Attrezzature di lavoro: verifiche rafforzate nella ISO 45001

Attrezzature di lavoro: verifiche rafforzate nella ISO 45001

Le attrezzature di lavoro assumono un ruolo centrale nelle verifiche previste per il rilascio e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 45001. La Circolare tecnica DC n. 24/2026, approvata il 22 giugno 2026, definisce le attività che gli organismi di certificazione devono svolgere, secondo un criterio di campionamento fondato sul rischio, per accertare come le organizzazioni garantiscano nel tempo la conformità delle macchine e delle altre attrezzature utilizzate. Il documento si collega all’Appendix A del documento IAF MD 22:2023 e richiama gli obblighi già stabiliti dal Dlgs 81/2008

In particolare, l’articolo 70 impone che le attrezzature siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, mentre l’articolo 71 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità della scelta, dell’installazione, dell’uso e della manutenzione in condizioni di sicurezza. La circolare non introduce un nuovo obbligo generalizzato per tutte le imprese, ma rende più strutturate le verifiche svolte durante gli audit delle organizzazioni certificate o interessate alla certificazione ISO 45001.

Le attrezzature non conformi devono essere messe fuori servizio

Le attrezzature devono essere valutate singolarmente, distinguendo quelle soggette alle disposizioni europee di prodotto da quelle rientranti nell’allegato V del Dlgs 81/2008. Per le macchine costruite dopo il 1996 occorre verificare, quando prevista, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità. Per le attrezzature antecedenti o non soggette alle direttive di prodotto deve invece essere dimostrato il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza dell’allegato V. La presenza della marcatura CE, da sola, non esaurisce la valutazione, perché il datore di lavoro deve considerare anche il concreto contesto di impiego, i rischi presenti nell’ambiente, le interferenze con altre macchine e le operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione.

Quando un’attrezzatura risulta pericolosa e non utilizzabile deve essere messa fuori servizio. Se può essere adeguata, l’organizzazione deve predisporre un programma documentato con interventi, tempi, responsabilità e risorse economiche, fermo restando il divieto di utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Particolare attenzione è richiesta anche per le modifiche sostanziali e per gli insiemi di macchine, che devono essere valutati unitariamente quando operano in modo coordinato per raggiungere uno stesso risultato.

La manutenzione documentata diventa decisiva negli audit

Le imprese certificate devono poter dimostrare una gestione continua e documentata del rischio connesso alle attrezzature. La valutazione deve riguardare il rapporto tra lavoratore e macchina nel reparto o nel sito in cui l’attrezzatura viene effettivamente impiegata. Devono inoltre essere disponibili programmi di formazione e addestramento per il corretto utilizzo delle macchine e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi. 

Sul piano manutentivo, l’organizzazione deve definire un programma per ciascuna attrezzatura, registrare gli interventi eseguiti e includere nei controlli anche ripari, interblocchi, barriere ottiche e arresti di emergenza. Le attrezzature indicate nell’allegato VII del Dlgs 81/2008 devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dall’articolo 71, comma 11. Durante l’audit dovranno essere disponibili dichiarazioni di conformità, manuali d’uso e manutenzione, verbali di installazione, documentazione relativa alle modifiche, procedure per l’isolamento delle energie e registrazioni degli interventi. 

Eventuali carenze gravi, ritardi nei programmi di adeguamento o assenza di evidenze possono incidere sul rilascio o sul mantenimento della certificazione. Diventa quindi essenziale effettuare una ricognizione preventiva del parco macchine, verificare le scadenze e correggere tempestivamente ogni non conformità.

Come possiamo aiutarti?