Responsabile tecnico rifiuti: compiti, requisiti e verifiche

Responsabile tecnico rifiuti: compiti, requisiti e verifiche

Il responsabile tecnico della gestione dei rifiuti è la figura incaricata di assicurare che l’impresa organizzi le proprie attività nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni contenute nell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 212 del Dlgs 152/2006 e negli articoli 12 e 13 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120. Il ruolo deve essere svolto in modo effettivo e continuativo e non può ridursi a una nomina formale. Il responsabile tecnico vigila sulla corretta applicazione delle regole, coordina gli addetti, verifica mezzi, attrezzature e procedure e contribuisce alla gestione delle emergenze. 

Dal 2 gennaio 2026 è in vigore la deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 dell’Albo nazionale gestori ambientali, che ha riordinato i requisiti professionali e le modalità delle verifiche di idoneità. La nomina è necessaria per le principali attività soggette a iscrizione ordinaria all’Albo, tra cui raccolta e trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio senza detenzione, bonifica dei siti e bonifica dei beni contenenti amianto. L’incarico può essere assunto dal titolare, dal legale rappresentante, da un dipendente oppure da un professionista esterno, purché siano posseduti i requisiti richiesti per la categoria e la classe dell’impresa.

Il responsabile tecnico tra requisiti e verifiche di idoneità

Il nuovo quadro distingue con maggiore precisione titolo di studio, esperienza professionale e idoneità. La combinazione richiesta varia in base alla categoria e alla classe di iscrizione e deve essere verificata consultando l’allegato A della deliberazione n. 6/2025. L’esperienza può essere maturata come legale rappresentante, responsabile o direttore tecnico, dirigente o funzionario con responsabilità nel settore oppure attraverso un periodo di affiancamento. In quest’ultimo caso, l’inizio e la durata dell’attività devono essere comunicati preventivamente alla Sezione competente con sottoscrizione del legale rappresentante, del responsabile tecnico e del dipendente. L’idoneità viene conseguita mediante una verifica iniziale composta dal modulo generale e da almeno un modulo specialistico.

La sua validità è quinquennale e deve essere mantenuta attraverso una verifica di aggiornamento, riferita ai moduli specialistici, che può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza. Dopo la scadenza del quinquennio sono previsti dodici mesi per superare l’aggiornamento, ma durante tale periodo il soggetto non può esercitare le funzioni di responsabile tecnico. Il legale rappresentante che abbia ricoperto la carica nella stessa impresa per almeno tre anni consecutivi può chiedere la dispensa dalle verifiche, limitatamente all’impresa rappresentata. La dispensa non elimina però la necessità di possedere il titolo di studio e l’esperienza professionale previsti.

Gli obblighi operativi per imprese e responsabili tecnici

Le imprese devono verificare che il responsabile tecnico mantenga nel tempo requisiti, idoneità e disponibilità compatibili con l’incarico. La figura deve coordinare il personale, predisporre procedure per incidenti ed eventi imprevisti e controllare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti. Nelle attività di trasporto deve attestare l’idoneità dei mezzi, verificare la corrispondenza tra i rifiuti caricati e i codici autorizzati, controllare la sicurezza del carico e garantire la presenza della documentazione necessaria. 

Deve inoltre assicurare una formazione adeguata ai conducenti e agli addetti sulla gestione operativa, sulla compilazione dei registri e dei formulari e sui rischi connessi al trasporto. Nei centri di raccolta vigila sulla conformità dell’allestimento e sulla preparazione del personale, mentre nelle attività di bonifica controlla l’idoneità delle attrezzature e l’organizzazione dell’impresa. 

La nomina di un soggetto privo dei requisiti o lo svolgimento soltanto formale dell’incarico può compromettere la permanenza dell’iscrizione all’Albo e la continuità delle attività autorizzate. Per questo è opportuno formalizzare compiti, tempi di presenza, flussi informativi e controlli periodici, integrando il ruolo del responsabile tecnico con la gestione ambientale e con le procedure aziendali di salute e sicurezza.

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