Castelli di tiro: rischi e sicurezza nei cantieri

Castelli di tiro: rischi e sicurezza nei cantieri

Castelli di tiro e lavori in quota richiedono una gestione tecnica particolarmente rigorosa nei cantieri edili, perché si tratta di strutture destinate al sollevamento e alla movimentazione dei materiali, spesso installate in connessione con i ponteggi e soggette a forti sollecitazioni. Il quadro normativo di riferimento si colloca nel Dlgs 81/2008. L’articolo 71 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee, adeguate al lavoro da svolgere, installate correttamente, mantenute in efficienza e sottoposte ai controlli necessari. 

Per i castelli di tiro, la notizia richiama inoltre il punto 3 dell’allegato XVIII sul trasporto dei materiali, l’articolo 133 in tema di progetto dei ponteggi e l’articolo 111, comma 6, che impone l’adozione di misure equivalenti ed efficaci quando, per esigenze operative, vengano temporaneamente rimosse protezioni collettive come parapetti o loro parti. Ne emerge un principio chiaro: la sicurezza non dipende soltanto dalla presenza della struttura, ma dalla qualità della progettazione, del montaggio, delle verifiche e delle modalità effettive di utilizzo in cantiere.

Castelli di tiro: gli errori ricorrenti che causano gli infortuni

La ricostruzione proposta nella notizia mette in evidenza due dinamiche infortunistiche particolarmente gravi. Nel primo caso, un lavoratore impegnato su un castello di tiro è precipitato al suolo in presenza di un parapetto incompleto sul lato lungo del piano di lavoro. Nel secondo, durante il sollevamento di materiali con un argano a bandiera, la rimozione di parapetto, corrente intermedio e tavola fermapiede per consentire il passaggio del carico ha determinato una condizione di esposizione al vuoto culminata in una caduta mortale da circa otto metri. 

I fattori che emergono sono ricorrenti e molto concreti: posizioni di lavoro improprie, protezioni collettive incomplete o rimosse, mancanza di sistemi anticaduta, gestione inadeguata della zona di manovra e sottovalutazione delle fasi di presa, sgancio e movimentazione dei materiali. La notizia ricorda anche che, quando il castello di tiro è installato sui montanti del ponteggio, questi devono essere rafforzati e controventati in modo adeguato, con una configurazione oggetto di specifica progettazione e con un numero di montanti sufficiente e comunque non inferiore a due. Per gli argani a mano sopra i cinque metri è inoltre richiesto un dispositivo che impedisca la libera discesa del carico, mentre i ganci devono avere sistemi contro lo sgancio accidentale.

Le misure operative per imprese e lavoratori nei cantieri

Le ricadute pratiche per le imprese sono rilevanti, perché la gestione dei castelli di tiro coinvolge insieme organizzazione del cantiere, scelta delle attrezzature, formazione degli addetti, procedure di movimentazione e controllo delle interferenze. L’azienda deve anzitutto verificare che la struttura sia progettata e montata in coerenza con il contesto operativo, che l’argano e gli accessori di sollevamento siano idonei, che il piano di lavoro sia correttamente protetto e che ogni eventuale rimozione temporanea dei parapetti sia compensata da misure equivalenti, come l’assicurazione del lavoratore mediante DPI anticaduta collegati a punti stabili o a una linea vita. 

A ciò si aggiunge l’obbligo di delimitare e interdire l’area sottostante la linea di tiro, così da evitare esposizioni indebite di altri lavoratori o di soggetti estranei al cantiere. Per i lavoratori, invece, la lezione è duplice. Da un lato, le attività sui castelli di tiro non possono essere improvvisate né svolte in equilibrio precario o in assenza di protezioni. Dall’altro, le operazioni di sollevamento dei materiali devono essere considerate fasi ad alta criticità, da pianificare con particolare attenzione. In termini di prevenzione, il messaggio è netto: i castelli di tiro non sono strutture accessorie, ma punti sensibili del cantiere, e ogni carenza di montaggio, verifica o uso può trasformarsi in un rischio gravissimo di caduta dall’alto o di urto da materiale in movimentazione.

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