Un’azienda sicura dispone sempre del documento di valutazione del rischio (Dvr) aggiornato (art. 18 Dlgs 81/08). Approfondiamo quindi, insieme alla nostra esperta, la dottoressa Beatrice Rossi, come si redige un Dvr e quali sono i rischi per il datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di aggiornamento.
Cos’è il DVR?
“Nel Dvr, documento di valutazione del rischio, vengono valutate le fasi di lavoro di un’azienda e i rischi correlati a ciascuna fase. Una volta analizzato il grado di rischio, si studia un piano di prevenzione per ridurlo ad una soglia accettabile. È dunque un documento indispensabile per regolarizzare l’azienda e predisporlo e aggiornarlo è un obbligo inderogabile del datore di lavoro anche quando si ha un solo dipendente”.
Chi lo redige?
“Il responsabile del DVR è il datore di lavoro che non può delegare questa attività. Può però decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
- Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
- Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione”.
Si può dire che il Dvr standard ha la stessa validità?
“Locali, attrezzature e situazioni di lavoro non sono sempre facilmente riconducibili a un modello unico. Inoltre, un DVR standard non dà all’azienda alcuna garanzia nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni più o meno gravi”.
Cosa succede se un documento di valutazione del rischio non viene aggiornato?
“L’art. 29, comma 3 del testo unico sulla sicurezza prevede che l’aggiornamento del documento venga ripetuto ogni volta che si verificano i seguenti casi: cambiamento del datore di lavoro; variazioni sull’organizzazione del lavoro; modifiche del processo produttivo e introduzione di nuove strumentazioni; infortuni significativi sul lavoro; infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore; incidenti legati a incendi o scoppi; cadute dall’alto oltre una certa altezza; infortuni causati da mezzi di trasporto; infortuni causati da mezzi di sollevamento; i risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano la necessità di aggiornamenti della valutazione dei rischi invece sono; fonometrica per il rischio rumore.
Tale aggiornamento deve essere eseguito entro 30 giorni dal verificarsi di uno di questi avvenimenti.
Nel caso non avvenisse il rinnovo o il documento non venisse redatto, il datore di lavoro è punibile con multe da un minimo di 1.228,50 a un massimo di 4.914,03 euro, e può incorrere in sanzioni penali.
A questo proposito è molto importante il check-up che offriamo alle aziende perché permette di valutare ogni rischio e agire in prevenzione di eventuali gravi infortuni.