Formazione sul lavoro: esperienza non basta per la sicurezza

Formazione sul lavoro: esperienza non basta per la sicurezza

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può essere sostituita dalla sola esperienza pratica maturata dal lavoratore o dall’affiancamento ricevuto sul posto di lavoro. Il principio emerge dalla sentenza della Corte di cassazione penale, sezione IV, n. 8163 del 2 marzo 2020, che chiarisce la distinzione tra informazione, formazione e addestramento. Il quadro di riferimento è rappresentato dal Dlgs 81/2008: l’articolo 36 disciplina l’informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione, mentre l’articolo 37 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. 

Per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro interviene inoltre l’articolo 73, che prevede specifici obblighi affinché i lavoratori dispongano delle informazioni, delle istruzioni e della formazione necessarie e, nei casi previsti, di uno specifico addestramento. La disciplina della formazione è oggi completata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Dlgs 81/2008, che individua durata e contenuti minimi dei percorsi formativi. Si tratta quindi di adempimenti distinti, che devono essere organizzati in relazione ai rischi effettivamente presenti nell’attività lavorativa.

Formazione e addestramento: perché l’affiancamento non basta

La vicenda esaminata riguardava due lavoratori impegnati in una cava nell’utilizzo di una pompa per calcestruzzo presa a noleggio da poche settimane. Durante una lavorazione, il distacco di un tubo e la successiva formazione di un blocco di materiale portarono gli operai a intervenire sull’attrezzatura senza effettuare preventivamente lo scarico della pressione. La liberazione improvvisa del materiale provocò un grave infortunio, con il decesso di un lavoratore e gravi lesioni per l’altro. Nel procedimento era emerso che gli addetti avevano ricevuto indicazioni operative sull’utilizzo della macchina e che uno dei lavoratori disponeva anche di una precedente esperienza con un’attrezzatura simile. 

La Cassazione ha però ritenuto questi elementi insufficienti a dimostrare il corretto assolvimento dell’obbligo formativo. L’affiancamento pratico può contribuire all’addestramento, ma non coincide con la formazione sulla sicurezza, che deve fornire conoscenze specifiche sui rischi, sulle procedure da seguire e sui comportamenti necessari per prevenire gli infortuni. Anche l’esperienza maturata in precedenza non può essere considerata automaticamente equivalente alla formazione quando cambiano caratteristiche, potenza, funzionamento o pericoli dell’attrezzatura utilizzata.

Nuove attrezzature: gli obblighi formativi per le imprese

Le imprese devono quindi verificare che l’introduzione di una nuova macchina, anche quando noleggiata o simile ad altre già utilizzate, sia accompagnata da una valutazione concreta delle esigenze formative degli addetti. Non è sufficiente dimostrare che il lavoratore conosca il funzionamento tecnico dell’attrezzatura o che abbia maturato molti anni di esperienza nello stesso settore. Occorre accertare che abbia ricevuto una formazione adeguata ai rischi effettivi della mansione e, quando previsto, un addestramento pratico coerente con le caratteristiche della macchina. 

Le indicazioni trasmesse da un collega esperto o durante un semplice affiancamento operativo possono essere utili, ma non liberano il datore di lavoro dall’obbligo di organizzare correttamente la formazione prevista dalla normativa. La preparazione deve inoltre essere aggiornata quando intervengono cambiamenti rilevanti nelle attrezzature, nelle tecnologie, nelle procedure o nei rischi. Anche un comportamento imprudente del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità datoriale quando l’infortunio è collegato proprio a una carenza nella formazione ricevuta. 

Per le aziende diventa quindi fondamentale documentare i percorsi svolti, verificarne l’adeguatezza e assicurarsi che alla competenza pratica corrisponda una reale conoscenza dei rischi e delle corrette procedure di sicurezza. La formazione rappresenta così non un semplice adempimento formale, ma uno degli strumenti essenziali per prevenire comportamenti pericolosi e ridurre concretamente il rischio di infortuni.

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