Le violazioni sul lavoro che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi sono state individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026. Il provvedimento attua l’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
La disciplina stabilisce che la fruizione delle agevolazioni previste in materia di lavoro e legislazione sociale richiede non soltanto il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ma anche l’assenza delle violazioni indicate nell’allegato A del decreto. Il nuovo elenco comprende illeciti relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza, al lavoro irregolare, allo sfruttamento dei lavoratori e al rispetto dei tempi di riposo.
Le violazioni che determinano la perdita delle agevolazioni
Le violazioni sono associate a periodi di esclusione dai benefici compresi tra tre e ventiquattro mesi, graduati in relazione alla gravità dell’illecito. La durata massima di ventiquattro mesi riguarda la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l’intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro. Per le lesioni personali gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle disposizioni sulla sicurezza, l’esclusione è fissata in diciotto mesi.
Il periodo di dodici mesi si applica alle violazioni sanzionate da specifiche disposizioni del Dlgs 81/2008, riferite, tra l’altro, agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai luoghi di lavoro, alle attrezzature, ai dispositivi di protezione individuale, ai cantieri, alla segnaletica, alla movimentazione manuale dei carichi, agli agenti fisici, alle sostanze pericolose e agli agenti biologici. Sono inoltre previsti otto mesi per l’impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno e sei mesi per il lavoro irregolare e per l’esercizio delle attività soggette alla patente a crediti senza il documento richiesto o con un punteggio inferiore a quindici crediti. Le violazioni dei riposi giornalieri e settimanali, quando coinvolgono almeno il venti per cento della manodopera regolarmente impiegata, comportano una preclusione di tre mesi. La stessa durata è prevista, in via residuale, per ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale, condizioni di lavoro e sicurezza non espressamente indicata.
Le verifiche necessarie per tutelare imprese e lavoratori
Le imprese devono considerare che l’effetto ostativo non deriva da una semplice contestazione, ma richiede un accertamento definitivo. Il decreto richiama le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le cause di esclusione non operano quando il procedimento penale si estingue a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dal Dlgs 758/1994 e dal Dlgs 124/2004 oppure mediante oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
Per i datori di lavoro diventa quindi essenziale affiancare alla regolarità contributiva un controllo costante della conformità organizzativa, documentale e operativa. La prevenzione deve comprendere l’aggiornamento della valutazione dei rischi, la corretta formazione dei lavoratori, la vigilanza sull’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, il rispetto degli orari e dei riposi, la regolarità delle assunzioni e, nei cantieri, la verifica della patente a crediti.
Il decreto non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma rafforza le conseguenze economiche collegate alle violazioni già previste dall’ordinamento. Una gestione preventiva efficace tutela la salute dei lavoratori e riduce il rischio di perdere incentivi, sgravi e altre agevolazioni per periodi che possono incidere in modo rilevante sulla programmazione aziendale.


