Il certificato INAIL per infortunio sul lavoro assume un ruolo centrale nella gestione dell’assenza, della prognosi e della successiva ripresa dell’attività lavorativa. Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, INAIL ha fornito nuove istruzioni operative sulla certificazione medica di infortunio, tenendo conto dell’evoluzione della trasmissione telematica, dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti e dell’utilizzo della sanità digitale negli accertamenti medico-legali.
Il quadro normativo richiama il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, in particolare l’articolo 53 sulla trasmissione del certificato medico e l’articolo 102 relativo all’esito definitivo della lesione, oltre al Dlgs 81/08 per gli aspetti collegati alla tutela della salute e sicurezza e alla sorveglianza sanitaria. L’obiettivo delle nuove indicazioni è rendere più chiara la gestione dei certificati, semplificare il rientro al lavoro al termine della prognosi e distinguere correttamente i casi in cui è necessario un nuovo accertamento medico.
Certificato medico e chiusura della prognosi
Il certificato medico di infortunio deve essere trasmesso telematicamente a INAIL da qualunque medico o struttura sanitaria competente che presta la prima assistenza al lavoratore. La modulistica di riferimento è il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per le certificazioni successive. Il modello può riportare diverse tipologie operative, come primo certificato, continuazione, certificato definitivo o riammissione in temporanea, ma questa distinzione ha una funzione organizzativa e non introduce obblighi ulteriori rispetto alla normativa vigente.
Un punto importante chiarito da INAIL riguarda il contenuto del certificato: sin dal primo invio devono essere indicati diagnosi, prognosi, periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro ed eventuale previsione di postumi permanenti. Questo consente di considerare già il certificato come documento idoneo a definire il periodo di assenza, senza dover richiedere necessariamente un ulteriore certificato finale quando la prognosi si conclude. Se, alla scadenza del periodo indicato, non viene trasmesso un certificato continuativo, INAIL può procedere alla definizione del periodo di inabilità temporanea, rendendo più lineare la chiusura della pratica e riducendo passaggi documentali non indispensabili.
Rientro al lavoro e gestione aziendale dell’infortunio
Le nuove istruzioni hanno effetti pratici rilevanti per lavoratori, imprese e consulenti. Il lavoratore può rientrare in servizio al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato trasmesso a INAIL, senza dover produrre un ulteriore certificato medico definitivo. Diverso è il caso della ripresa anticipata: se il lavoratore intende tornare al lavoro prima della scadenza della prognosi, è necessario un nuovo certificato medico che modifichi la durata dell’inabilità e anticipi il termine del periodo di assenza.
Resta inoltre possibile richiedere accertamenti medico-legali, anche tramite strumenti di sanità digitale, quando occorre verificare l’evoluzione del caso o acquisire ulteriori elementi. Dal punto di vista aziendale, la semplificazione non elimina la necessità di una gestione attenta del rientro, soprattutto nei contesti in cui il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria. In tali situazioni, il medico competente può essere chiamato a valutare l’idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08, soprattutto quando l’infortunio può incidere sulla capacità di svolgere determinate attività in sicurezza.
Per le imprese diventa quindi essenziale coordinare correttamente documentazione INAIL, comunicazioni interne, gestione dell’assenza, eventuale rientro anticipato e verifica dell’idoneità. Una procedura chiara riduce il rischio di errori amministrativi, tutela il lavoratore e consente all’azienda di gestire l’infortunio con maggiore certezza operativa.


