Le EPD entrano in una nuova fase dal 1° ottobre 2026, con la conclusione del periodo transitorio che ha consentito di sviluppare e pubblicare le dichiarazioni ambientali di prodotto secondo le revisioni 6.0 e 7.1 del relativo regolamento. Da questa data sarà possibile procedere esclusivamente secondo la Rev. 7.1 e l’Annex for Energy and Biogas. Le EPD, Environmental Product Declaration, sono dichiarazioni ambientali di Tipo III elaborate secondo la norma UNI EN ISO 14025 e basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto, la cosiddetta LCA. Il loro obiettivo è rappresentare in modo verificabile e confrontabile gli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita.
Il passaggio alla nuova revisione interessa quindi soprattutto produttori che scelgono di pubblicare o rinnovare una EPD, tecnici, consulenti e soggetti incaricati delle attività di verifica e validazione. Non si tratta di un nuovo obbligo generalizzato per tutte le imprese, ma di un aggiornamento delle regole applicabili alle dichiarazioni sviluppate nell’ambito di questo sistema. Il cambiamento assume particolare rilevanza anche nei settori in cui le prestazioni ambientali dei prodotti vengono utilizzate per documentare requisiti di sostenibilità, compresi alcuni ambiti legati agli appalti pubblici e ai criteri ambientali minimi previsti nel quadro del Dlgs 36/2023.
EPD più tracciabili tra energia, dati e digitalizzazione
Le EPD sviluppate secondo la Rev. 7.1 dovranno rispondere a criteri più strutturati nella raccolta, organizzazione e verifica dei dati utilizzati per l’analisi del ciclo di vita. Uno dei principali cambiamenti riguarda l’Annex for Energy and Biogas, che dal 1° ottobre diventa il riferimento da utilizzare per le nuove dichiarazioni e per i relativi rinnovi. Il documento introduce criteri specifici per rappresentare nell’analisi LCA i vettori energetici, l’utilizzo di fonti rinnovabili e il biogas, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità delle informazioni utilizzate nel calcolo delle prestazioni ambientali. Per i prodotti da costruzione, nelle attività di verifica e validazione dovrà inoltre essere utilizzata la check list aggiornata alla Rev. 7.1.
Un altro elemento centrale è la digitalizzazione dei dati ambientali. Le informazioni quantitative vengono organizzate in modo da favorire una maggiore interoperabilità e il loro impiego nei sistemi digitali utilizzati lungo la filiera, comprese le piattaforme dedicate alla progettazione e alla rendicontazione della sostenibilità. La nuova revisione disciplina inoltre in maniera più strutturata le dichiarazioni riferite a prodotti ancora in fase di sviluppo e quelle intestate a distributori, importatori o rappresentanti autorizzati, rafforzando la necessità di poter ricostruire l’origine e l’affidabilità dei dati impiegati.
Le imprese devono verificare dati ambientali e filiera
Le imprese interessate alla pubblicazione o al rinnovo di una EPD devono prepararsi alla scadenza verificando la qualità e la disponibilità delle informazioni utilizzate negli studi LCA. Diventano particolarmente importanti la rappresentatività dei dati di produzione, la corretta contabilizzazione dei consumi energetici, la distinzione tra materiali riciclati e materie prime e la possibilità di ricostruire le informazioni provenienti dalla filiera.
La maggiore strutturazione dei dati può offrire alle aziende uno strumento più affidabile per documentare le prestazioni ambientali dei prodotti, ma richiede allo stesso tempo una gestione documentale più precisa e un maggiore coordinamento tra produzione, uffici tecnici e funzioni che si occupano di ambiente e sostenibilità. In alcuni processi assume rilievo anche la corretta gestione delle informazioni relative alle sostanze presenti nei prodotti, che deve essere coordinata con gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e con la documentazione disponibile lungo la catena di fornitura.
Per le imprese che utilizzano le EPD anche nell’ambito di procedure di gara o per dimostrare determinate caratteristiche ambientali, l’accuratezza delle informazioni diventa quindi un elemento essenziale. La scadenza del 1° ottobre 2026 rappresenta perciò un passaggio verso dichiarazioni ambientali maggiormente strutturate, digitalizzate e verificabili, con l’obiettivo di rendere più trasparente la comunicazione delle prestazioni ambientali dei prodotti.


