Il nuovo regolamento UE sui Dispositivi di Protezione Individuale è stato pubblicato Il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE. In relazione a questa normativa andiamo ad analizzare i requisiti supplementari comuni ad altre tipologie di DPI. In situazioni estremamente pericolose: le istruzioni fornite dal fabbricante devono comprendere informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall’utilizzatore. Se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall’utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego. Per i DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare visivamente e individualmente la presenza dell’utilizzatore, si indica che devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con un’intensità luminosa e caratteristiche fotometriche e colorimetriche adeguate. Concludiamocon i requisiti per i DPI multirischio: i DPI destinati a proteggere l’utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente devono essere progettati e fabbricati in modo tale da soddisfare in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi.
Il 20 luglio 2016 è stato depositato in Commissione Lavoro del Senato un DDL per il riordino e la semplificazione del TU sulla sicurezza sul lavoro. Un delle novità più rilevanti riguarda ilo datore di lavoro: la sua responsabilità configurata dal DDL come una “colpa da organizzazione”, che non sussiste se si dimostra di aver posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.
Il 14 luglio a Roma si è svolto un convegno nazionale dell’Inail ed è stata un’occasione di confronto per verificare, approfondire e discutere dei risultati e dell’impatto della specifica metodologia di tale istituto per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. L’Inail ha attuato un percorso metodologico che è stato seguito da gran parte dei lavoratori, delle aziende e della PA. Per questo il direttore generale, Giuseppe Lucibello, ha spiegato che “analizzando ulteriormente i risultati del monitoraggio siamo certi che si possano affinare sempre più gli interventi di prevenzione, nell’ambito di quell’approccio strategico che l’Inail racchiude in cinque parole chiave: assicurazione, prevenzione, cura-riabilitazione, reinserimento socio-lavorativo e ricerca, le cinque componenti della mission istituzionale dell’Inail che hanno come obiettivo ultimo di elevare il livello di benessere dei lavoratori. Fonte: Inail.it
ll 7 luglio 2016 è stato siglato un nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina la formazione per i servizi di prevenzione e protezione nelle aziende. Al convegno di Brescia è stato esposto il nuovo accordo che è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Un accordo non solo importante per migliorare la qualità della formazione erogata ASPP e RSPP, ma significativo anche per la formazione di molti altri soggetti che sono coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale. Il nuovo accordo infatti modifica, aggiorna e corregge diverse norme e accordi in materia di formazione.
Fonte: quotidianosicurezza.it
La responsabilità dell’imprenditore conseguente ad infortuni sul lavoro o malattia professionale espone l’azienda a conseguenze risarcitorie non valutabili preventivamente. Ne consegue che l’impresa, se vuole evitare rilevanti immobilizzazioni a copertura del rischio potenziale, proteggere gli investimenti da eventi atipici particolarmente gravi e tutelare la stessa immagine aziendale, è costretta a ricorrere a forme di assicurazione privata per la responsabilità civile. Lo strumento per la tutela del rischio in esame è rappresentato dalla garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro c.d. R.C.O. (Responsabilità Civile Operai), in genere abbinata alla R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi). Fonte: articolo di Gualtiero Roveda tratto dall’eBook La sicurezza sul lavoro, Altalex Editore, 2016