POS nei cantieri: obblighi, rischi e responsabilità del RSPP

POS nei cantieri: obblighi, rischi e responsabilità del RSPP

Il POS nei cantieri è uno degli strumenti centrali per tradurre la valutazione dei rischi nelle procedure operative che l’impresa deve applicare durante l’esecuzione dei lavori. Il Dlgs 81/2008, all’articolo 89, comma 1, lettera h), definisce il piano operativo di sicurezza come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige con riferimento al singolo cantiere, mentre l’articolo 96, comma 1, lettera g), ne impone la redazione alle imprese esecutrici. I contenuti sono disciplinati dall’Allegato XV, che richiede anche l’indicazione delle procedure complementari e di dettaglio previste dal PSC, quando necessarie. 

Su questi obblighi interviene la Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza n. 31434 del 17 agosto 2026, relativa a un infortunio mortale avvenuto durante la movimentazione e il posizionamento di un pesante componente all’interno di un locale tecnico. La decisione chiarisce che un’eventuale carenza o mancato aggiornamento del PSC non esonera l’impresa e l’RSPP dall’individuare nel POS un rischio specifico quando la lavorazione era già nota o concretamente prevedibile prima dell’avvio dei lavori. Il principio assume particolare rilievo perché distingue gli obblighi connessi al PSC da quelli propri del POS, evitando che l’incompletezza di un documento possa giustificare automaticamente le omissioni dell’altro.

Il POS deve valutare le lavorazioni realmente eseguite

Il POS deve descrivere le modalità con cui le lavorazioni saranno realmente eseguite e non può limitarsi a riprodurre in modo generico quanto previsto dal PSC. Nel caso esaminato, la valutazione aveva considerato il trasporto e lo scarico del manufatto, ma non aveva analizzato in modo adeguato la successiva movimentazione dei singoli componenti e il loro posizionamento definitivo nel locale. Proprio durante questa fase si è verificato l’infortunio. La Cassazione ha quindi ritenuto irrilevante, ai fini dell’esonero da responsabilità, il mancato aggiornamento del PSC, poiché le operazioni di traslazione, assemblaggio e collocazione erano state concordate prima dell’inizio dei lavori. 

La pronuncia ribadisce inoltre il ruolo del RSPP, i cui compiti di supporto tecnico sono delineati dall’articolo 33 del Dlgs 81/2008. Pur essendo un consulente del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e di spesa, l‘RSPP può concorrere nella responsabilità dell’evento quando omette di individuare, valutare o segnalare un rischio che rientra nelle proprie competenze tecniche. Il POS deve quindi rappresentare le condizioni operative effettive, indicando procedure, attrezzature e misure di prevenzione adeguate alle caratteristiche concrete della lavorazione e alle modalità con cui essa sarà materialmente svolta.

Le responsabilità operative di impresa e RSPP

Le imprese devono prestare particolare attenzione alla coerenza tra quanto pianificato nei documenti di sicurezza e ciò che viene effettivamente svolto in cantiere. Quando sono previste attività di movimentazione di carichi pesanti, non è sufficiente indicare genericamente la presenza di un mezzo di sollevamento: occorre verificarne portata, compatibilità con gli spazi di manovra, modalità di stabilizzazione del carico, accessori necessari e disponibilità di personale formato e abilitato. 

Nel caso esaminato, il mezzo presente non risultava adeguato al peso del componente da movimentare, mentre i lavoratori avevano utilizzato un’attrezzatura non idonea per completare il posizionamento. La Corte ha inoltre escluso che la condotta imprudente del lavoratore potesse interrompere automaticamente il nesso causale, evidenziando la mancanza di una formazione adeguata, di procedure sicure e di un’effettiva vigilanza sull’attività. 

Per il datore di lavoro resta quindi essenziale assicurare informazione, formazione, attrezzature idonee e controllo sull’esecuzione delle lavorazioni, mentre l’RSPP deve fornire una valutazione tecnica capace di intercettare i rischi reali delle attività. La sentenza conferma così che PSC e POS hanno funzioni diverse ma complementari: le carenze del primo non cancellano gli obblighi dell’impresa nella valutazione e gestione dei rischi propri delle lavorazioni eseguite, soprattutto quando tali rischi erano già conosciuti o conoscibili.

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