I centri di raccolta dei rifiuti urbani sono interessati da nuovi criteri per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Con la Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026, il Comitato nazionale ha definito i requisiti per l’iscrizione in categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta, adeguando la disciplina al decreto MASE del 26 marzo 2026. Il provvedimento sostituisce le precedenti deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018 e trova il proprio riferimento nell’art. 212 del Dlgs 152/2006 e nel decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.
La nuova disciplina interviene dopo la revisione delle caratteristiche tecnico-strutturali e gestionali dei centri destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e stabilisce i requisiti che i gestori devono possedere sotto il profilo dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria. Le regole riguardano in particolare il personale impiegato, la formazione degli addetti, il responsabile tecnico e le garanzie necessarie per determinate tipologie di rifiuti.
Centri di raccolta: personale, formazione e capacità finanziaria
I centri di raccolta devono rispettare dotazioni minime di personale differenziate in base alla classe di iscrizione. Il numero richiesto cresce in relazione alla popolazione servita, passando da almeno un addetto per la classe F, riferita a meno di 5.000 abitanti, fino a 13 addetti per la classe A, relativa a una popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Anche la capacità finanziaria varia in funzione della classe, con importi compresi tra 36.300 euro per le classi F ed E e 471.900 euro per la classe A. È inoltre richiesta la presenza di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per la categoria 1.
Un ruolo centrale è attribuito alla formazione degli addetti. Il percorso iniziale deve avere una durata minima di 12 ore effettive, mentre l’aggiornamento deve essere svolto almeno ogni cinque anni per una durata non inferiore a 6 ore. In entrambi i casi è richiesta una frequenza minima del 75%. I contenuti riguardano, tra gli altri, normativa e classificazione dei rifiuti, funzionamento dei centri di raccolta, salute e sicurezza, rapporti con l’utenza, RENTRI, FIR, registri di carico e scarico, MUD, RAEE, batterie e tecniche di movimentazione e gestione dei contenitori. La formazione deve essere garantita anche in caso di nuove assunzioni, assegnazione al centro di lavoratori provenienti da altre mansioni o introduzione di nuove metodologie operative e tecnologie.
Le imprese già iscritte devono adeguare la formazione
Le imprese già iscritte nella sottocategoria relativa alla gestione dei centri di raccolta possono mantenere l’iscrizione fino alla naturale scadenza. Anche le domande di iscrizione o rinnovo presentate prima dell’entrata in vigore della nuova Deliberazione continuano a essere valutate sulla base delle disposizioni precedenti. È tuttavia previsto uno specifico obbligo di adeguamento per la formazione: le imprese già iscritte devono aggiornare gli addetti entro un anno secondo i contenuti previsti dalla nuova disciplina.
Il corso svolto sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento richiesto per il successivo rinnovo dell’iscrizione. Per i rifiuti urbani pericolosi resta inoltre necessaria la garanzia finanziaria prevista dalla normativa, mentre chi è già iscritto in categoria 1 non deve prestare ulteriori garanzie quando la gestione del centro di raccolta non comporta una variazione dell’iscrizione.
Per i gestori diventa quindi importante verificare tempestivamente la propria classe di appartenenza, il numero degli addetti impiegati, la posizione del responsabile tecnico e soprattutto la conformità dei percorsi formativi. La nuova disciplina rafforza infatti il collegamento tra corretta gestione dei rifiuti, qualificazione professionale degli operatori e sicurezza delle attività svolte all’interno dei centri.


