La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è valida solo quando i contenuti risultano realmente comprensibili per il lavoratore. Il quadro normativo è chiaro. L’articolo 37 del Dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare una formazione sufficiente e adeguata, mentre l’articolo 36 richiede che anche l’informazione sia facilmente comprensibile. Per i lavoratori stranieri, le due disposizioni richiamano in modo espresso la necessità di verificare la comprensione della lingua utilizzata. A questo impianto si aggiunge il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato il 24 maggio 2025, che disciplina anche la videoconferenza sincrona e conferma che la lingua veicolare del corso non è un dettaglio organizzativo, ma una condizione essenziale per la validità del percorso formativo.
La fase transitoria prevista dal nuovo accordo termina il 24 maggio 2026. Da quel momento, i corsi dovranno essere gestiti secondo le nuove regole, comprese quelle che impongono una verifica effettiva della comprensione e l’adozione di modalità idonee a garantire l’apprendimento reale. In questo contesto, la formazione erogata a lavoratori che non comprendono l’italiano, senza strumenti adeguati di supporto linguistico, rischia di risultare inadeguata sul piano sostanziale e quindi contestabile anche sotto il profilo della responsabilità datoriale.
Formazione in videoconferenza: quando la lingua incide sulla validità
La videoconferenza sincrona è oggi una modalità formativa pienamente ammessa, ma solo a precise condizioni. Il nuovo Accordo Stato-Regioni la definisce come attività svolta in tempo reale con interazione tra docente e partecipanti collegati da postazioni remote. Questo significa che il soggetto formatore deve garantire accesso tracciato, presenza verificabile, gestione ordinata degli interventi, prove di apprendimento e documentazione dell’intero percorso. Quando però emerge un ostacolo linguistico, la questione non riguarda soltanto la qualità didattica, ma la validità stessa della formazione. Se il lavoratore non comprende la lingua usata dal docente, non è sufficiente attestare la frequenza del corso per ritenere adempiuto l’obbligo formativo.
Le soluzioni organizzative richiamate comprendono la verifica preventiva della lingua veicolare, l’utilizzo di traduttori o mediatori linguistici durante la sessione sincrona e, nei casi più delicati, la scelta della formazione in presenza per gruppi linguistici specifici. Anche gli eventuali strumenti di traduzione automatica in tempo reale non eliminano l’obbligo di dimostrare che il contenuto sia stato effettivamente compreso. Le verifiche finali, scritte o orali, devono quindi essere coerenti con la lingua realmente utilizzata nel corso. La logica del nuovo assetto normativo è semplice: la formazione non si misura sulla sola erogazione tecnica del corso, ma sulla concreta possibilità del lavoratore di apprendere regole, procedure e comportamenti sicuri.
Le ricadute per imprese e lavoratori tra obblighi e tutela
Le implicazioni pratiche sono rilevanti per tutte le imprese che utilizzano la videoconferenza sincrona, soprattutto nei contesti in cui operano lavoratori di diversa provenienza linguistica. Il datore di lavoro deve verificare prima del corso se la lingua scelta è realmente compresa dai destinatari e deve collaborare con il soggetto formatore nella valutazione del fabbisogno linguistico.
Questo comporta una pianificazione più attenta, la scelta di piattaforme adeguate, l’eventuale presenza di mediatori, la predisposizione di test coerenti e una tracciabilità documentale completa. Per i lavoratori, invece, la comprensione linguistica rappresenta una misura concreta di tutela, perché incide direttamente sulla capacità di riconoscere i rischi, applicare le procedure corrette e reagire in modo appropriato nelle situazioni di emergenza. Una gestione superficiale di questo aspetto può produrre conseguenze molto serie. In sede ispettiva, la formazione impartita in una lingua non compresa può essere considerata non sufficiente.
In caso di infortunio, la mancata comprensione può assumere rilievo nella ricostruzione del nesso causale e aggravare il profilo di responsabilità del datore di lavoro. La lingua, quindi, non è un elemento accessorio della didattica, ma una componente essenziale della prevenzione. Rendere la formazione realmente comprensibile significa rafforzare la sicurezza aziendale, ridurre il rischio di errori operativi e dare concretezza agli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni.


