Covid-19

Sanitari vittime del Covid-19, le regole Inail per la concessione dell’indennità ai familiari

Ai familiari delle vittime per contagio da Covid-19 che hanno contratto il virus nell’esercizio dell’attività sanitaria lavorativa durante il periodo emergenziale spetta un’indennità speciale una tantum.

L’articolo 22-bis del decreto n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.271 del 24 aprile 2020, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid-19

A tal proposito, con la circolare del 3 gennaio, l’INAIL fornisce indicazioni relative all’erogazione delle indennità a favore degli eredi di medici e infermieri e operatori sociosanitari deceduti a causa del Covid-19, per effetto o come concausa del contagio.

Chi sono i beneficiari

A percepire questa indennità una tantum sono i familiari superstiti delle vittime che hanno contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa, in ambito sanitario, prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022.

Il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, come causa/concausa del contagio da Covid.

L’elargizione, più precisamente, spetta:

  • al coniuge o alla persona unita civilmente, figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
  • in mancanza dei superstiti sopra elencati, ai genitori naturali o adottivi.

Come fare domanda per l’indennità familiari vittime di Covid-19

L’istanza per il riconoscimento dell’indennità una tantum deve essere presentata all’INAIL entro il 4 marzo 2023. Alla domanda è necessario allegare la documentazione idonea a comprovare i presupposti previsti per l’erogazione della speciale elargizione.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’apposito servizio online sul sito dell’Inail denominato Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19. Si accede con SPID, CIE e CNS.

amianto

Amianto, malattie correlate: online il report Inail 2022

Risale al 1992, trent’anni fa, la legge 257 con cui l’Italia metteva definitivamente al bando l’amianto. Ma le conseguenze dannose che questo agente cancerogeno provoca sulla salute umana sono ancora evidenti, dovute alla lunghezza particolare del processo di sviluppo delle malattie asbesto correlate.

Il periodo di latenza infatti supera generalmente i 25 anni e le patologie conseguenti possono manifestarsi anche a 40 anni dall’esposizione.

Per assicurare una tutela maggiore ai malati affetti da queste patologie, la legge di stabilità 2008 ha istituito presso l’Inail il Fondo per vittime dell’amianto. A beneficiarne sono i titolari di rendita diretta Inail, a cui è stata riconosciuta una patologia asbesto correlata, e i titolari di rendita a superstiti di lavoratori vittime dell’amianto. Nel 2015 i benefici del Fondo sono stati estesi anche ai malati affetti da mesotelioma per esposizione ambientale o familiare. Di recente, la legge di stabilità 2021 ha stabilizzato queste prestazioni.

Vista quindi l’attualità della questione amianto, la Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Inail cura l’aggiornamento periodico dei dati riguardanti questo comparto. Nel report più recente, consultabile sul portale dell’Istituto, sono disponibili i dati sulle malattie asbesto correlate riconosciute dall’Inail nel quinquennio 2017-2021, le rendite erogate, il numero dei beneficiari e le prestazioni una tantum per mesoteliomi di natura non professionale, desunti dagli archivi Open data Inail e dai monitoraggi del Fondo per le vittime dell’amianto.

Più di 1400 lavoratori colpiti da malattie amianto correlate

Dal 2017 al 2021 mediamente ogni anno i lavoratori affetti da patologie da amianto, con riconoscimento dell’origine professionale da parte dell’Inail, sono stati oltre 1400, e poco più di 1700 nel triennio più consolidato 2017-2019.

Il 4% dei riconoscimenti riguarda il genere femminile

Nel 2021 il 28% dei lavoratori affetti da queste patologie risulta deceduto a causa della malattia, mentre nel 2017 la percentuale si attesta al 44%. In pochi anni, osservano i professionisti della Csa, una cospicua parte dei tecnopatici con menomazione permanente compresa tra il 51 e il 100% subisce un aggravamento dei postumi e l’esito diventa mortale.

Confrontando ancora il termine e l’inizio del quinquennio, nel 2021 i lavoratori presenti nella classe di menomazione 51%-100% sono il 28% mentre nel 2017 si attestano al 6%. Sempre in questo periodo, rileva il report dell’Inail, circa il 4% dei riconoscimenti ha riguardato le donne, per le quali la definizione dei postumi si è rilevata più severa.

Nell’anno 2017 il 67% delle lavoratrici sono decedute, l’11% ha registrato una menomazione compresa tra il 51% ed il 100%, e solo il 22% una menomazione inferiore.

Le patologie asbesto correlate più diffuse

Nel triennio 2017-2019 a ricevere il maggior numero di riconoscimenti, con circa 600 casi l’anno, sono stati i tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli, pari al 35% delle tecnopatie derivanti dall’esposizione ai minerali d’amianto. A seguire, le altre malattie della pleura con circa 580 casi l’anno (33%).

Le malattie polmonari da agenti esterni e i tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici hanno ricevuto entrambi circa 270 riconoscimenti l’anno, pari al 15%.

circolare

Batterie a litio e rischio incendio, la prevenzione

Molto diffuse nella nostra quotidianità, le batterie a litio sono le batterie ricaricabili che troviamo nei nostri telefoni, nei computer e perfino nei veicoli elettrici.

Ogni batteria è composta da due elettrodi: il catodo ospita un composto di litio, mentre l’anodo un composto tipicamente carbonioso, come la grafite.

Purtroppo gli incendi causati da questo tipo di batterie sono in aumento anche sui luoghi di lavoro. Di seguito quindi un breve riassunto delle tecniche di prevenzione e valutazione del rischio.

Il ruolo degli estintori

Gli incendi causati dalle batterie a litio sono tra i più impegnativi da spegnere. Con la fuga termica infatti si innescano reazioni a catena che sviluppano altissime temperature con conseguenti incendi difficilmente estinguibili.

Fondamentale dunque intervenire prima possibile, ma soprattutto bloccare l’effetto del thermal runaway.

Per farlo, bisogna prevedere l’attuazione di misure di prevenzione e di protezione, sia attiva sia passiva, per ridurre il rischio di incendio a livelli che possano essere considerati accettabili.

Gli estintori in questo caso sono in grado di proteggere dai pericoli e danni causati dagli incendi delle batterie agli ioni di litio presenti in diversi dispositivi in ogni ambito, aziendale, industriale e domestico: smartphone, computer, tablet e altri.

La valutazione del rischio incendio causato dalle batterie a litio

Per quanto riguarda la valutazione del rischio, si parte da una fase di definizione preliminare dove vengono individuate le condizioni più rappresentative del rischio, l’individuazione dei pericoli e delle cause d’innesco.

Segue poi una fase di definizione della soluzione tecnica dove vengono individuate le misure preventive da mettere in atto e i sistemi di protezione antincendio da considerare.

Il ruolo del datore di lavoro

Alcune accortezza che il datore di lavoro deve mettere in pratica per prevenire il rischio incendio da batterie a litio:

  • verificarne la conformità rispetto alle specifiche del produttore (schede tecniche del prodotto);
  • non esporre ad alte temperature o a fonti di calore dirette o per un periodo di tempo prolungato (compresa la luce solare diretta);
  • evitare lo stoccaggio combinato con altri prodotti infiammabili;
  • protezione da cortocircuiti dei poli della batteria;
  • protezione da danni meccanici;
  • stoccare solo batterie con test di certificazione in conformità allo standard di sicurezza UN 38.3;
  • rimuovere immediatamente le batterie danneggiate o difettose.
fragili

Le patologie croniche che giustificano lo smartworking per i lavoratori fragili

Secondo quanto si legge nel Decreto Cura Italia, i lavoratori dipendenti pubblici e privati definiti ‘fragili’ e quindi in possesso di certifgere il laicazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti 

  • una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  • il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n.104/1992,

svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

Con il Dl n.221/2022, si dispone la proroga di tale disposizione fino alla data di adozione di un decreto che disciplini e individui queste condizioni.

Fragili, chi può svolgere le prestazioni lavorative in modalità agile 

1) Pazienti fragili con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
  • immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
  • mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
  • immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad
  • alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con
  • rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

2) Pazienti fragili che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età maggiore di 60 anni;

condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

amianto

Fondo vittime dell’amianto, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2023

Nel marzo 1992, con l’approvazione della legge numero 257, l’Italia è stata uno dei primi Paesi al mondo a vietare l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l’utilizzo, la commercializzazione e l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono. 

Sebbene la sua grave nocività per la salute sia accertata da tempo, a distanza di oltre un quarto di secolo la questione amianto non può ancora essere considerata chiusa.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, le persone ancora esposte nei luoghi di lavoro sono circa 125 milioni. Solo in Europa sono oltre 15mila le morti asbesto-correlate che avvengono ogni anno e l’amianto è responsabile di circa la metà di tutti i decessi per cancro sviluppati sul posto di lavoro. Ogni anno in Italia sono diagnosticati circa 1.500 casi di mesotelioma pleurico.

Fondo vittime dell’amianto. La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023

Tra gli strumenti utilizzati dall’Inail per garantire la tutela dei lavoratori rientra anche la prestazione aggiuntiva finanziata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Istituto dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007). Si tratta di un ulteriore indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti.

La Legge di Bilancio 2023 incrementa i trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell’amianto. 

Dal primo gennaio 2023 infatti è elevata dal 15 al 17% la rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell’INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso in favore dei malati di mesotelioma.

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