Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori dello spettacolo: circolare INPS chiarisce sull’indennità di malattia

L’Inps con la circolare n.132 del 10 settembre ha pubblicato chiarimenti sulla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Si tratta di chiarimenti redatti a seguito delle novità introdotte dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Novità in vigore dal 26 maggio 2021. La tutela è riconosciuta con un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, non utili contributi figurativi o da riscatto.

Qual è la percentuale di indennità?

Indennità del 60% della retribuzione media fino al 20° giorno, 80% da 21 a 180 giorni, “al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia”.

La retribuzione media è calcolata sulle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo. L’indennità è dal quarto giorno successivo all’evento e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Viene anticipata dal datore di lavoro nel caso di contratto a tempo indeterminato. Versata da Inps per lavoratori disoccupati, saltuari, occupati in imprese stagionali.

Le categorie escluse dalla tutela

Sono escluse dalla tutela e quindi dall’obbligo assicurativo per malattia le seguenti categorie:

  • “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche;
  • iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici”.

La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di p

Scuola

Scuola: mascherine, tracciamento Asl, organico Covid-19 i problemi da risolvere

Dalle mascherine, per capire con esattezza se e quando si possono abbassare, al sistema di tracciamento da parte delle Asl ecco una lista di tutti i nodi da sciogliere nella scuola.

Dall’organico aggiuntivo Covid con cui proseguire – assieme al piano Estate – nel piano di rafforzamento delle competenze (dopo la doccia fredda delle prove Invalsi di luglio) ai concorsi, con quelli ordinari da circa 40mila cattedre fermi ai box ormai due anni (e con oltre 500mila candidati), e su cui il governo vuole ora accelerare, per arrivare, dal 2022, a selezioni regolari ogni anno.

Se la prima scommessa sulla scuola, vale a dire il rientro in presenza degli studenti per l’avvio del nuovo anno scolastico, ieri 3,9 milioni di ragazzi sono tornati tra i banchi, è stata sostanzialmente centrata, diversi sono i nodi che ancora restano da sciogliere. Non solo per farla proseguire in presenza (superiori in primis). Ma anche per provare ad aprirsi e innovarsi, facendo tesoro dell’esperienza di questi due anni di emergenza sanitaria (e di diffuso ricorso alla Dad).

Scuole dell’infanzia e assembramenti: come comportarsi?

Le difficoltà più ricorrenti ieri sono state alla scuola dell’infanzia, con i controlli della certificazione verde anche per i genitori entrati assieme ai bambini negli spazi interni e nelle aule (soprattutto per gli inserimenti) e gli assembramenti, tra le 8 e le 9, all’esterno degli istituti primari, nonostante in molti territori si sia optato per gli ingressi scaglionati. “In varie scuole spesso sono le segreterie ad essere sguarnite – ha evidenziato il numero uno dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, al termine del primo giorno di scuola ieri – e mancano all’appello molti direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga)”.

Nonostante le assunzioni, non ci sono ancora 1.479 Dsga e, sempre rimanendo in tema personale, in diversi territori non è ancora stata data indicazione sull’organico aggiuntivo Covid (contratti a termine al momento fino al 31 dicembre) da far arrivare ai singoli istituti per rafforzare le competenze; e per iniziare ad affrontare, anche attraverso fondi aggiuntivi messi in campo dall’Istruzione, il nodo (storico) delle classi sovraffollate, che sono il 2,9%, secondo l’ultimo dato fornito dal ministero dell’Istruzione.

Ecco le proposte al vaglio

Al momento, la proposta – che potrebbe essere allargata – è di sottoporre a screening in 1-3 plessi sentinella di tutte le 107 Province italiane 110mila alunni al mese, di età compresa tra 6 e 14 anni per una popolazione complessiva di 4,2 milioni di studenti. Nei primi due mesi la raccolta del campione salivare spetterà alle Asl o al personale della Difesa ma il test sarà a carico delle famiglie.

I presidi hanno poi chiesto al Parlamento una modifica al dl sul green pass: di stabilire un numero di giorni di sospensione minimo del prof titolare senza green pass, tipo 15 giorni, in modo da rendere appetibile la supplenza per chi deve assumerla (considerando che sono ancora 100mila prof e Ata senza vaccino).


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di p

infortuni inail

Infortuni: chiarimenti dell’Inail sulle sanzioni per omessa denuncia

Pubblicata una circolare da parte dell’Inail nella quale sono contenuti chiarimenti in merito alle denunce di infortuni non guaribili entro 3 giorni.

In base alla circolare n.24 del 9 settembre scorso, in capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di denuncia di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni. Denuncia indipendente dall’indennizzabilità, dal 16 marzo 2000 anche per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi, che deve essere presentata entro due giorni dalla notizia ed entro 24 ore in caso di incidente mortale o con pericolo di morte.

Obbligo da espletare online, dal luglio 2013, e da ottobre 2018 online anche per i datori di lavoro agricoltura. Via pec per lavoratori domestici e datori di lavoro non imprenditori.

Per quanto riguarda i dettagli sulla scadenza di due giorni, questa inizia dal giorno successivo a quello della ricezione dell’identificativo; primo giorno lavorativo in caso di ricezione in giorno festivo, sabato è feriale in caso di settimana di cinque giorni; primo giorno successivo alla ulteriore comunicazione in caso di infortunio che oltrepassi i tre giorni pronosticati.

Cosa succede in caso di in infortunio per Covid-19?

“Si precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio”.

I numeri delle sanzioni amministrative pecuniarie

Si va da 1.290 a 7.745 euro e applicazione della diffida obbligatoria (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124). In caso di ottemperanza sanzione minima di 1.290 euro. Se non versati entri quindici giorni, sanzione in misura ridotta di 2.580 euro. Pagamenti con F23. In caso di mancato pagamento rapporto all’Ispettorato del Lavoro, ordinanza e ingiunzione.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di p

welfare

Welfare: le Pmi virtuose che investono in salute e sicurezza superano il 64%

Nonostante l’emergenza sanitaria, il welfare continua a crescere nelle Pmi: oltre il 64% delle realtà imprenditoriali è attivo nei servizi riguardanti salute e sicurezza.

In sei anni – a tanto ammontano le edizioni del Welfare Index Pmi targato Generali, presentato ieri a Roma – le aziende con un livello di welfare elevato sono più che raddoppiate, passando dal 9,7% del 2016 all’attuale 21%; vale a dire sono una su cinque. Certo, la leva fiscale di vantaggio ha aiutato, ma le nuove sfide lanciate dal Pnrr e anche la pandemia hanno ridisegnato le iniziative di welfare, che specie nell’ultimo anno hanno visto sempre più imprenditori agire come “soggetti sociali”, dando vita a un nuovo welfare di comunità (esteso alle famiglie dei dipendenti).

In ambito sanitario è salito al 92% il numero di imprese che ha messo salute e sicurezza dei lavoratori come valori centrali nella gestione dell’azienda; il 22% ha già attivato numerose iniziative di salute e assistenza per i lavoratori e i familiari. Oltre la metà delle Pmi più attive ha assunto nuovi lavoratori, contribuendo alla mobilità sociale di donne e giovani; e il 56% delle aziende ha attivato misure a sostegno della propria comunità.

Quali sono i servizi garantiti dalle piccole e medie imprese?

Si passa dai servizi diagnostici per il Covid-19 alla conciliazione vita-lavoro con maggiore flessibilità oraria; dalle nuove attività di formazione a distanza agli aiuti per la gestione dei figli e degli anziani. Dagli aumenti temporanei di retribuzione e bonus (a sostegno di nuclei più in difficoltà) alle spese di istruzione per i propri figli. La gran parte di queste iniziative sono tuttora in corso e per il 42,7% delle imprese sono strutturali e permanenti.

Guardando al futuro 2 imprese su 3 intendono rafforzare l’impegno sociale verso i lavoratori (67,5%) e verso gli stakeholder esterni: la comunità locale e la filiera produttiva (63,1%). L’analisi ha coinvolto più di 6mila imprese di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni; Nell’occasione, è stato assegnato a 105 imprese Welfare Champion il rating 5W (erano 22 nel 2017).

Le parole del Ministro del Lavoro Andrea Orlando

Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha ribadito l’impegno a sostenere il welfare aziendale: «Il governo continua a lavorare nel solco degli interventi dei governi scorsi sulla defiscalizzazione del welfare aziendale che hanno dato risultati molto buoni – ha detto-. Esso è uno degli elementi della competitività: la reazione più rapida al Covid è venuta da quei paesi con un sistema di welfare strutturato ed organizzato.

È molto importante guardare a come in questi anni è cresciuto un welfare anche aziendale che integra quello pubblico». Il 54,8% delle imprese che hanno inserito il welfare nella strategia aziendale ha registrato ritorni positivi sulla produttività.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di p

medico competente

Medico competente: il suo ruolo nella gestione del dato vaccinale Covid-19

Un documento della SIML – Società Italiana di Medicina del Lavoro – chiarisce il ruolo del medico competente nella gestione del processo vaccinale.

Come riportato dal documento, presente anche sul sito SIML, il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) ha stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Cosa prevede l’art.4 del DL?

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

La norma nei commi 4-5-6 ha definito nel dettaglio le modalità con cui l’accertamento dell’obbligo vaccinale deve essere espletato e i soggetti deputati a tale verifica. In particolare non è previsto che il medico competente entri nel processo di controllo dello stato vaccinale trattandosi di una attività ai fini di sanità pubblica.

Ecco le motivazioni in breve

La vaccinazione infatti costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” (commi 1 e 2) per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza costituendo di fatto un prerequisito generico alle attività assistenziali, mentre l’ambito di applicazione dell’attività del medico competente è la sorveglianza sanitaria ai sensi del DL 81.


La tua sicurezza passa dalla formazione! Scopri di più

Come possiamo aiutarti?