Lo smart working rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato disciplinata dalla Legge n. 81/2017, che consente di svolgere parte dell’attività fuori dai locali aziendali secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore. La maggiore flessibilità rispetto al luogo di svolgimento della prestazione non riduce, tuttavia, gli obblighi in materia di salute e sicurezza.
L’articolo 22 della Legge n. 81/2017 stabilisce infatti che il datore di lavoro deve garantire la tutela del lavoratore agile e consegnare, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di lavoro. Allo smart working continuano inoltre ad applicarsi le disposizioni del Dlgs 81/2008 compatibili con il lavoro a distanza. La tutela deve quindi essere organizzata considerando che la prestazione può svolgersi in ambienti differenti da quelli direttamente controllati dall’impresa.
Lo smart working richiede una valutazione dei rischi più ampia
Lo smart working modifica il contesto nel quale devono essere individuati e gestiti i rischi professionali. L’assenza di una postazione aziendale stabile rende infatti necessario considerare non soltanto i tradizionali pericoli presenti negli uffici, ma anche quelli collegati agli ambienti scelti per svolgere la prestazione. La valutazione deve tenere conto delle caratteristiche della postazione, dell’utilizzo dei videoterminali, dell’ergonomia, delle attrezzature informatiche e dei possibili rischi elettrici, oltre agli aspetti connessi all’organizzazione dell’attività. Rientrano tra gli elementi da considerare anche l’isolamento, lo stress, il benessere psicofisico e la difficoltà di separare correttamente tempi di lavoro e tempi di riposo.
L’articolo 3, comma 10, del Dlgs 81/2008 prevede inoltre specifiche tutele per i lavoratori che svolgono attività continuativa a distanza mediante collegamenti informatici e telematici, richiamando le disposizioni relative ai videoterminali e, quando le attrezzature sono fornite dal datore di lavoro, quelle riguardanti la loro sicurezza. Le misure di prevenzione non possono pertanto limitarsi alla sola consegna dell’informativa, ma devono inserirsi nel più ampio sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza.
Gli obblighi dell’impresa continuano anche nel lavoro da remoto
Le imprese che adottano modalità di lavoro agile devono quindi organizzare la prevenzione tenendo conto delle particolari condizioni nelle quali viene svolta la prestazione. Restano rilevanti gli obblighi di informazione e formazione previsti dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008, così come quelli connessi alla sorveglianza sanitaria quando prevista dalla valutazione dei rischi. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare che le eventuali attrezzature fornite siano adeguate e sicure e informare il lavoratore sulle corrette modalità di utilizzo.
Anche il lavoratore assume un ruolo attivo: l’articolo 22 della Legge n. 81/2017 gli impone di cooperare all’attuazione delle misure predisposte dall’azienda, mentre l’articolo 20 del Dlgs 81/2008 richiede il rispetto delle istruzioni ricevute e l’utilizzo corretto delle attrezzature.
Per un’efficace gestione dello smart working diventa quindi importante individuare preventivamente ambienti compatibili con la prestazione, fornire indicazioni sull’organizzazione ergonomica della postazione e mantenere un collegamento costante con i lavoratori. La flessibilità organizzativa può rappresentare un vantaggio per imprese e dipendenti, ma deve essere accompagnata da una prevenzione adeguata anche fuori dall’ufficio.


