiche antincendio dell’edificio. Quando l’intervento rispetta integralmente le prescrizioni tecniche e la valutazione non evidenzia specifiche criticità, l’installazione può non determinare un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti.

Gli adempimenti per imprese e tecnici nelle attività soggette

Le imprese che installano o modificano un impianto fotovoltaico in un’attività soggetta devono verificare preventivamente se l’intervento comporti un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Per le attività di categoria B e C, qualora la valutazione evidenzi un aggravio del rischio, è necessaria la valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente, secondo l’art. 3 del DPR 151/2011. 

Negli altri casi previsti dalla disciplina deve essere presentata la SCIA antincendio, accompagnata dalla documentazione richiesta dal DM 7 agosto 2012. Il progetto dell’impianto fotovoltaico deve essere sempre disponibile e firmato da un tecnico abilitato. La sicurezza non si esaurisce però nella fase di installazione. Le verifiche e la manutenzione devono proseguire durante l’intero ciclo di vita dell’impianto, con particolare attenzione a cablaggi, giunzioni, serraggi, inverter, dispositivi di protezione e possibili punti di surriscaldamento. 

Le linee guida prevedono verifiche ai fini del rischio incendio dopo trasformazioni, ampliamenti o modifiche dell’impianto e, comunque, con periodicità biennale. Una corretta gestione documentale e manutentiva consente di individuare tempestivamente eventuali criticità e di mantenere nel tempo condizioni adeguate di sicurezza per lavoratori, strutture e squadre di soccorso.

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