Rischio rumore nei cantieri: prevenzione, tutela e obblighi

Rischio rumore nei cantieri: prevenzione, tutela e obblighi

Il rischio rumore nei cantieri temporanei o mobili rientra tra i rischi per la salute che devono essere individuati, valutati e gestiti nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza. Il riferimento principale è il Dlgs 81/2008, che disciplina l’esposizione al rumore nel Titolo VIII, Capo II, e richiama nei cantieri anche gli obblighi connessi al Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e al Piano operativo di sicurezza (POS). L’Allegato XV stabilisce infatti che il coordinatore per la progettazione analizzi i rischi presenti nelle diverse fasi e sottofasi di lavoro, considerando l’area, l’organizzazione del cantiere, le lavorazioni e le possibili interferenze. 

Tra i rischi da esaminare è espressamente compreso il rumore. Il POS dell’impresa esecutrice deve inoltre riportare, per le lavorazioni svolte in cantiere, l’esito del rapporto di valutazione del rumore e le misure preventive e protettive adottate. Le linee di indirizzo approvate con DGR Lombardia n. 3679/2024 richiamano questi obblighi e sottolineano l’importanza di integrare la valutazione del rumore nella pianificazione concreta delle attività di cantiere.

Rischio rumore: valutazione, soglie e misure di prevenzione

La valutazione del rischio rumore, prevista dall’articolo 190 del Dlgs 81/2008, deve considerare il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, compreso il rumore impulsivo, oltre agli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L’articolo 189 individua tre soglie di riferimento per il livello di esposizione giornaliera: 80 dB(A) come valore inferiore di azione, 85 dB(A) come valore superiore di azione e 87 dB(A) come valore limite di esposizione. Il raggiungimento o il superamento di queste soglie determina specifici obblighi di prevenzione e protezione. 

In base all’articolo 192, il datore di lavoro deve innanzitutto eliminare il rischio alla fonte o ridurlo al minimo, privilegiando interventi tecnici e organizzativi. Tra le misure possibili rientrano l’impiego di metodi di lavoro che comportino una minore esposizione, la scelta di attrezzature con ridotte emissioni sonore, una corretta organizzazione dei posti di lavoro, la manutenzione programmata delle attrezzature e la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione. A queste misure si aggiungono l’informazione e la formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo delle attrezzature e sulle procedure da seguire.

Le misure operative per proteggere i lavoratori in cantiere

Le imprese devono tradurre la valutazione del rumore in misure concretamente applicabili alle lavorazioni presenti nel cantiere, tenendo conto anche delle possibili interferenze tra attività svolte contemporaneamente. L’esposizione prolungata può provocare danni all’udito, fino alla perdita permanente della capacità uditiva, ma anche effetti extrauditivi, tra cui affaticamento mentale e riduzione dell’efficienza lavorativa. Il rumore può inoltre compromettere la comunicazione tra i lavoratori e rendere più difficile percepire segnali acustici di sicurezza, aumentando il rischio di infortuni

Quando le misure tecniche e organizzative non consentono di evitare adeguatamente l’esposizione, l’articolo 193 del Dlgs 81/2008 disciplina l’impiego dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. Al raggiungimento o superamento del valore inferiore di azione di 80 dB(A), il datore di lavoro mette a disposizione i protettori dell’udito; al raggiungimento o superamento del valore superiore di azione di 85 dB(A), deve fare quanto possibile affinché siano effettivamente utilizzati. 

La gestione del rischio richiede quindi un approccio integrato fondato sulla valutazione preventiva, sul coordinamento delle lavorazioni, sulla scelta delle attrezzature, sull’organizzazione dei tempi di esposizione, sulla formazione e sull’impiego corretto dei dispositivi di protezione. Per le imprese, riportare correttamente queste informazioni nel POS e coordinarle con quanto previsto nel PSC permette di trasformare gli adempimenti documentali in strumenti concreti di prevenzione.

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