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Antincendio nelle strutture sanitarie: prorogati i termini

L’antincendio nelle strutture sanitarie è interessato da una nuova proroga dei termini previsti per il completamento degli interventi di adeguamento. La legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, introduce all’articolo 13-octies un differimento di un anno per alcune scadenze previste dal DM 19 marzo 2015. Il decreto disciplina il percorso di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche e private già esistenti, prevedendo interventi progressivi finalizzati al raggiungimento dei requisiti di sicurezza. 

La proroga riguarda le strutture che hanno aderito al piano di adeguamento e che non sono riuscite a completare i lavori entro i termini già differiti in precedenza. Il provvedimento interviene in particolare sulle fasi successive del programma, mantenendo comunque l’obbligo di aver rispettato gli adempimenti previsti nelle fasi precedenti. Restano inoltre pienamente applicabili gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti.

Antincendio: un anno in più per completare gli interventi

La proroga interessa specifiche scadenze previste dall’articolo 2 del DM 19 marzo 2015, che disciplina l’adeguamento delle strutture sanitarie con oltre 25 posti letto attraverso un percorso articolato per fasi. Il sistema consente di realizzare gli interventi progressivamente oppure, in alternativa, attraverso l’adeguamento per lotti funzionalmente autonomi. La nuova disposizione prolunga di un anno i termini relativi alle fasi più avanzate del programma, a condizione che la struttura risulti in regola con gli adempimenti precedenti. Il differimento non modifica quindi i requisiti tecnici richiesti, ma concede ulteriore tempo per completare le opere già programmate. 

Tra gli interventi possono rientrare l’adeguamento delle compartimentazioni, delle vie di esodo, degli impianti e dei presidi antincendio, oltre alle misure organizzative previste per la gestione della sicurezza. Il percorso deve inoltre essere accompagnato da un sistema di gestione della sicurezza antincendio coerente con lo stato di avanzamento degli interventi. La proroga non rappresenta pertanto una sospensione degli obblighi, ma una rimodulazione temporale delle scadenze per le strutture che rientrano nelle condizioni previste dalla legge.

Le strutture devono mantenere sicurezza e adempimenti durante la proroga

Le strutture sanitarie interessate devono utilizzare il nuovo termine per programmare e completare gli interventi ancora necessari, continuando nel frattempo a garantire adeguate condizioni di sicurezza. La legge precisa infatti che restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla sicurezza degli impianti. 

La proroga non consente quindi di rinviare la manutenzione dei sistemi antincendio, la gestione delle emergenze, la formazione degli addetti o le altre misure necessarie a tutelare lavoratori, pazienti e utenti. Gli enti e i soggetti privati responsabili devono inoltre mantenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori e la documentazione relativa agli interventi effettuati. Al completamento del percorso di adeguamento deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata prevista dalla normativa. 

Per alcune strutture individuate dal DM 19 marzo 2015 è inoltre previsto l’adempimento di una specifica fase entro il 31 dicembre 2026. La proroga offre quindi maggiore tempo operativo, ma richiede una gestione puntuale delle scadenze e delle misure di prevenzione. Una corretta pianificazione permette di evitare ulteriori ritardi e di assicurare che il percorso di adeguamento proceda senza compromettere il livello di sicurezza della struttura.

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